ROMA - I giornalisti non devono essere condannati al carcere per il reato di diffamazione, se non in presenza di "circostanze eccezionali", perché se così non fosse non sarebbe assicurato loro il ruolo di "cane da guardia". La quinta sezione penale della corte di Cassazione è molto chiara. In una sentenza depositata oggi rileva che "la libertà di espressione costituisce un valore garantito attraverso la tutela costituzionale del diritto/dovere di informazione", che impone "anche laddove siano valicati i limiti del diritto di cronaca e/o di critica, di tener conto, nella valutazione della condotta del giornalista, dell'insostituibile funzione informativa esercitata dalla categoria di appartenenza, tra l'altro attualmente oggetto di gravi e ingiustificati attacchi da parte anche di movimenti politici proprio al fine di limitare tale funzione".
La Suprema corte, inoltre, ricorda che "anche il legislatore ordinario italiano è orientato al ridimensionamento del profilo punitivo del reato di diffamazione a mezzo stampa" e non "va trascurato l'orientamento della Corte dei diritti umani che esige la ricorrenza di circostanze eccezionali per l'irrogazione, in caso di diffamazione a mezzo stampa, della più severa sanzione, sia pure condizionalmente sospesa, sul rilievo che altrimenti non sarebbe assicurato il ruolo di 'cane da guardia' dei giornalisti, il cui compito è di comunicare informazioni su questioni di interesse generale e conseguentemente di assicurare il diritto del pubblico di riceverle".
La Cassazione ha affrontato di nuovo il tema nell'ambito di un processo a carico di due giornalisti - uno direttore, l'altro autore di un articolo pubblicato sul quotidiano La voce di Romagna nel marzo 2006 - per diffamazione ai danni di due militari. L'articolo "incriminato" attribuiva alle parti offese il furto ai danni di un collega, contrariamente al vero. Il Tribunale di Cremona prima e la Corte d'Appello di Brescia poi avevano condannato i due giornalisti: i giudici di secondo grado, avevano però ridimensionato sia il trattamento sanzionatorio, pari a sei mesi di reclusione, che l'entità del risarcimento del danno. I giudici della Suprema corte hanno annullato con rinvio la sentenza d'appello, limitatamente al trattamento sanzionatorio.
La Suprema corte, inoltre, ricorda che "anche il legislatore ordinario italiano è orientato al ridimensionamento del profilo punitivo del reato di diffamazione a mezzo stampa" e non "va trascurato l'orientamento della Corte dei diritti umani che esige la ricorrenza di circostanze eccezionali per l'irrogazione, in caso di diffamazione a mezzo stampa, della più severa sanzione, sia pure condizionalmente sospesa, sul rilievo che altrimenti non sarebbe assicurato il ruolo di 'cane da guardia' dei giornalisti, il cui compito è di comunicare informazioni su questioni di interesse generale e conseguentemente di assicurare il diritto del pubblico di riceverle".
La Cassazione ha affrontato di nuovo il tema nell'ambito di un processo a carico di due giornalisti - uno direttore, l'altro autore di un articolo pubblicato sul quotidiano La voce di Romagna nel marzo 2006 - per diffamazione ai danni di due militari. L'articolo "incriminato" attribuiva alle parti offese il furto ai danni di un collega, contrariamente al vero. Il Tribunale di Cremona prima e la Corte d'Appello di Brescia poi avevano condannato i due giornalisti: i giudici di secondo grado, avevano però ridimensionato sia il trattamento sanzionatorio, pari a sei mesi di reclusione, che l'entità del risarcimento del danno. I giudici della Suprema corte hanno annullato con rinvio la sentenza d'appello, limitatamente al trattamento sanzionatorio.