"Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo". Così ha sentenziato la Corte di Cassazione qualche giorno fa, richiamando l'articolo 316 bis del Codice civile, che dopo aver stabilito che i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle proprie sostanze, estende, in caso di necessità appunto tale obbligo anche, nell'ordine, ai nonni e agli zii. In realtà le obbligazioni al mantenimento nel codice civile italiano riguardano relazioni ancora più estese di queste. L'articolo 433 del codice civile, infatti, elenca così gli "obbligati" a fornire risorse di mantenimento, nell'ordine: a) il…
"Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo". Così ha sentenziato la Corte di Cassazione qualche giorno fa, richiamando l'articolo 316 bis del Codice civile, che dopo aver stabilito che i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle proprie sostanze, estende, in caso di necessità appunto tale obbligo anche, nell'ordine, ai nonni e agli zii. In realtà le obbligazioni al mantenimento nel codice civile italiano riguardano relazioni ancora più estese di queste. L'articolo 433 del codice civile, infatti, elenca così gli "obbligati" a fornire risorse di mantenimento, nell'ordine: a) il coniuge, b) i figli, inclusi quelli adottivi, o, in loro mancanza, i discendenti più prossimi; c) i genitori, o in loro mancanza gli ascendenti più prossimi; d) i generi e le nuore; e) il suocero e la suocera; f) i fratelli e le sorelle, germani e naturali, con precedenza ai primi.
Potremmo discutere di questa prescrizione legale di una solidarietà familiare che non ha pari per estensione in nessun Paese europeo. Qui interessa rilevare il paradosso di un Paese che da un lato addossa ai parenti, nel caso oggetto della sentenza della Corte i nonni, la responsabilità legale di far fronte ai bisogni economici dei nipoti quando i genitori non abbiano mezzi sufficienti, dall'altra sottrae ad alcuni bambini la metà della rete parentale su cui dovrebbero poter contare in caso di bisogno. Come succedeva un tempo per i figli "illegittimi" che non potevano essere riconosciuti da uno dei due genitori, di solito il padre, se questi era coniugato, i figli di genitori dello stesso sesso, infatti, per il nostro ordinamento mancano di default di un genitore, perché solo il genitore biologico o, nel caso delle coppie di donne, solo quella che ha partorito possono riconoscerli come propri figli. Il riconoscimento da parte dell'altro/a è legato al destino incerto dei percorsi giudiziari. In questo modo, in nome del principio che ogni bambino deve avere un padre e una madre, non solo si privano questi figli di un genitore legale. Li si priva anche di tutta la rete di parenti, a partire dai nonni, che, secondo gli articoli 316bis e 433 del Codice civile dovrebbero costituire la loro prima rete di protezione. Se hanno fratelli o sorelle il cui genitore biologico non è il proprio, ma l'altro, non sono neppure considerati effettivamente loro fratelli/sorelle.
Vale per questi figli quello che, prima dell'eliminazione dello statuto di illegittimo e poi della equiparazione tra figli naturali e legittimi dal punto di vista dei diritti, diceva Carlo Moro, grande giurista nel campo del diritto minorile, dei figli "illegittimi" perché nati fuori dal matrimonio e da persone che non potevano riconoscerli: sono bambini e adolescenti "singolarmente sprotetti", almeno dal punto di vista legale. L'Italia è arrivata alla piena equiparazione tra figli naturali e legittimi solo nel 2012, in grande ritardo rispetto alla grande maggioranza dei paesi democratici. Quanto ritardo ancora si vuol accumulare per equiparare i diritti di tutti i bambini alla protezione, al riconoscimento anche legale e non solo affettivo dell'intera rete familiare in cui sono inseriti, a prescindere dal sesso dei loro genitori? Magari, contestualmente, alleggerendo e riducendo quel raggio di obbligazioni economiche che richiamano una società priva di una propria rete di protezione basata solidarietà sociale.