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Libertà di coscienza e disciplina di partito

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La legge veneta sul suicidio assistito in Veneto non è passata per un voto per il dissenso della consigliera Pd Bigon
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Sarebbe profondamente sbagliato, e perfino grottesco, se nei confronti della consigliera della regione Veneto Anna Maria Bigon venissero adottati provvedimenti disciplinari. La vicenda: Bigon ha votato in dissenso dal suo gruppo, quello del Pd, così impedendo che il consiglio regionale approvasse una legge di iniziativa popolare promossa dall’Associazione Luca Coscioni, destinata a regolamentare quanto già stabilito dalla Corte Costituzionale. Ovvero la possibilità per un cittadino di ricorrere al suicidio assistito in presenza di quattro requisiti: patologia irreversibile, trattamenti di sostegno vitale, sofferenze fisiche o psicologiche non tollerabili, capacità di esprimere un consenso libero e consapevole. La legge regionale avrebbe consentito — indicando condizioni, tempi e strumenti — la concreta affermazione del diritto riconosciuto dalla Consulta. Grazie al cielo, nessuno ha chiesto sanzioni per la consigliera, e ci mancherebbe: e questo consente di affrontare la questione in …

Sarebbe profondamente sbagliato, e perfino grottesco, se nei confronti della consigliera della regione Veneto Anna Maria Bigon venissero adottati provvedimenti disciplinari. La vicenda: Bigon ha votato in dissenso dal suo gruppo, quello del Pd, così impedendo che il consiglio regionale approvasse una legge di iniziativa popolare promossa dall’Associazione Luca Coscioni, destinata a regolamentare quanto già stabilito dalla Corte Costituzionale. Ovvero la possibilità per un cittadino di ricorrere al suicidio assistito in presenza di quattro requisiti: patologia irreversibile, trattamenti di sostegno vitale, sofferenze fisiche o psicologiche non tollerabili, capacità di esprimere un consenso libero e consapevole. La legge regionale avrebbe consentito — indicando condizioni, tempi e strumenti — la concreta affermazione del diritto riconosciuto dalla Consulta. Grazie al cielo, nessuno ha chiesto sanzioni per la consigliera, e ci mancherebbe: e questo consente di affrontare la questione in termini non burocratici. Il tema è cruciale: si possono bilanciare libertà di coscienza e disciplina di partito?

L’obiezione di coscienza rappresenta il punto d’incontro e di tensione, tra privato e pubblico e tra personale e politico. Essa risolve il conflitto, già incarnato dall’Antigone di Sofocle, tra legge positiva e legge morale: e rimanda alla tutela di quei diritti inviolabili, sanciti dall’articolo 2 della Costituzione, e in particolare alla libertà di coscienza. Da qui la sua potenziale eccedenza rispetto alla norma scritta e la sua ambizione di imporsi come valore assoluto. Ma l’obiezione di coscienza non può fondarsi su qualunque convinzione soggettiva percepita come doverosa: altrimenti, un approccio relativistico, finirebbe con il legittimare ogni tipo di omissione. Essa, invece, va normativamente riconosciuta, potendo solo la legge, espressione della sovranità popolare, selezionare le motivazioni culturali, religiose o politiche meritevoli di tutela al punto da giustificare l’inosservanza di un’altra norma. Senza peraltro che ciò si risolva in un sacrificio sproporzionato per gli interessi in contrasto. Per questo l’obiezione di coscienza non è la negazione del dovere dell’ubbidienza, ma semmai la sua sublimazione, perché esprime una controversia tra doveri, entrambi meritevoli di tutela (Hans Kelsen). È proprio questo dissidio a legittimare, eccezionalmente, l’inosservanza della legge.

Come si vede, sul piano giuridico la questione è particolarmente complessa e va ricondotta, pertanto, ai suoi effetti sulla concreta realtà politica e sociale. L’obiezione di coscienza nei confronti del servizio militare così come quella nei confronti dell’interruzione volontaria di gravidanza sono diritti inalienabili e massimamente degni di tutela. Tuttavia nel primo caso, il riconoscimento normativo del 1972, non portava l’abolizione dell’obbligatorietà del servizio di leva, realizzatasi solo nel 2005. Analogamente, il diritto all’obiezione rispetto all’aborto non deve mettere in discussione in alcun modo l’applicazione di una legge saggia come la 194.

Ma ciò significa che, se l’obiezione impedisce che si ricorra all’aborto, il diritto ad affermare i propri convincimenti da parte dell’obiettore può essere sacrificato? La mia risposta è incondizionatamente negativa.

Tuttavia l’autorità pubblica, della quale la legge 194 è espressione, ha il dovere di garantire la sua piena applicazione. Dovrà farlo operando in modo tale che il servizio sanitario consenta a tutte le donne la scelta dell’autodeterminazione: aumento del personale medico, sua razionale distribuzione, migliore organizzazione dei servizi. Questo esempio può aiutare a spiegare come l’obiezione di coscienza sia un diritto soggettivo, il cui esercizio rientra nella sfera della libertà individuale, ma che non può compromettere interessi collettivi primari altrettanto legittimi ” (Corte costituzionale).

D’altra parte, se l’adesione a un partito non può prevaricare la manifestazione delle proprie opzioni morali, è anche vero che la militanza politica comporta alcuni obblighi: e il rispetto di essi costituisce, a sua volta, una espressione di moralità.

Anna-Maria Bigon, Pd

 

Si consideri il caso specifico. Il provvedimento discusso nel Consiglio regionale del Veneto non era una iniziativa estemporanea, bensì un insieme di misure ispirate a una fondamentale sentenza della Corte Costituzionale; e il Pd cui aderisce Bigon opera in parlamento per arrivare a una regolamentazione del fine vita. Dunque, non un vincolo di disciplina, ma di lealtà avrebbe potuto indurre a una scelta che, senza mortificare la coscienza, avrebbe consentito l’approvazione della norma. La via c’era, ed era l’uscita della consigliera dall’aula. Con ciò avrebbe mantenuto intatta la propria contrarietà e l’avrebbe resa immediatamente visibile, ma non avrebbe ostacolato il raggiungimento dell’obiettivo indicato dal suo partito.

Anna-Maria Bigon, Pd

 

Dunque, l’affermazione della propria posizione personale non avrebbe impedito l’affermazione della volontà di tanti, partecipi di un progetto comune. E la registrazione di quella profonda divisione non avrebbe determinato la rottura della comunità politica di appartenenza. In altri termini, perché mai la dichiarazione di dissenso dovrebbe portare a impedire che l’assenso di altri ottenga il fine politico perseguito? Se s’intende procedere in tale direzione, tanto vale rinunciare a qualsiasi forma — anche la più leggera — di organizzazione e di partito. Basta dirlo.

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