Dopo tre mesi di parcheggio in commissione, la legge sulla maternità surrogata varca l’aula della Camera. Servirà a trasformare la gestazione per altri in un «reato universale», punibile in Italia anche se praticata all’estero; ma intanto d’universale c’è la baruffa tra maggioranza e opposizione, nonché tra laici e cattolici anche in seno al medesimo partito, a cominciare dal Pd. Domanda: c’è modo d’ottenere una soluzione bilanciata? Per provarci, occorre bilanciare i valori costituzionali in gioco, che sono almeno quattro.
Primo: l’interesse del minore. La Repubblica «protegge l’infanzia», dichiara l’articolo 31 della Costituzione. E si tratta di un valore prioritario, che trova conferma anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Qui il punto concerne la trascrizione dell’atto di nascita del minore generato mediante maternità surrogata: già …
Dopo tre mesi di parcheggio in commissione, la legge sulla maternità surrogata varca l’aula della Camera. Servirà a trasformare la gestazione per altri in un «reato universale», punibile in Italia anche se praticata all’estero; ma intanto d’universale c’è la baruffa tra maggioranza e opposizione, nonché tra laici e cattolici anche in seno al medesimo partito, a cominciare dal Pd. Domanda: c’è modo d’ottenere una soluzione bilanciata? Per provarci, occorre bilanciare i valori costituzionali in gioco, che sono almeno quattro.
Primo: l’interesse del minore. La Repubblica «protegge l’infanzia», dichiara l’articolo 31 della Costituzione. E si tratta di un valore prioritario, che trova conferma anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Qui il punto concerne la trascrizione dell’atto di nascita del minore generato mediante maternità surrogata: già oggi problematica, e assolutamente esclusa ove il fatto diventi reato. Generando perciò una discriminazione che colpisce i figli, non i genitori.
Secondo: la tutela della famiglia. «Società naturale fondata sul matrimonio», dice l’articolo 29 della Costituzione. Che però la nomina senza definirla. Saggiamente, dato che quel concetto s’evolve insieme ai costumi. D’altronde pure il matrimonio viene citato ma non disciplinato. Mentre il matrimonio egualitario fra coppie omosessuali è già riconosciuto in 19 Stati europei. Tuttavia la Costituzione non enuncia un diritto ad avere dei figli purchessia. Stabilisce viceversa una somma di doveri in capo ai genitori: «mantenere, istruire ed educare i figli»: articolo 30.
Terzo (o forse primo): la dignità umana. In questo caso la dignità della gestante, che presta il proprio corpo (normalmente in cambio di denaro) per concepire il figlio altrui. E nella Costituzione la dignità viene richiamata in tre disposizioni, tanto che la giurisprudenza ne parla come d’un valore supercostituzionale, come una sorta di cerniera fra tutti gli altri valori. Più specificamente, la Consulta ha affermato che la maternità surrogata «offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane» (sentenza n. 33 del 2021).
Quarto: i principi costituzionali in materia penale. Da un lato, il divieto di abusare della leva penale, oltretutto in un ordinamento come il nostro, dove convivono 35 mila fattispecie di reato. Dall’altro lato, la consapevolezza della perseguibilità penale della condotta; un elemento che potrebbe mancare quando il fatto si consumi all’estero, in un ordinamento che autorizzi la maternità surrogata (sono una ventina gli Stati che l’ammettono).
Conclusioni: serve una legge, per operare un bilanciamento fra questi valori contrapposti? Sì, la legge è necessaria, perché c’è un vuoto normativo dove nuotano pronunzie giurisprudenziali contrastanti; e perché la soluzione individuata dalla Cassazione, ossia l’«adozione in casi particolari», non è soddisfacente. Ma quale legge? Quale bilanciamento tra i valori? Probabilmente una soluzione bilanciata è punire i genitori, non i figli.
Loro non hanno colpe, non devono subire discriminazioni rispetto ai bambini nati da una famiglia, per così dire, regolare. Quindi si può essere d’accordo su qualche (blanda) sanzione penale, anche se la gravidanza per terzi si consumi all’estero. Certo, c’è il problema della “doppia incriminazione”, che mancherebbe quando il fatto avvenga in uno Stato che viceversa lo permette. Ma non è che se in Australia il cannibalismo fosse lecito, ogni italiano potrebbe tranquillamente andarci in gita culinaria.
Tuttavia occorre aggiungere la possibilità di trascrivere il certificato di nascita. Giacché l’adozione in casi particolari ha un iter faticoso; per essere accettabile andrebbe semplificata e velocizzata, con un intervento legislativo di riforma. Ma pure in questa prospettiva permarrebbe comunque una discriminazione tra figli legittimi e adottati; come ha osservato la Consulta (sempre nella sentenza n. 33 del 2021), l’adozione in casi particolari realizza una forma di tutela «certo significativa, ma ancora non del tutto adeguata al metro dei principi costituzionali e sovranazionali», perché non attribuisce la genitorialità all’adottante e perché rimane subordinata all’assenso del genitore biologico, che potrebbe far difetto se la coppia va in crisi. Dunque la via maestra è quella di rendere possibile la trascrizione per legge, magari profittando del veicolo normativo in discussione ora alla Camera.