Il Parlamento sta lavorando a una riforma del reato di violenza sessuale. È necessaria? Sì, per aggiornare la nostra legge alla mutata percezione sociale. Oggi stigmatizziamo non solo, come prevede il codice penale, atti sessuali commessi con violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o di condizioni di inferiorità psico-fisica, ma anche, più semplicemente, atti compiuti senza il consenso altrui. Il reato si chiama “violenza sessuale”, ma è acquisito al sentire comune che non è necessaria la forza bruta: basta intromettersi senza consenso nella sfera sessuale altrui. Aggiornare la nostra legge è per giunta un obbligo e siamo in ritardo nel farlo, rispetto ad altri paesi vicini: dal 2011, una convenzione del Consiglio d’Europa impone infatti di incriminare gli “atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso”.
Una proposta di riforma, che nello stallo politico potrebbe essere ripresa, è stata presentata nel 2021 dall’Associazione italiana dei professori di diritto pena…
Il Parlamento sta lavorando a una riforma del reato di violenza sessuale. È necessaria? Sì, per aggiornare la nostra legge alla mutata percezione sociale. Oggi stigmatizziamo non solo, come prevede il codice penale, atti sessuali commessi con violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o di condizioni di inferiorità psico-fisica, ma anche, più semplicemente, atti compiuti senza il consenso altrui. Il reato si chiama “violenza sessuale”, ma è acquisito al sentire comune che non è necessaria la forza bruta: basta intromettersi senza consenso nella sfera sessuale altrui. Aggiornare la nostra legge è per giunta un obbligo e siamo in ritardo nel farlo, rispetto ad altri paesi vicini: dal 2011, una convenzione del Consiglio d’Europa impone infatti di incriminare gli “atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso”.
Una proposta di riforma, che nello stallo politico potrebbe essere ripresa, è stata presentata nel 2021 dall’Associazione italiana dei professori di diritto penale. Quale che sia la direzione, va tenuto fermo che le leggi penali devono essere scritte con equilibrio, pensando non solo a chi denuncia, ma anche alle garanzie di chi viene denunciato: non è sempre “un altro” da noi, come fa credere la fallace retorica populistica, che “alterizzando” i “delinquenti” (sono sempre “gli altri”) alimenta il furore punitivo e limita le garanzie. Ecco allora alcuni principi costituzionali che devono guidare il Parlamento.
Il principio di legalità
La giurisprudenza da tempo va oltre la lettera della legge ravvisando il reato in assenza del consenso, pur quando l’atto sessuale non è violento. Anche per questo occorre adeguare la legge, confinando l’interpretazione giudiziale entro limiti stabiliti dal Parlamento.
Il principio di precisione
È opportuno chiarire cosa si intenda per atto sessuale compiuto senza consenso. Non è scorretto dire che deve essere “libero” (non coartato) e “attuale”, cioè sempre presente. Ma si può dire di più e meglio, come fa la Convenzione di Istanbul, che parla di consenso “dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona”, e che “deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto”. Oppure si può precisare, come fa il codice spagnolo, che il consenso deve “essere espresso liberamente mediante atti che, in considerazione delle circostanze concrete, manifestano in modo chiaro la volontà della persona”. Anche il codice tedesco, che valorizza, invece, il dissenso della vittima, dice che deve essere “riconoscibile”.
Il principio di colpevolezza
Il reato è doloso, quindi l’assenza del consenso deve essere in qualche modo percepita e l’atto sessuale deve essere compiuto con la consapevolezza della mancanza del consenso altrui. L’errore sull’esistenza del consenso esclude la responsabilità se non ci si rende conto che manca il consenso. Se poi l’errore è evitabile, si può introdurre un’attenuante, come nella proposta dei professori.
Il principio di proporzione
La pena deve essere rapportata alla gravità del fatto, che può essere enormemente diversa. Non si può comminare la stessa pena per fatti violenti e per fatti non violenti. Nemmeno si può contestare, in una legge che parla genericamente di “atti sessuali” non distinguendo quelli penetrativi dalle molestie sessuali, che vi siano casi “meno gravi” per i quali, come avviene già oggi, è ragionevole prevedere una attenuante.
Presunzione di innocenza dell’imputato
È irrinunciabile che l’onere della prova sia a carico dell’accusa, che deve dimostrare l’assenza del consenso e la consapevolezza dell’imputato. Centrale è il vaglio dell’attendibilità della denuncia, specie quando si tratti, come è possibile, dell’unica prova a carico: della parola di A contro quella di B.
Le linee guida per la riforma sono tracciate, dunque, dai principi costituzionali. Il punto più delicato (lo è già oggi) resta la prova della mancanza del consenso. Se l’esame dell’attendibilità della denuncia non è rigoroso, e se il dolo non è dimostrato al di là di ogni ragionevole dubbio, difendersi è difficile, tanto più che la recente legge sul femminicidio ha vietato di fare domande lesive della dignità e del decoro o che espongano a forme di vittimizzazione secondaria. Anche per questo, bisognerebbe stare più attenti a gridare allo scandalo di fronte a un’assoluzione, come spesso si fa. Ne va della serenità di giudizio dei magistrati e delle garanzie di quanti si trovino sul banco degli imputati.