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Senza armi contro la riforma

Roberto Calderoli e Matteo Salvini (ansa)
L’autonomia differenziata continua a dividere
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L’autonomia differenziata divide, lacera, separa. Il Nord dal Sud, la maggioranza dall’opposizione. Sicché quest’ultima — sconfitta il 23 gennaio nell’aula del Senato, quando il ddl Calderoli ha ricevuto la sua prima approvazione — apre un altro campo di battaglia: il referendum abrogativo. Preannunziato da Conte, Schlein, vari parlamentari di questo o quel partito. Giusto: così saranno i cittadini a dire l’ultima parola. Altrimenti non potranno farlo, giacché l’autonomia differenziata indossa l’abito della legge ordinaria, non d’una legge costituzionale, che può venire sottoposta a referendum prima d’entrare in vigore.

C’è una cattiva notizia, tuttavia, per il drappello degli oppositori. Perché in questa materia il referendum ha la strada sbarrata, …

L’autonomia differenziata divide, lacera, separa. Il Nord dal Sud, la maggioranza dall’opposizione. Sicché quest’ultima — sconfitta il 23 gennaio nell’aula del Senato, quando il ddl Calderoli ha ricevuto la sua prima approvazione — apre un altro campo di battaglia: il referendum abrogativo. Preannunziato da Conte, Schlein, vari parlamentari di questo o quel partito. Giusto: così saranno i cittadini a dire l’ultima parola. Altrimenti non potranno farlo, giacché l’autonomia differenziata indossa l’abito della legge ordinaria, non d’una legge costituzionale, che può venire sottoposta a referendum prima d’entrare in vigore.

C’è una cattiva notizia, tuttavia, per il drappello degli oppositori. Perché in questa materia il referendum ha la strada sbarrata, lo vieta la giurisprudenza costituzionale. In sintesi: il ddl Calderoli è una legge quadro, disegna le procedure per trasferire nuove competenze alle Regioni, in attuazione dell’articolo 116 della Costituzione. Il trasferimento vero e proprio avverrà in futuro, Regione per Regione; ma senza questa cornice normativa non potrà mai prodursi, e l’articolo 116 rimarrà lettera morta. Come d’altronde accade da vent’anni, da quando fu introdotto (nel 2001) con la riforma del Titolo V. La legge Calderoli servirà a dare corpo e gambe a una norma costituzionale, di per sé incapace di produrre effetti. Qui allora scatta il veto della Consulta: non solo la dottrina giuridica (per primo Carlo Lavagna), ma la stessa giurisprudenza costituzionale (a partire dalla sentenza n. 16 del 1978) dichiara che rimangono sottratte a referendum le leggi «a copertura costituzionale» e quelle «a contenuto costituzionalmente vincolato», in quanto connesse strettamente a una disposizione della Carta cui danno attuazione. Abrogandole attraverso una consultazione popolare, si finirebbe per togliere vitalità a un pezzo di Costituzione: e non è possibile. Insomma, se il legislatore resta inerte, se lascia la Carta costituzionale orfana di norme che la rendano operante, non si può far nulla, nessuno può legiferare al posto delle Camere. Ma se la legge c’è, non si torna indietro. Per le medesime ragioni risulta quantomeno impervio l’altro strumento di contrasto alla legge sull’autonomia differenziata: un’impugnativa, un ricorso alla Consulta affinché ne pronunzi l’illegittimità. Con quali conseguenze? Di nuovo un vuoto normativo, a seguito di un annullamento giudiziale anziché di un’abrogazione popolare. Ma se è preclusa la seconda soluzione, è preclusa anche la prima. A meno che la Corte costituzionale non annulli poi soltanto in parte la legge Calderoli: un mezzo risultato, che ne lascerebbe in piedi la sostanza. E dunque, un vicolo cieco. Tuttavia questa particolare condizione legittima l’uso di un’arma estrema, giacché diventa l’unica arma in mano a chi reputi quella legge una sciagura: l’ostruzionismo. Può praticarsi esasperando le facoltà concesse a ciascun parlamentare dai regolamenti di Camera e Senato, forzando cioè le procedure: con i discorsi che si protraggono per ore, con la continua richiesta di votazioni per appello nominale, con la presentazione d’una valanga di emendamenti e subemendamenti, o al limite abbandonando l’aula, per far mancare il numero legale.

L’ostruzionismo è figlio del diritto di resistenza, osservava Temistocle Martines: un argine contro gli abusi della maggioranza, contro una frattura tra le istituzioni e i cittadini. Non a caso la sua prima manifestazione nel Parlamento italiano risale al 1899, per opporsi alle leggi liberticide del governo Pelloux. È questa la condizione che si ripete adesso? Valuteranno le forze politiche, anche se il ddl Calderoli non mette a rischio la libertà bensì piuttosto l’eguaglianza, valore non meno pregnante. Nel caso, per il ministro si tratterebbe d’una nemesi: fu proprio Calderoli, nel settembre 2015, a fabbricare 82 milioni di emendamenti sulla riforma costituzionale del governo Renzi. «Chi mal opra, male al fine aspetta», scriveva Ludovico Ariosto.

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