La furbizia dei rinuncianti
Michele Ainis, di MICHELE AINIS
Nella variegata fauna che ci sta accompagnando alle elezioni è apparsa una nuova creatura: i rinuncianti. Ossia i candidati 5 Stelle sorpresi con le mani sulla marmellata, cui il Movimento ha imposto di rinunciare alla candidatura, nonché eventualmente all’elezione. Siccome questa vicenda chiama in causa la libertà del mandato parlamentare, siccome girano fake news circa l’ammissibilità della rinuncia, siccome il rebus giuridico diventerà il primo rebus politico della XVIII legislatura, proviamo a mettere un po’ d’ordine.
Primo: l'atto di rinuncia. Firmato al cospetto d'un notaio, dunque nella forma più solenne e imperativa. Falso. Quella dichiarazione, compilata riempiendo un moduletto uguale per tutti i rinuncianti, indicata a mo' d'esempio per gli altri partiti affinché la facciano siglare ai loro "impresentabili", non ha alcun valore pubblicistico. È un atto fra un privato ci…
Primo: l'atto di rinuncia. Firmato al cospetto d'un notaio, dunque nella forma più solenne e imperativa. Falso. Quella dichiarazione, compilata riempiendo un moduletto uguale per tutti i rinuncianti, indicata a mo' d'esempio per gli altri partiti affinché la facciano siglare ai loro "impresentabili", non ha alcun valore pubblicistico. È un atto fra un privato ci…
Nella variegata fauna che ci sta accompagnando alle elezioni è apparsa una nuova creatura: i rinuncianti. Ossia i candidati 5 Stelle sorpresi con le mani sulla marmellata, cui il Movimento ha imposto di rinunciare alla candidatura, nonché eventualmente all’elezione. Siccome questa vicenda chiama in causa la libertà del mandato parlamentare, siccome girano fake news circa l’ammissibilità della rinuncia, siccome il rebus giuridico diventerà il primo rebus politico della XVIII legislatura, proviamo a mettere un po’ d’ordine.
Primo: l'atto di rinuncia. Firmato al cospetto d'un notaio, dunque nella forma più solenne e imperativa. Falso. Quella dichiarazione, compilata riempiendo un moduletto uguale per tutti i rinuncianti, indicata a mo' d'esempio per gli altri partiti affinché la facciano siglare ai loro "impresentabili", non ha alcun valore pubblicistico. È un atto fra un privato cittadino (il candidato alle elezioni) e una persona giuridica privata (in assenza d'ogni legge sui partiti, questi ultimi si configurano difatti come associazioni non riconosciute, al pari di un circolo bocciofilo). Se lo scopo è di mostrare all'opinione pubblica i buoni sentimenti delle due parti in causa, tanto vale che si scambino una mail, un sms corredato da emoticon, una lettera d'amore.
Secondo: la rinunciabilità della candidatura. Qui la fake news è stata messa in giro non dai pentastellati, bensì dai loro avversari. Fatto sta che abbiamo letto dappertutto come a liste chiuse la candidatura diventi irrinunciabile, sicché non resta che rinunciare all'elezione, se e quando scatti il seggio in Parlamento. Falso. E non solo per un principio generale, secondo cui ciascun atto pubblico può venire revocato osservando le stesse forme con cui venne adottato (è il principio del contrarius actus, senza il quale nessuna legge potrebbe mai abrogare la legge precedente). Non solo per rispettare la volontà e la libertà degli individui (può rinunciare alla sua nomina persino un futuro senatore a vita, come fecero Toscanini e Montanelli). No, per una volta la smentita si trova nero su bianco nella legge che disciplina le elezioni, basta allungare l'occhio fra i suoi commi.
Dice infatti l'articolo 22, comma 6-ter, del testo unico delle leggi elettorali (d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come modificato, in ultimo, dal Rosatellum): "a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura", l'Ufficio centrale circoscrizionale modifica la composizione delle liste "inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti". Dunque la regola c'è, e d'altronde - se non ci fosse - non si capirebbe la funzione dei supplenti, che a loro volta vanno obbligatoriamente designati dai partiti, a norma dell'articolo 18-bis, comma 3-bis, del testo unico in questione. E come supplisce il supplente? Ce lo spiega il ministero dell'Interno, nelle Istruzioni consultabili sul suo sito web. Dove si chiarisce (pagina 91) che la rinuncia provoca "un effetto di slittamento verso l'alto di tutta la lista, facendo diventare nuovo capolista il secondo candidato", e attingendo infine dal primo dei supplenti.
Ma c'è un termine, una tagliola temporale per esercitare il diritto di rinuncia? Nei giorni scorsi abbiamo letto pure quest'informazione: un altro falso. In nessun luogo della disciplina elettorale la rinuncia viene assimilata a un farmaco in scadenza, e infatti lo stesso ministero dell'Interno precisa come quest'ultima "possa intervenire fino alla conclusione di tutti gli adempimenti dell'Ufficio centrale circoscrizionale". L'unica condizione è che il rinunciante usi le medesime formalità osservate per l'accettazione della candidatura; perciò va bene anche la dichiarazione autenticata da un notaio, purché non rimanga nei cassetti dello studio notarile. Bisogna invece presentarla "alla cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale del capoluogo della regione" (articolo 20). Morale della favola: gli otto o quarantotto reprobi del Movimento 5 Stelle possono togliersi di mezzo anche domani, rinunciando alla candidatura. Se non lo fanno, smettano d'incolpare le maglie troppo strette della legge. Più semplicemente, significa che hanno rinunciato alla rinuncia.
