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Il cantiere della Tav a Chiomonte (Torino) 

Sulla Tav il referendum è impossibile

Una consultazione sull'Alta velocità Torino-Lione rischia di perforare la Costituzione, anziché le Alpi
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All'arsenale di nuovi referendum progettati dal governo se ne sta aggiungendo un altro: il referendum impossibile. Quello sulla Tav, che rischia di perforare la Costituzione, anziché le Alpi. In teoria, l'idea fila - per l'appunto - come un treno. In pratica, il treno sbatte contro una muraglia normativa, contro le regole della democrazia italiana.

Qual è infatti l'origine del referendum sulla Tav? In primo luogo, una ragione di principio: la consultazione delle popolazioni interessate sulle grandi opere pubbliche disinnesca i conflitti, oltre a renderne partecipe la cittadinanza. E proprio i francesi, già nel 1995, introdussero il modello del débat public sui progetti d'infrastrutture nazionali, con la legge Barnier. In secondo luogo, una ragione politica: se i due commensali (Lega e 5 Stelle) non si mettono d'accordo sul menu, l'appello agli elettori parrebbe la soluzione più appropriata per evitare una baruffa. D'a…
All'arsenale di nuovi referendum progettati dal governo se ne sta aggiungendo un altro: il referendum impossibile. Quello sulla Tav, che rischia di perforare la Costituzione, anziché le Alpi. In teoria, l'idea fila - per l'appunto - come un treno. In pratica, il treno sbatte contro una muraglia normativa, contro le regole della democrazia italiana.

Qual è infatti l'origine del referendum sulla Tav? In primo luogo, una ragione di principio: la consultazione delle popolazioni interessate sulle grandi opere pubbliche disinnesca i conflitti, oltre a renderne partecipe la cittadinanza. E proprio i francesi, già nel 1995, introdussero il modello del débat public sui progetti d'infrastrutture nazionali, con la legge Barnier. In secondo luogo, una ragione politica: se i due commensali (Lega e 5 Stelle) non si mettono d'accordo sul menu, l'appello agli elettori parrebbe la soluzione più appropriata per evitare una baruffa. D'altronde in Italia il referendum fu battezzato per questi stessi scopi. Nel 1970 la Dc accettò la legge sul divorzio, a condizione d'approvare anche la legge attuativa del referendum, che infatti si tenne nel 1974. Oggi in luogo del divorzio c'è la Tav, al posto di Fanfani c'è Di Maio; e per lui, alfiere della democrazia diretta, sarebbe pressoché impossibile negarne l'uso in questa circostanza.

Da qui la richiesta che da settimane risuona in bocca a Salvini, nonché a tutti i colonnelli della Lega, nonché a governatori regionali di destra e di sinistra, da Chiamparino a Zaia, da Toti a Fontana. Domanda: quale referendum? E come? E con che procedura? Dettagli che i nostri politici non ci hanno mai illustrato; eppure i piccoli dettagli sono sempre i più importanti, diceva Sherlock Holmes. Proviamo dunque a investigare.

Siccome si tratta d'annullare un impegno sottoscritto con la Francia, siccome l'impegno sta nero su bianco in due leggi dello Stato (n. 1 e 198 del 2017), la via maestra consisterebbe nel referendum abrogativo, disciplinato dall'articolo 75 della Costituzione. Peccato tuttavia che quell'articolo escluda espressamente le leggi d'autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, e peccato che le due leggi in questione ratifichino i nostri accordi con la Francia. Sicché, niente da fare.

Rimane allora la soluzione d'un referendum consultivo su base nazionale. Problema: la Costituzione italiana, a differenza di quella greca o spagnola o brasiliana, non ne fa parola. Ovviamente la parola si può sempre aggiungere, ma con legge costituzionale, con quattro delibere di Camera e Senato a intervallo d'almeno tre mesi, con maggioranza qualificata: campa cavallo. E se invece il referendum consultivo sulla Tav fosse introdotto da una legge ordinaria? No, e per una doppia ragione. Perché questo strumento ha dignità costituzionale, come dimostrano i lavori dell'Assemblea costituente, che lo esaminò, sia pure per respingerlo. E perché nell'unico precedente (il referendum sui poteri del Parlamento europeo, nel 1989) venne scomodata, guarda caso, una legge costituzionale per indirlo.

E se invece il referendum consultivo si tenesse su scala regionale? Se interpellasse di volta in volta i piemontesi, i liguri, i veneti, i lombardi? Bizzarro escamotage, che potrebbe ben offrire risultati schizofrenici. Che si scontra con il rilievo nazionale delle grandi opere: per dirne una, il ponte sullo Stretto riguarda tutti gli italiani, mica soltanto i messinesi. E che contrasta, soprattutto, con la Costituzione. Giacché quest'ultima (articolo 123) ammette i referendum locali, però "su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione", mentre qui sono in ballo atti normativi dello Stato. E d'altra parte la Consulta (sentenza n. 256 del 1989) ha già escluso l'ipotesi in questione. La via d'uscita? Trovarla spetta agli eletti, non agli elettori. Sempre che non si perdano nei labirinti del Palazzo.