Una democrazia ha bisogno di un efficace funzionamento della giustizia per garantire i diritti dei cittadini. E il nostro Paese non ce l'ha ancora. O meglio, è stata lanciata una importante sfida con la riforma del processo penale approvata pochi giorni fa. Che dovrà essere vinta nell'attuazione.
Ora la sfida si allarga alla riforma del processo civile. E allora, attenzione, ci sono alcune questioni delicate che dovremo saper affrontare bene, con equilibrio, perché riguardano i diritti dei nostri bambini e delle madri che subiscono violenza.
Succede che in un processo per separazione dei coniugi si decida per l'affido di un figlio ai due genitori, in presenza di una violenza domestica da parte del padre sulla madre. E che si deliberi l'affido condiviso prima della conclusione del processo penale. O che non se ne tenga proprio conto. La Convenzione di Istanbul lo vieta, perché l'affido condiviso dei figli in presenza di violenza domesti…
Una democrazia ha bisogno di un efficace funzionamento della giustizia per garantire i diritti dei cittadini. E il nostro Paese non ce l'ha ancora. O meglio, è stata lanciata una importante sfida con la riforma del processo penale approvata pochi giorni fa. Che dovrà essere vinta nell'attuazione.
Ora la sfida si allarga alla riforma del processo civile. E allora, attenzione, ci sono alcune questioni delicate che dovremo saper affrontare bene, con equilibrio, perché riguardano i diritti dei nostri bambini e delle madri che subiscono violenza.
Succede che in un processo per separazione dei coniugi si decida per l'affido di un figlio ai due genitori, in presenza di una violenza domestica da parte del padre sulla madre. E che si deliberi l'affido condiviso prima della conclusione del processo penale. O che non se ne tenga proprio conto. La Convenzione di Istanbul lo vieta, perché l'affido condiviso dei figli in presenza di violenza domestica mette a rischio la vita di donne e bambini.
L'indagine della Commissione Femminicidio presso i tribunali ha fatto emergere una forte criticità nei rapporti tra procedimento penale e civile. La prassi di acquisire sempre atti e provvedimenti del procedimento penale che riguardano le persone coinvolte nella causa civile nei casi di presenza di violenza domestica, è praticata da meno di un terzo dei Tribunali civili. E anche se gli atti vengono acquisiti, solo due terzi di questi vengono sempre considerati dai consulenti tecnici d' ufficio, ai quali i giudici si rivolgono per essere supportati.
E qui i dati evidenziano un ulteriore problema. E cioè che nei tribunali civili si ritenga sostanzialmente sufficiente che il consulente possieda una professionalità di tipo generico, mentre non viene richiesta una specifica specializzazione nella materia della violenza di genere e domestica. Inoltre, troppo spesso vengono delegate ai consulenti funzioni che invece devono essere esercitate dai giudici. Cosa preoccupante, visto che stiamo parlando di casi gravi che mettono in gioco il futuro dei bambino e delle madri che subiscono violenza dal partner.
Dovremo operare per una diversa selezione dei consulenti e una loro formazione adeguata, e per un ruolo più autonomo del giudice.
Succede anche che il bambino sia affidato solo al padre o in casa famiglia anche se ha espresso un rifiuto a vedere il padre. E che la madre sia ritenuta responsabile del rifiuto del figlio. E per questo allontanata da lui o a causa di una patologia non esistente, la Pas, non riconosciuta dagli organismi scientifici internazionali o sotto altri analoghe denominazioni in nome di manipolazioni materne .
Ma il rifiuto potrebbe nascondere una violenza contro la madre o contro il bimbo stesso. Confermata magari dalle dichiarazioni anche della madre. Sono situazioni delicatissime che pongono il problema di garantire un adeguato ascolto del minore, e della donna che dichiara di subire violenza.
È necessario avviare un riordino delle disposizioni di ascolto dei minori. I giudici non dovrebbero poter delegare ad altri il loro ascolto.
Dovrebbero esserci un obbligo di avvalersi anche di un esperto psicologo, ma non in sostituzione del giudice, l'obbligo della videoregistrazione dell'ascolto in modo da non doverlo ripetere, sovraccaricando il bambino di tensione, l'obbligo di coordinamento con altre autorità giudiziarie per non stressare troppo il minore.
La bigenitorialità è un diritto dei bambini; non dei genitori, che hanno diritto/dovere all'esercizio della propria genitorialità fin quando non recano danno al proprio figlio o ad altri familiari perché violenti o incapaci di garantirne il benessere. E sta al giudice valutare.
È evidente che su questi aspetti è fondamentale intervenire e adottare correttivi.
La Commissione Femminicidio presieduta da Valeria Valente ha proposto emendamenti a maggioranza.
La ministra Cartabia è molto sensibile a questi temi. Troverà la strada per sciogliere nodi così delicati.
Linda Laura Sabbadini è direttora centrale Istat. Le opinioni qui espresse sono esclusiva responsabilità dell'autrice e non impegnano l'Istat