Caro direttore,
Telematiche o non telematiche? Questo dilemma che sa di Amleto accompagna da mesi il nostro dibattito pubblico, come se molti continuassero a preferire una visione statica del mondo universitario, senza considerare le trasformazioni tecnologiche e sociali. Capiamo i binari costituzionali e legislativi del problema.
Dando seguito agli indirizzi europei per l’incentivazione dell’istruzione digitale, le università telematiche sono regolate dalla legge Finanziaria per il 2003 (art. 26, comma 5, l. 27 dicembre 2002, n. 289), che ne subordina l’istituzione al rispetto di specifici requisiti tecnici, strutturali e organizzativi, verificati in sede ministeriale. Ecco il primo punto fermo: le università telematiche non sono il far west, ma un ulteriore modello dell’istruzione legale, regolato e controllato dallo Stato, quali università private legalmente riconosciute. Del resto, l’art. 33 della Costituzione già ipotizzava un sistema in cui le scuole e le università private affi…
Caro direttore,
Telematiche o non telematiche? Questo dilemma che sa di Amleto accompagna da mesi il nostro dibattito pubblico, come se molti continuassero a preferire una visione statica del mondo universitario, senza considerare le trasformazioni tecnologiche e sociali. Capiamo i binari costituzionali e legislativi del problema.
Dando seguito agli indirizzi europei per l’incentivazione dell’istruzione digitale, le università telematiche sono regolate dalla legge Finanziaria per il 2003 (art. 26, comma 5, l. 27 dicembre 2002, n. 289), che ne subordina l’istituzione al rispetto di specifici requisiti tecnici, strutturali e organizzativi, verificati in sede ministeriale. Ecco il primo punto fermo: le università telematiche non sono il far west, ma un ulteriore modello dell’istruzione legale, regolato e controllato dallo Stato, quali università private legalmente riconosciute. Del resto, l’art. 33 della Costituzione già ipotizzava un sistema in cui le scuole e le università private affiancassero quelle pubbliche, con controlli e riconoscimenti: “l’organizzazione della scuola pubblica è una delle precipue funzioni dello Stato; e quando le scuole non statali chiedono la parificazione, la legge ne definisce gli obblighi e la sorveglianza da parte dello Stato, e nel tempo stesso ne assicura la effettiva libertà garantendo parità di trattamento agli alunni, a parità di condizioni didattiche. La serietà degli studi e l’imparziale controllo su tutte le scuole statali e non statali sono garantiti con l’obbligo dell’esame di Stato” (on. Ruini, relazione al progetto di Costituzione).
Secondo punto fermo: il sistema di istruzione italiano cammina su due gambe, pubblica e privata (riconosciuta), in nome del pluralismo, dell’inclusione e dell’ampliamento dell’offerta, anche per dare piena attuazione al compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena partecipazione (art. 3, 2° comma, Cost.), anche di studenti che lavorano o che non possono raggiungere le sedi universitarie fisiche, ad esempio. Così oggi il sistema universitario di istruzione risulta composto: sessantuno università statali; sette istituti universitari a ordinamento speciale; venti università non statali legalmente riconosciute; undici università telematiche legalmente riconosciute.
Chiariamo un terzo punto. L’Italia non ha una università telematica pubblica (a differenza di Spagna e Germania, ad esempio), per cui sono le telematiche riconosciute a valorizzare l’istruzione digitale. Il vero nodo della discussione, quindi, non risiede tanto nella distinzione tra didattica “presenziale” e didattica “telematica”, quanto nella qualità complessiva dell’offerta formativa, la solidità dei contenuti, la competenza del corpo docente, sotto il controllo dello Stato. Il tutto rimesso alla libera scelta degli studenti, che possono scegliere dove e quando iscriversi.
Del resto, abbiamo molto bisogno di laureati, dato che l’Italia resta comunque al terzultimo posto nella classifica europea dei laureati, superando soltanto Romania e Ungheria. Essere aprioristicamente contro le università telematiche sa di misoneismo, ossia quei tentativi un po’ impacciati di bloccare o limitare lo sviluppo delle nuove tecnologie, anche per legge. Per semplice paura del nuovo. Un esempio storico è offerto dal Locomotives Act britannico del 1861, che imponeva ai primi veicoli a motore di procedere al massimo a 8 km orari, preceduti da un uomo con una bandiera rossa o lanterna, a una distanza di circa 55 metri, per fermare il mezzo su richiesta di qualsiasi pedone. Tale misura miope, prima di essere travolta dai fatti, finì solo per favorire lo sviluppo di quella tedesca e francese, più pronta a cogliere le opportunità del progresso.
Certo, resta un problema di fondo più ampio, perché nel mondo in evoluzione digitale sarà probabilmente necessario ripensare alcuni dei caposaldi del sistema universitario tradizionale italiano. Si tratta di una questione ulteriore, ma comunque cruciale, non solo per rendere effettivi i diritti costituzionali all’istruzione, all’inclusione e alla partecipazione democratica, ma anche per rilanciare la competitività degli atenei.