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(ansa)

Il blocco della prescrizione e il populismo penale

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Con la nuova legge, nel caso di condanna o di assoluzione in primo grado, il trascorrere degli anni non porterà a considerare sempre meno utile il giudizio su un delitto antico, ma farà sì che quello stesso delitto sia valutato come fosse accaduto nel presente
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Il blocco della prescrizione corrisponde né più né meno che alla pretesa di fermare il tempo. Con la nuova legge che entrerà in vigore esattamente tra quattro giorni, nel caso di condanna o - attenzione! - di assoluzione in primo grado, il trascorrere degli anni non porterà a considerare sempre meno utile il giudizio su un delitto antico, ma farà sì che quello stesso delitto sia valutato come fosse accaduto nel presente. Mentre sono passati, magari, cinque, quindici, venti anni.

Quello che segue è quanto, in astratto, può accadere a seguito della riforma che partirà il prossimo 1° gennaio. Potrà succedere cioè che chi sia stato assolto dopo ventinove anni e mezzo dall'accusa infamante di voto di scambio, venga condannato al limbo dell'incertezza processuale per un altro lustro (o quanto comunque possono durare due gradi di giudizio, magari con rinvio), in attesa che la sua innocenza venga …
Il blocco della prescrizione corrisponde né più né meno che alla pretesa di fermare il tempo. Con la nuova legge che entrerà in vigore esattamente tra quattro giorni, nel caso di condanna o - attenzione! - di assoluzione in primo grado, il trascorrere degli anni non porterà a considerare sempre meno utile il giudizio su un delitto antico, ma farà sì che quello stesso delitto sia valutato come fosse accaduto nel presente. Mentre sono passati, magari, cinque, quindici, venti anni.

Quello che segue è quanto, in astratto, può accadere a seguito della riforma che partirà il prossimo 1° gennaio. Potrà succedere cioè che chi sia stato assolto dopo ventinove anni e mezzo dall'accusa infamante di voto di scambio, venga condannato al limbo dell'incertezza processuale per un altro lustro (o quanto comunque possono durare due gradi di giudizio, magari con rinvio), in attesa che la sua innocenza venga sancita con sentenza irrevocabile.

Non si tratta di un paradosso, né di un'esercitazione teorica: è una concretissima possibilità che, in presenza di determinate circostanze tutt'altro che infrequenti, può realizzarsi. Ed è solo uno (neppure il peggiore) degli scenari aperti dal nuovo testo della legge. E, ripeto, non si tratta di una mera speculazione intellettuale, bensì di un esempio estremo (nemmeno "il più estremo") dei pericoli presenti in una normativa sciagurata, che fa prevalere la volontà di punire comunque su quella di amministrare equamente la giustizia.

Nel diritto penale la prescrizione del reato è correlata al termine temporale (calcolato in genere a partire dal momento in cui l'illecito è commesso) il cui trascorrere tende a estinguere il processo penale e la stessa volontà dello Stato di giudicare (e punire), in quanto il delitto è troppo distante rispetto al disvalore sociale che comporta.

La prescrizione del reato regola, di conseguenza, la contraddizione tra il diritto dello Stato a punire e le garanzie individuali del cittadino, attraverso la definizione del momento in cui l'esigenza di giustizia debba cedere il passo al diritto del singolo a non vedersi indeterminatamente esposto al peso di un'imputazione. Ovvero a non essere "eternamente giudicabile" e sottoposto a un processo-ergastolo, a causa dell'incapacità di punire rivelata dallo Stato.

La definizione di questo momento è determinata dalla valutazione del tempo trascorso rispetto alla persistenza e all'attualità "dell'interesse punitivo" dello Stato, affievolito dall'attenuazione della percezione collettiva del danno sociale prodotto dal reato. Non a caso il tempo della prescrizione è modulato in base alla diversa gravità dell'illecito nella sensibilità pubblica. La prescrizione individua così il momento in cui punire sarebbe inutile, perché una pena tardivamente inflitta non sarebbe comunque in grado di esercitare la sua essenziale funzione di ristabilire il rapporto di fiducia dei cittadini nei confronti dell'ordinamento.

Ecco allora che porre un termine temporale entro il quale deve intervenire l'accertamento di responsabilità, oppure, qualora quell'accertamento non vi sia, lo Stato deve astenersi dal giudicare, è giusto. Dal momento che è lo Stato a mostrarsi colpevole di eccessiva inerzia, rinunciare a processare diventa massimo esercizio di giustizia. Il termine temporale di prescrizione, infatti, svolge una funzione acceleratoria del processo capace di agevolare un possibile, più rapido svolgimento. In questo senso la prescrizione concretizza, nella maniera più piena, il diritto alla ragionevole durata del processo (articolo 111 della Costituzione), "sanzionando" il giudizio protrattosi per un tempo eccessivo.

Del resto, la spropositata distanza temporale tra il reato e la sua sanzione priverebbe questa anche della sua essenziale funzione "rieducativa", non potendosi condannare oggi, nello stesso modo, chi è nel frattempo diventato profondamente diverso da chi era ieri.

La legge Bonafede - introdotta senza neppure attendere gli effetti della più saggia riforma Orlando - si inserisce appieno nel filone dell'insidioso e dirompente ricorso al "populismo penale", con effetti tanto di ordine strettamente giuridico, quanto di ordine culturale, in senso lato.

Da una parte, infatti, questa riforma risulta del tutto inutile rispetto alle prescrizioni che maturano (nella misura del 60-70% del totale) in fase d'indagini; e priva il processo, nei gradi successivi al primo, di uno dei maggiori fattori di accelerazione (dal momento che il rischio-prescrizione costituisce uno dei criteri di priorità). Questo comporterà una dilatazione ulteriore dei tempi complessivi del processo, in ragione dell'assenza di misure organizzative in grado di porre gli uffici giudiziari in condizione di fronteggiare un ulteriore incremento dei processi (più trentamila all'anno, secondo stime plausibili).

D'altra parte, il blocco della prescrizione senza distinzione tra le fasi del giudizio (come invece prevede la proposta di legge del Partito democratico presentata ieri) rende di fatto imprescrittibile (quali sono sempre stati solo i reati di strage e di crimini contro l'umanità) qualsiasi reato. È proprio questo che rende prezioso l'istituto della prescrizione se riportato alla sua funzione originaria e autentica di garanzia del singolo, rispetto all'irragionevole accanimento punitivo di uno Stato troppo a lungo rimasto inerte.