Mancano due settimane al referendum sulla riforma della giustizia, ma nessuno ha ancora sollevato, e discusso pubblicamente, il problema della sua compatibilità con il diritto dell’Unione europea, che prevale su ogni misura nazionale, anche costituzionale, con esso incompatibile. Ce lo ricorda, chiaramente, l’articolo 117 della Costituzione che impone al legislatore, e con esso anche al governo, di rispettare, in particolare, «i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario». Ad esempio, l’articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali Ue vieta l’espulsione, o anche il solo allontanamento, verso paesi non sicuri dove si rischiano «torture o trattamenti degradanti». Ebbene, questi vincoli hanno portato taluni giudici italiani a disapplicare, in particolare in materia di lotta contro la migrazione clandestina, norme di legge non conformi al diritto Ue, non perché influenzati da linee di politica correntizia o da preconcette forme di ostruzionismo al governo in carica, ma in ossequio al loro obbligo d’indipendenza comunitaria e di applicazione del prevalente diritto Ue. Essere giudici indipendenti, nazionali e allo stesso tempo europei, significa quindi avere molta fermezza, professionale e morale, perché ancora oggi taluni governi non accettano la regola-base del sistema Unione per cui il singolo, attraverso la sentenza di un giudice ordinario, può difendere i propri diritti soggettivi comunitari anche contro una norma di legge nazionale e persino contro una sentenza costituzionale, qualora esse siano con tali diritti incompatibili.
In sostanza, non c’è un’indipendenza dei giudici, per così dire, “maledetta” o “sovversiva”, in quanto dissenziente dagli ordini di legge dello Stato, ma solo un’indipendenza “benedetta”, perché sempre rispettosa del diritto applicabile. Questa dimensione sovranazionale dell’indipendenza dei nostri giudici (ma anche di ogni altro Stato membro), ignorata fino a oggi nei lavori preparatori della riforma e nei dibattiti referendari, introduce, dunque, una prospettiva nuova che andrebbe ricordata e spiegata ai cittadini.
Diverso è invece il discorso sull’indipendenza dei pubblici ministeri. Il diritto dell’Unione non contempla norme specifiche al riguardo, mentre detto requisito varia, per modi e intensità, da Stato a Stato, come in Francia, Germania o Spagna, dove è tradizionalmente ammesso che i Ministeri competenti o i diretti superiori gerarchici possano indirizzare l’azione penale di questi magistrati o vigilarne l’esercizio. In questi Stati membri, influenzare l’azione di chi indaga – ma non di chi giudica – non è quindi contrario alla legge. In Italia, l’articolo104 della Costituzione garantisce, invece, che “la magistratura (nel suo insieme) costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”, precisando ora, a seguito della riforma in questione, che essa “è composta da magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente”. Tale aggiunta non toglie, quindi, a nessuna di queste due categorie di magistrati, il comune requisito dell’indipendenza e, di conseguenza, l’obbligo di assicurare ai cittadini il rispetto, da parte di ogni autorità pubblica, dei vincoli comunitari. Vincoli applicabili, peraltro, non solo ai magistrati ma anche a coloro che, a seguito della riforma del successivo articolo 105, saranno chiamati ad essere i custodi dell’indipendenza e dell’autonomia di queste due funzioni, siano essi i membri dei rispettivi Consigli superiori o quelli dell’Alta Corte disciplinare.
L’auspicio, in definitiva, è che questo tema europeo venga finalmente affrontato nei dibattiti che ancora precedono lo scrutinio referendario. I cittadini che vanno alle urne hanno bisogno di certezze e di effettive garanzie, sia a tutela dei loro diritti di origine comunitaria sia a protezione della benedetta indipendenza di quei giudici che disapplicano le norme di legge incompatibili con tali diritti, senza per questo dover correre il rischio di possibili sanzioni disciplinari. In tal senso, una possibile formula di garanzia sarebbe stata peraltro semplice da realizzare. Bastava aggiungere, dopo la modifica dell’art. 105 Cost. sulle competenze e i poteri di questi organi di controllo giudiziario, la seguente frase: «Sono fatti salvi i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario”.
L’autore è stato giudice al Tribunale dell’Unione europea