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L'equo compenso e la lobby dei professionisti

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Già approvata dal Senato ora la legge torna alla Camera per piccoli dettagli. Ma è fatta
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Il 22 marzo il Senato ha approvato la legge sull’equo compenso delle prestazioni professionali. Ora la legge torna alla Camera (che già l’aveva approvata), perché il Senato ha modificato leggermente il testo originario, per correggere un errato riferimento legislativo. Ma ormai è fatta. La legge amplia e rafforza in modo fondamentale la normativa sul compenso minimo che i professionisti devono percepire per le loro attività. Insomma, mentre l’introduzione di un salario minimo incontra parecchie difficoltà, per i professionisti il compenso deve essere equo e l’equità viene determinata per decreto ministeriale sentendo il parere dei diretti interessati.


C’è qualc…

Il 22 marzo il Senato ha approvato la legge sull’equo compenso delle prestazioni professionali. Ora la legge torna alla Camera (che già l’aveva approvata), perché il Senato ha modificato leggermente il testo originario, per correggere un errato riferimento legislativo. Ma ormai è fatta. La legge amplia e rafforza in modo fondamentale la normativa sul compenso minimo che i professionisti devono percepire per le loro attività. Insomma, mentre l’introduzione di un salario minimo incontra parecchie difficoltà, per i professionisti il compenso deve essere equo e l’equità viene determinata per decreto ministeriale sentendo il parere dei diretti interessati.


C’è qualche motivo razionale perché questo avvenga? Cerchiamo di capirlo facendo qualche passo indietro.
Le legge Bersani del 2006 abolì l’obbligatorietà dei minimi tariffari per i professionisti. Con il governo Monti, a inizio 2012 arrivò il decreto legge sulla concorrenza che abrogò le tariffe per chi era parte di un ordine professionale. Infine, la legge 247 del 31 dicembre del 2012 “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” specificava che la pattuizione dei compensi nel settore era libera. Decreti ministeriali continuavano a fissare delle tariffe solo in casi particolari (per esempio, nel caso mancasse un accordo scritto sul compenso).


Già nel 2017 venne però introdotto per i professionisti il concetto di “equo compenso” che si applicava nel caso di convenzioni unilateralmente predisposte da banche e altre imprese escluse le Pmi. L’Autorità Antitrust in quell’occasione tuonò contro la violazione dei principi concorrenziali ma invano.
Quanto fatto nel 2017 non bastava alle lobby professionali e infatti alla fine la nuova legge amplia l’elenco degli acquirenti di servizi professionali coperti dalla disciplina dell’equo compenso, chiarisce che le norme si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, prevede l’adozione entro 60 giorni di un decreto ministeriale per definire i compensi per i professionisti non organizzati, istituisce un Osservatorio Nazionale sull’Equo Compenso e cancella esplicitamente la norma della legge Bersani
che aveva abrogato l’obbligatorietà delle tariffe.


Ora, ci sono due modi per vedere la fissazione per decreto di un compenso, che, fra l’altro, non è un salario minimo che deve garantire la sussistenza, ma è un valore “proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto” e “al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale” (art. 1 della legge appena approvata). Il primo modo, quello liberale, è che tale fissazione non ha senso perché è il mercato (e non qualche burocrate ministeriale) a dover decidere qual è il compenso per un’attività e perché, fissando il prezzo amministrativamente, si impedisce alla concorrenza di operare. Mettendo dei prezzi minimi si favoriscono gli incumbent, avvocati in genere uomini e più anziani con clientela già consolidata rispetto a quelli più giovani, in prevalenza donne, che possono anche offrire migliori condizioni di prezzo. Si privilegia la staticità e la scarsa efficienza degli studi professionali, in media entità microscopiche e non associate contrariamente a quanto accade negli altri paesi avanzati. Il secondo modo è quello di chi ritiene che il mercato non funzioni perché dominato da poteri forti, monopoli e tant’altro. In primis l’assunto è tutto da dimostrare ma anche in questa visione il provvedimento preso non ha senso: perché l’equo compenso dovrebbe applicarsi solo ai professionisti, e non a tutte le categorie lavorative o economiche? Perché non fissare per legge i tassi di interesse praticati dalle banche, i prezzi di qualunque bene e servizio o, per dire, le retribuzioni dei metalmeccanici o dei braccianti? Peraltro, è vero che il reddito pro capite ad esempio degli avvocati langue da tempo, ma mentre dal 2006 al 2019 il reddito complessivo Irpef dell’avvocatura è aumentato del 41% il Pil solo del 15,7% (e pure nel 2020 è andata meglio agli avvocati che al Pil)! Non c’è insomma una “emergenza professioni” più di quanto ci sia un’emergenza economica in generale e d’altronde se la popolazione italiana dal 2006 al 2019 è rimasta sostanzialmente statica (+0,8%), gli avvocati sono aumentati dell’89% e solo nel 2021 il mercato ha cominciato a registrare una lieve flessione dei togati. La legge della domanda e dell’offerta è inesorabile.


L’unica spiegazione razionale del perché in Italia abbiamo una legislazione sull’equa retribuzione dei professionisti e non, per esempio, dei braccianti è che la lobby dei primi è più potente di quella dei secondi. Purtroppo, tutti i gruppi parlamentari hanno approvato la legge in questione e sembrano quindi essere stati sensibili a tali pressioni lobbistiche, sinistra, centro e destra in ugual misura. C’è un modo di riscattarsi: nell’ultima lettura a Montecitorio i parlamentari “liberali” finora distratti esprimano il loro dissenso.


Carlo Cottarelli è senatore indipendente nel gruppo del Partito democratico