Si legge in un manuale di diritto penale americano (Robinson-Cahill), in un contesto culturale che pure concede ampi margini alla legittima difesa: «Una vita umana, anche se è quella di un ladro, vale di più del diritto di proprietà. Per questo i codici penali negli Stati Uniti vietano l’usa della forza letale per difendere la proprietà, in assenza di un pericolo per l’incolumità personale».
Le costituzioni e le carte dei diritti fondamentali stabiliscono scale di valori: la vita vale più del patrimonio. Si può uccidere, senza incorrere in conseguenze penali e civili, solo se si è costretti dalla necessità di difendere la vita propria o altrui. È così per il diritto come per la morale cattolica. Secondo il Catechismo (n. 2264) «chi difende la propria vita non si rende colpevole di omicidio anche se è costretto a infliggere al suo aggressore un colpo mortale».
Ciò che vale per la difesa della vita non vale però per la difesa del patrimonio. La nostra Costituzione tutela la vita come di…
Si legge in un manuale di diritto penale americano (Robinson-Cahill), in un contesto culturale che pure concede ampi margini alla legittima difesa: «Una vita umana, anche se è quella di un ladro, vale di più del diritto di proprietà. Per questo i codici penali negli Stati Uniti vietano l’usa della forza letale per difendere la proprietà, in assenza di un pericolo per l’incolumità personale».
Le costituzioni e le carte dei diritti fondamentali stabiliscono scale di valori: la vita vale più del patrimonio. Si può uccidere, senza incorrere in conseguenze penali e civili, solo se si è costretti dalla necessità di difendere la vita propria o altrui. È così per il diritto come per la morale cattolica. Secondo il Catechismo (n. 2264) «chi difende la propria vita non si rende colpevole di omicidio anche se è costretto a infliggere al suo aggressore un colpo mortale».
Ciò che vale per la difesa della vita non vale però per la difesa del patrimonio. La nostra Costituzione tutela la vita come diritto fondamentale. Il divieto costituzionale di pena di morte conferma che la vita dell’autore di un reato, anche il più odioso, ha un valore e deve essere tutelata. Lo impone anche il principio di uguaglianza. È la civiltà del diritto che dobbiamo tenerci stretta, senza farci travolgere da clamori ed esasperazioni della cronaca. I rapinatori caduti sotto i colpi del gioielliere sono vittime di un fatto illecito, perché commesso fuori dai presupposti costituzionali di una “legittima” difesa.
Un secolare e universale principio giuridico vuole che da un fatto illecito derivino responsabilità e conseguenze. Il gioielliere è stato condannato, pur a una pena diminuita tenendo conto, tra l’altro, dello stato d’ira determinato dal fatto altrui. È giusto che debba anche risarcire i danni patrimoniali e morali alle vittime e ai loro familiari?
Per i principi del diritto sì. Secondo una teoria che in Italia si è fatta strada dagli anni Sessanta a partire da uno studio di Stefano Rodotà, il risarcimento del danno, a differenza della pena, non ha una funzione sanzionatoria: ha una funzione compensativa del pregiudizio recato ad altri. Ha un fondamento costituzionale radicato nel dovere di solidarietà sociale e nella tutela dei diritti inviolabili dell’uomo (art. 2 Cost.).
La Corte di cassazione e la Corte costituzionale (sent. n. 205/2022, Red. Navarretta) hanno riconosciuto che il risarcimento del danno, anche non patrimoniale, è uno strumento minimo di tutela di quei diritti, ai quali «non può negarsi la tutela civile», idonea a svolgere «una funzione solidaristico-satisfattiva».
È in questo quadro sovraordinato di principi costituzionali che deve iscriversi ogni possibile proposta di riforma, come quella annunciata dal governo che intende escludere il risarcimento se il reato è stato commesso da chi prima ha subito per mano del danneggiato una rapina o altri reati.
Così formulata, è una proposta che si pone senza dubbio in contrasto con i principi costituzionali, perché elude i doveri di solidarietà sociale (il peso del danno resta sulle spalle del danneggiato) e la tutela minima di beni fondamentali. Contrasta inoltre con la declamazione della tutela delle vittime dei reati, che una riforma in corso sta inserendo nella Costituzione; e anche con la direttiva europea sulla tutela delle vittime. Ci esporrebbe poi a possibili condanne da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Sé è vero che in medio stat virtus, un intervento ragionevole e compatibile con i principi, piuttosto, potrebbe essere diretto non a escludere, ma a limitare per legge l’entità del risarcimento del danno da reato, dando rilievo al contributo causale apportato dal danneggiato con il proprio precedente fatto illecito (la rapina, il furto, ecc.).
Si tratterebbe di adattare per analogia una regola che è già presente nel codice civile (articoli 2059 e 1227) — evocata anche dal viceministro Sisto — e che talora la Cassazione penale (sent. n. 17571/1989) ha già applicato nei casi di legittima difesa: nel determinare l’entità del risarcimento si tiene conto del concorso colposo del danneggiato (come negli incidenti stradali).
Meno carcere per la reazione allo stato d’ira determinato dal fatto ingiusto altrui, e meno risarcimento. Con una fine labor limae giuridico, lontano dal fracasso mediatico, si potrebbe insomma provare a dar corpo a una volontà politica, senza calpestare i principi.