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L’inviolabilità della vita umana

Due diverse sentenze, per l’uccisione di un ladro e per quella del padre violento, sanciscono questo principio
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Due recenti fatti di cronaca hanno riproposto all’attenzione pubblica il tema, ad alta intensità emotiva, della legittima difesa. Ciò si deve non solo ai più evidenti fattori di suggestione (le armi da fuoco, i coltelli insanguinati, i cadaveri, i processi, le pene) ma, forse, soprattutto al quesito cruciale che quei fatti evocano: quale ruolo ha nella vita collettiva delle società contemporanee l’intangibilità, direi la sacralità, della vita umana?

L’età contemporanea corrisponde a quella fase della civilizzazione che vede il valore della intangibilità assumere il primato nel sistema di principi e di regole che amministrano l’ordine sociale. Con la sola eccezione rappresentata dalle guerre di difesa, le moderne società democratiche si impegnano a tutelare l’integrità della vita e a sottoporre a vincoli rigorosi le situazioni eccezionali, che consentono di derogare al valore assoluto di quel comandamento religioso e civile che intima: non uccidere.

Il nostro ordinamento giuridico qu…

Due recenti fatti di cronaca hanno riproposto all’attenzione pubblica il tema, ad alta intensità emotiva, della legittima difesa. Ciò si deve non solo ai più evidenti fattori di suggestione (le armi da fuoco, i coltelli insanguinati, i cadaveri, i processi, le pene) ma, forse, soprattutto al quesito cruciale che quei fatti evocano: quale ruolo ha nella vita collettiva delle società contemporanee l’intangibilità, direi la sacralità, della vita umana?

L’età contemporanea corrisponde a quella fase della civilizzazione che vede il valore della intangibilità assumere il primato nel sistema di principi e di regole che amministrano l’ordine sociale. Con la sola eccezione rappresentata dalle guerre di difesa, le moderne società democratiche si impegnano a tutelare l’integrità della vita e a sottoporre a vincoli rigorosi le situazioni eccezionali, che consentono di derogare al valore assoluto di quel comandamento religioso e civile che intima: non uccidere.

Il nostro ordinamento giuridico qualifica come omicidio, e di conseguenza sanziona come reati, le violazioni di quell’imperativo morale: e definisce le condizioni che costituiscono una eccezione e permettono di ritenere legittima l’azione di difesa. Non è un caso che, secondo l’art. 52 del codice penale, si ha legittima difesa solo in presenza del «pericolo attuale di un’offesa ingiusta» e «sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa». In questi tre presupposti (attualità del pericolo, ingiustizia dell’offesa, proporzione della difesa rispetto all’offesa) si articola il bilanciamento tra intangibilità della vita ed esigenza di protezione di quel «diritto proprio o altrui» cui si riferisce la norma.

Le due vicende da cui siamo partiti rientrano in tale casistica? La prima ha visto un commerciante del cuneese che, dopo aver subito una rapina, ha inseguito i criminali, li ha raggiunti e li ha uccisi, infierendo su uno dei cadaveri. La corte d’Assise di Asti ha ritenuto che non sussistessero i presupposti della legittima difesa e ha condannato il commerciante a una pena superiore a quella richiesta dalla procura (17 anni). Nella seconda vicenda, il ventiduenne Alex Pompa, è stato condannato in sede di appello a sei anni e due mesi di reclusione per aver ucciso il padre che, per anni, aveva sottoposto a violenze i propri familiari. Così, dice il giovane, quella sera del 30 aprile del 2020 «il mio istinto di sopravvivenza ha pensato solo di anticiparlo».

È proprio questo verbo — anticipare — che, in attesa delle motivazioni, può forse spiegare una sentenza che ribalta il verdetto di assoluzione di primo grado. In altre parole due storie dai connotati incomparabilmente diversi presentano un punto comune: la reazione di difesa che porta alla morte dell’aggressore si sviluppa quando il pericolo non è più immanente e attuale.

La prima situazione vede i rapinatori fuori dal perimetro del negozio e in fuga; nella seconda la pericolosità del padre violento è allo stadio di ipotesi e di minaccia, ancorché confermate da un passato di costanti aggressioni. Di conseguenza, le due sentenze sembrano rispondere, ciascuna a suo modo, all’esigenza di affermare quel principio assoluto. Senza che le circostanze concrete dei fatti giudicati possano offrire deroghe. E il principio assoluto è, appunto, il primato della vita umana rispetto a tutti gli altri interessi. L’interesse nel primo caso del diritto di proprietà e, nel secondo, della prevenzione di possibili comportamenti violenti.

Le sentenze in questione lasciano insoddisfatti non solo i condannati, ma anche quanti hanno sostenuto che, all’origine di quei crimini (l’uccisione dei due rapinatori e del padre violento), vi sia una ingiustizia patita dall’autore del reato. Nella reazione del commerciante hanno pesato le vessazioni cui venivano sottoposte moglie e figlia e il ricordo di una precedente rapina e delle lesioni riportate in quella circostanza. Il comportamento di Pompa è stato condizionato dal timore, tutt’altro che immotivato, che la vita di sua madre fosse in pericolo. Ma i giudici dei due tribunali hanno ritenuto che fosse in gioco il primato irrinunciabile dell’intangibilitá della vita umana; e che l’attenuazione di quel primato possa alimentare l’idea di una giustizia privata affidata all’imperscrutabile giudizio del singolo.

Una concezione tutta soggettiva della giustizia, che trova nell’incapacità degli apparati statali di garantire la sicurezza di tutti e di ognuno le motivazioni di un’autodifesa armata: il farsi giustizia da sé e il trascendere del diritto in vendetta. Evidentemente si tratta di due sentenze imperfette che lasciano disattesi alcuni importanti interessi legittimi, ma che pure sembrano esprimere una preoccupazione condivisibile: quella di non consentire che si precipiti in una situazione dove la reciproca aggressività possa trovare giustificazioni, le più miserabili o le più nobili.

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