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Il copyright è pluralismo

La tutela del diritto d'autore
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Caro direttore, le competenti Commissioni dei due rami del Parlamento hanno iniziato l'esame dello schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva copyright, su cui dovranno rendere parere al governo in vista della definitiva approvazione del provvedimento da parte di quest'ultimo.

Com'è noto, il legislatore europeo ha inteso rafforzare la tutela offerta al diritto d'autore e ai diritti connessi alla luce delle profonde trasformazioni intervenute con l'avvento del digitale. Il testo predisposto dal ministero della Cultura e dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio rispecchia in modo coerente questa finalità. Esso riflette il contenuto già abbastanza dettagliato della direttiva riguardo alla responsabilità dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online. Secondo le norme europee, fedelmente trasposte dal legislatore delegato, tali provider sono tenuti a com…

Caro direttore, le competenti Commissioni dei due rami del Parlamento hanno iniziato l'esame dello schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva copyright, su cui dovranno rendere parere al governo in vista della definitiva approvazione del provvedimento da parte di quest'ultimo.

Com'è noto, il legislatore europeo ha inteso rafforzare la tutela offerta al diritto d'autore e ai diritti connessi alla luce delle profonde trasformazioni intervenute con l'avvento del digitale. Il testo predisposto dal ministero della Cultura e dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio rispecchia in modo coerente questa finalità. Esso riflette il contenuto già abbastanza dettagliato della direttiva riguardo alla responsabilità dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online. Secondo le norme europee, fedelmente trasposte dal legislatore delegato, tali provider sono tenuti a compiere i massimi sforzi per impedire la disponibilità sulle loro reti di opere protette da copyright per le quali non siano riusciti a ottenere un'autorizzazione da parte dei titolari dei diritti.

Lo schema di decreto trae inoltre le dovute conseguenze dal riconoscimento agli editori di giornali, ad opera della direttiva, di un diritto connesso cui la legge di delegazione europea raccomanda testualmente, tra l'altro, di fornire adeguata tutela. Il testo prevede, a questo fine, che gli editori ricevano dai prestatori di servizi della società dell'informazione, ossia in primo luogo dalle piattaforme digitali, un equo compenso per l'utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico.

Le critiche mosse da taluno a questa statuizione appaiono davvero poco condivisibili. Ci si deve chiedere, all'opposto, a cosa si ridurrebbe in concreto il diritto riconosciuto agli editori se essi non dovessero ricevere una remunerazione equa per la messa a disposizione in rete dei contenuti che producono. Anche grazie all'uso non regolamentato delle pubblicazioni giornalistiche i giganti del web hanno progressivamente sottratto alla stampa quote sempre più ingenti di risorse rivenienti dalla pubblicità. Le cifre impietose del crollo delle tirature testimoniano in maniera inequivocabile la gravità della crisi. Fare sì che d'ora innanzi venga corrisposta agli editori una porzione adeguata dei profitti generati dalla diffusione in internet delle loro pubblicazioni è quindi necessario per assicurarne la sopravvivenza, evitando così che l'aggressivo business model delle piattaforme arrivi a compromettere il più essenziale pilastro del pluralismo dell'informazione.

Forte di questa consapevolezza, il governo ha inserito nel testo presentato alle Camere un complesso di disposizioni volte a tutelare la parte più debole del rapporto, ossia le imprese editoriali. È previsto, in particolare, che le negoziazioni fra le parti si svolgano non solo in maniera trasparente e nel rispetto dell'obbligo di buona fede, ma anche nel solco di criteri per la determinazione dell'equo compenso enunciati nelle grandi linee nello schema di decreto e che spetterà all'Agcom precisare con apposito regolamento. La stessa Autorità potrà inoltre essere chiamata a determinare in concreto la misura del compenso nel caso di mancato accordo fra le parti, ferma restando la facoltà di ciascuna di esse di non addivenire comunque alla stipula del contratto e di ricorrere in ogni momento all'autorità giudiziaria.

Vi è un solo aspetto della disciplina relativa alla tutela dei diritti degli editori di giornali che sembra richiedere un intervento correttivo, e su cui è pertanto auspicabile che l'esame parlamentare si soffermi con la massima attenzione. Si tratta della definizione degli snippet, ossia degli estratti molto brevi delle pubblicazioni giornalistiche la cui diffusione in rete non comporta, ai sensi della direttiva, l'obbligo di compensare gli editori. Secondo lo schema di decreto, sarebbero tali gli estratti che non dispensano dall'esigenza di consultare l'articolo nella sua integrità.

Criterio che non risolve il problema, poiché un estratto, se davvero molto breve, non può ovviamente dispensare dalla lettura integrale di un articolo. La nozione degli snippet rischia pertanto di rimanere troppo vaga, in quanto tale suscettibile di dare luogo a infiniti contenziosi e a letture interpretative tutt'altro che univoche. Un ancoraggio più saldo - e nel contempo più coerente con le finalità della direttiva - potrebbe semmai essere fornito da una definizione che li qualifichi come estratti non suscettibili di autonomo sfruttamento economico: se non devono dar luogo a compenso, è perché non possono generare profitti.

L'autore è ex commissario Agcom