Terzo: la rinuncia all'elezione. Verrà rispettata la promessa? Quand'anche fosse, si tratterebbe pur sempre di una promessa del fatto altrui, come dicono i giuristi. Giacché le dimissioni devono poi essere votate dall'assemblea parlamentare, e possono ben essere respinte. Ne sa qualcosa il senatore Vacciano, che nella legislatura scorsa ci ha provato cinque volte, ricevendo sempre il niet di palazzo Madama. Per un dispetto ai 5 Stelle, o magari per un istinto difensivo del Senato. La cui manifestazione risale ai tempi del Pci, che imponeva ai propri candidati di firmare dimissioni in bianco, per usarle contro i dissenzienti. Da qui la prassi di respingerle, almeno in prima votazione. Ma da qui, in conclusione, la posta in palio durante questa giostra di rinunce taroccate: la libertà del Parlamento, la libertà delle elezioni.
Primo: l'atto di rinuncia. Firmato al cospetto d'un notaio, dunque nella forma più solenne e imperativa. Falso. Quella dichiarazione, compilata riempiendo un moduletto uguale per tutti i rinuncianti, indicata a mo' d'esempio per gli altri partiti affinché la facciano siglare ai loro "impresentabili", non ha alcun valore pubblicistico. È un atto fra un privato cittadino (il candidato alle elezioni) e una persona giuridica privata (in assenza d'ogni legge sui partiti, questi ultimi si configurano difatti come associazioni non riconosciute, al pari di un circolo bocciofilo). Se lo scopo è di mostrare all'opinione pubblica i buoni sentimenti delle due parti in causa, tanto vale che si scambino una mail, un sms corredato da emoticon, una lettera d'amore.
Secondo: la rinunciabilità della candidatura. Qui la fake news è stata messa in giro non dai pentastellati, bensì dai loro avversari. Fatto sta che abbiamo letto dappertutto come a liste chiuse la candidatura diventi irrinunciabile, sicché non resta che rinunciare all'elezione, se e quando scatti il seggio in Parlamento. Falso. E non solo per un principio generale, secondo cui ciascun atto pubblico può venire revocato osservando le stesse forme con cui venne adottato (è il principio del contrarius actus, senza il quale nessuna legge potrebbe mai abrogare la legge precedente). Non solo per rispettare la volontà e la libertà degli individui (può rinunciare alla sua nomina persino un futuro senatore a vita, come fecero Toscanini e Montanelli). No, per una volta la smentita si trova nero su bianco nella legge che disciplina le elezioni, basta allungare l'occhio fra i suoi commi.
Dice infatti l'articolo 22, comma 6-ter, del testo unico delle leggi elettorali (d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come modificato, in ultimo, dal Rosatellum): "a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura", l'Ufficio centrale circoscrizionale modifica la composizione delle liste "inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti". Dunque la regola c'è, e d'altronde - se non ci fosse - non si capirebbe la funzione dei supplenti, che a loro volta vanno obbligatoriamente designati dai partiti, a norma dell'articolo 18-bis, comma 3-bis, del testo unico in questione. E come supplisce il supplente? Ce lo spiega il ministero dell'Interno, nelle Istruzioni consultabili sul suo sito web. Dove si chiarisce (pagina 91) che la rinuncia provoca "un effetto di slittamento verso l'alto di tutta la lista, facendo diventare nuovo capolista il secondo candidato", e attingendo infine dal primo dei supplenti.
Ma c'è un termine, una tagliola temporale per esercitare il diritto di rinuncia? Nei giorni scorsi abbiamo letto pure quest'informazione: un altro falso. In nessun luogo della disciplina elettorale la rinuncia viene assimilata a un farmaco in scadenza, e infatti lo stesso ministero dell'Interno precisa come quest'ultima "possa intervenire fino alla conclusione di tutti gli adempimenti dell'Ufficio centrale circoscrizionale". L'unica condizione è che il rinunciante usi le medesime formalità osservate per l'accettazione della candidatura; perciò va bene anche la dichiarazione autenticata da un notaio, purché non rimanga nei cassetti dello studio notarile. Bisogna invece presentarla "alla cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale del capoluogo della regione" (articolo 20). Morale della favola: gli otto o quarantotto reprobi del Movimento 5 Stelle possono togliersi di mezzo anche domani, rinunciando alla candidatura. Se non lo fanno, smettano d'incolpare le maglie troppo strette della legge. Più semplicemente, significa che hanno rinunciato alla rinuncia.
Terzo: la rinuncia all'elezione. Verrà rispettata la promessa? Quand'anche fosse, si tratterebbe pur sempre di una promessa del fatto altrui, come dicono i giuristi. Giacché le dimissioni devono poi essere votate dall'assemblea parlamentare, e possono ben essere respinte. Ne sa qualcosa il senatore Vacciano, che nella legislatura scorsa ci ha provato cinque volte, ricevendo sempre il niet di palazzo Madama. Per un dispetto ai 5 Stelle, o magari per un istinto difensivo del Senato. La cui manifestazione risale ai tempi del Pci, che imponeva ai propri candidati di firmare dimissioni in bianco, per usarle contro i dissenzienti. Da qui la prassi di respingerle, almeno in prima votazione. Ma da qui, in conclusione, la posta in palio durante questa giostra di rinunce taroccate: la libertà del Parlamento, la libertà delle elezioni.