Il valore delle intercettazioni
di Piero Grasso , di Piero GrassoLa maggioranza procede tra incomprensioni e distinguo su tutto tranne che sulla giustizia, collante identitario e soprattutto arma di distrazione efficace quando su altri fronti nascono problemi. Il ministro Nordio ha espresso il suo auspicio che, con l'esclusione delle intercettazioni giudiziarie, siano consentite solo quelle preventive non utilizzabili ai fini processuali e poche ore dopo il governo, con un emendamento alla manovra, ha spostato non solo dal bilancio della giustizia a quello dei Servizi le spese e i dati contabili delle intercettazioni richieste e autorizzate per motivi di sicurezza nazionale dal Procuratore Generale di Roma (cosa buona e giusta), ma ne ha riscritto l'intera procedura, innovando rispetto alla legge del 2005 (con modifiche ordinamentali, a mio avviso, inammissibili in sede di legge di bilancio) e sganciandole dalla disciplina delle intercettazioni preventive investigative autorizzate dal pm, previste dall'articolo 226 norme di attuaz…
La maggioranza procede tra incomprensioni e distinguo su tutto tranne che sulla giustizia, collante identitario e soprattutto arma di distrazione efficace quando su altri fronti nascono problemi. Il ministro Nordio ha espresso il suo auspicio che, con l'esclusione delle intercettazioni giudiziarie, siano consentite solo quelle preventive non utilizzabili ai fini processuali e poche ore dopo il governo, con un emendamento alla manovra, ha spostato non solo dal bilancio della giustizia a quello dei Servizi le spese e i dati contabili delle intercettazioni richieste e autorizzate per motivi di sicurezza nazionale dal Procuratore Generale di Roma (cosa buona e giusta), ma ne ha riscritto l'intera procedura, innovando rispetto alla legge del 2005 (con modifiche ordinamentali, a mio avviso, inammissibili in sede di legge di bilancio) e sganciandole dalla disciplina delle intercettazioni preventive investigative autorizzate dal pm, previste dall'articolo 226 norme di attuazione c.p.p., che disciplina anche le regole e la durata per realizzarle, nonché i termini di deposito, che dai 5-10 giorni attuali potranno essere spostati sino a sei mesi, con conservazione dei dati, che in atto verrebbero immediatamente distrutti, fino a un massimo di 24 mesi. Meraviglia che dovendo apportare modifiche così incisive il governo non abbia pensato di cambiare anche l'organo che le autorizza cioè il procuratore generale presso la corte di appello di Roma, il cui controllo, asseritamente di garanzia democratica, può risultare, soprattutto nei casi di terrorismo o criminalità organizzata, indipendentemente da chi lo ricopre, assolutamente formale e generalizzato e totalmente al di fuori del sistema ordinamentale. Parrebbe ragionevole l'intervento di un organo le cui competenze siano già incardinate, per funzione e scopo, in una fase pre-procedimentale come il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il quale, meglio di qualunque altro può essere in grado di assicurare al contempo una visione unitaria, imprescindibile per contrastare fenomeni criminosi spesso complessi e articolati. E ciò varrebbe anche per le intercettazioni preventive della polizia giudiziaria, in modo da superare le difficoltà di individuare, di volta in volta, l'organo giudiziario territorialmente competente ad autorizzare l'attività di captazione e per garantire uniformità nei criteri di valutazione sulla necessità dell'intervento preventivo rispetto alla limitazione della libertà di comunicazione.
Comunque questa netta separazione delle intercettazioni delle agenzie di sicurezza da quelle preventive disciplinate dal codice di procedura appare il primo passo verso quella riforma già più volte annunciata. Il ministro era già intervenuto in merito all'uso "eccessivo e strumentale delle intercettazioni" telefoniche. "La loro diffusione, talvolta selezionata e magari pilotata" costituirebbe secondo Nordio "uno strumento micidiale di delegittimazione personale e spesso politica". Condivido pienamente la sua preoccupazione per le indebite diffusioni di intercettazioni riguardanti anche aspetti di nessun interesse pubblico che tuttavia stravolgono la vita di persone che fino a prova giudiziaria contraria sono innocenti. Ma si tratta di un aspetto che nulla ha a che vedere con la indispensabilità dello strumento investigativo, con la responsabilità del giudice che le dispone e del Procuratore della Repubblica che ne cura l'esecuzione nel rispetto delle regole. Certo l'intento - assai difficile - deve essere quello di conciliare esigenze investigative, riservatezza, rispetto della privacy e diritto di cronaca. L'esperienza dimostra però che le intercettazioni disposte dal giudice come mezzi di ricerca della prova restano uno strumento indispensabile per contrastare le forme più insidiose di criminalità organizzata e i fatti di corruzione. Peraltro come negare qualsiasi validità ai fini probatori alle intercettazioni nell'ambito di reati dove normalmente non si acquisiscono né denunce di vittime, né testimonianze, né documenti; dove qualsiasi indizio, valido ai fini della costruzione della prova, può già essere qualsiasi relazione o contatto, sia personale che telefonico? Vero è che sono strumenti di ricerca della prova, ma perché escluderla se questa prova risulta acquisita? Per quale ragione rinunciare in maniera preventiva a questi contributi, procurando un notevole vantaggio ai malviventi e un danno alla sicurezza dei cittadini?
Così come non credo che non riuscendo a prevenire o reprimere gli abusi si possano adottare solo le intercettazioni preventive di competenza pressoché esclusiva della polizia giudiziaria, anche se formalmente autorizzate dal procuratore della Repubblica, che vanno immediatamente distrutte, non utilizzabili in sede processuale, nemmeno come notizia di reato, senza un controllo effettivo da parte di un giudice, e non di un pm, che possa valutare la assoluta necessità per esigenze di sicurezza sociale di limitare una libertà inviolabile come quella tutelata dall'articolo 15 della Costituzione. È solo ragionando in tal modo che si verrebbe a offrire a un organo in posizione imparziale il compito di comporre il conflitto tra le ragioni dell'autorità e quelle della libertà. Sul tema della diffusione, peraltro, di recente è intervenuta una disciplina restrittiva che, prevedendo il controllo e la custodia in archivio segreto, sotto la responsabilità anche disciplinare del procuratore della Repubblica, delle intercettazioni non rilevanti o non utilizzabili, ha proprio la finalità di assicurare la riservatezza e la tutela della dignità delle persone coinvolte a vario titolo nelle intercettazioni.
Con questo articolo Piero Grasso inizia la sua collaborazione con Repubblica