Un emendamento parlamentare al decreto-sicurezza, spuntato in sede di conversione al Senato, ha suscitato sconcerto e unanimi reazioni contrarie da parte di avvocati e magistrati. Esso pone infatti, rispetto al tema dei migranti e delle procedure amministrative relative alla loro permanenza in Italia, due diversi problemi: di garanzia di un effettivo diritto di difesa, in condizioni di uguaglianza, e di snaturamento del ruolo dell’avvocato. La norma approvata dal Senato, infatti, individua il Consiglio Nazionale Forense (Cnf), organo di vertice dell’avvocatura, tra gli enti che collaborano con il governo nei programmi di rimpatrio volontario e assistito dei migranti verso i paesi di origine. Prevede poi che all’avvocato, che abbia fornito assistenza allo straniero nella procedura di rimpatrio, sia riconosciuto, dopo la sua partenza, un compenso erogato dal Cnf pari a 615 euro. L’avvocato del migrante sarebbe cioè pagato dallo Stato per favorire un risultato che è sì in linea con le po…
Un emendamento parlamentare al decreto-sicurezza, spuntato in sede di conversione al Senato, ha suscitato sconcerto e unanimi reazioni contrarie da parte di avvocati e magistrati. Esso pone infatti, rispetto al tema dei migranti e delle procedure amministrative relative alla loro permanenza in Italia, due diversi problemi: di garanzia di un effettivo diritto di difesa, in condizioni di uguaglianza, e di snaturamento del ruolo dell’avvocato. La norma approvata dal Senato, infatti, individua il Consiglio Nazionale Forense (Cnf), organo di vertice dell’avvocatura, tra gli enti che collaborano con il governo nei programmi di rimpatrio volontario e assistito dei migranti verso i paesi di origine. Prevede poi che all’avvocato, che abbia fornito assistenza allo straniero nella procedura di rimpatrio, sia riconosciuto, dopo la sua partenza, un compenso erogato dal Cnf pari a 615 euro. L’avvocato del migrante sarebbe cioè pagato dallo Stato per favorire un risultato che è sì in linea con le politiche del governo, orientate alla remigration, ma che non necessariamente coincide con gli interessi del migrante assistito, che si trova normalmente in condizioni di debolezza, anche estrema, nella difesa dei suoi diritti.
Come se non bastasse, un’altra norma del decreto-sicurezza aveva già indebolito il diritto di difesa degli stranieri abolendo una regola che assicurava loro il patrocinio legale a spese dello Stato senza necessità di accertare il mancato superamento dei limiti di reddito. Per ottenere un avvocato gratis, i migranti, di norma nullatenenti, dovranno ora produrre documentazione sui propri redditi e saranno così chiamati a una probatio diabolica, correndo il rischio di restare privi di un difensore. Ecco allora spiegato l’allarme, che ha riunito sulla stessa sponda avvocati e magistrati, a meno di un mese dal divisivo voto referendario. Un’impresa riuscita a un emendamento di alcuni parlamentari di maggioranza rispetto al quale perfino il governo, pur favorevole a politiche di remigration, aveva espresso parere contrario. Si tratta infatti di non calpestare diritti riconosciuti nella nostra Costituzione e nelle carte internazionali dei diritti umani. Sì, anche e proprio agli stranieri, che non devono certo essere discriminati. La difesa è diritto individuale dell’uomo, italiano o straniero che sia. E deve essere assicurata anche ai non abbienti, rimuovendo gli ostacoli che impediscono la parità di trattamento e che sono evidenti nelle condizioni dei migranti. Non solo, la difesa deve essere effettiva e deve fondersi sul rapporto fiduciario con l’avvocato. Qui arriviamo al cuore del controverso emendamento, respinto dalla comunità dei giuristi, all’unisono, come un corpo estraneo. L’idea che un avvocato sia pagato dallo Stato per conseguire un certo risultato, nell’ambito di una collaborazione istituzionale, è contraria non solo ai principi, ma alla deontologia e al ruolo stesso dell’avvocato, trasformato a pagamento, e svilito, in strumento per la realizzazione di politiche pubbliche. Basta leggere il codice deontologico forense per trovare sanciti principi come l’indipendenza, la fedeltà, la fiducia, che improntano il rapporto tra l’avvocato e il suo assistito. Un avvocato che non sia libero da condizionamenti nelle sue scelte e nel rapporto con il suo assistito non garantisce un diritto di difesa effettivo e non è nelle condizioni di assicurare fedeltà e di ottenere fiducia. Non è un vero avvocato. Cosa diremmo d’altra parte se, nell’alternativa tra suggerirci un percorso di cura o l’asportazione di un organo, il medico curante ci inducesse a optare per quest’ultima soluzione, sapendo che così riceverebbe un compenso dallo Stato?
Il pasticcio è stato fatto. Soluzione ottimale sarebbe sopprimere l’emendamento. I tempi sono stretti, perché il decreto-legge deve essere convertito entro il 25 aprile a pena di (intera) decadenza e una modifica alla Camera renderebbe necessario un altro passaggio al Senato. Il Parlamento può lavorare giorno e notte, se necessario. Sul tappeto sembrano esserci anche soluzioni di ripiego: una sostanziale modifica della disciplina, che sarebbe accettabile solo se in grado di superare i vizi di legittimità costituzionale che altrimenti sarebbero evidenti agli occhi del presidente Mattarella, chiamato a promulgare la legge di conversione del decreto. Troppo blande le soluzioni diverse che sono state pure prospettate, quali un impegno politico ad abrogare in futuro la norma o a non approvare i decreti attuativi. Si è perfino adombrato un nuovo decreto-legge soppressivo della norma, del quale in questo caso, forse, non si abuserebbe, come si è invece fatto con il famigerato emendamento, che non era necessario e urgente, come invece lo è la sua soppressione.