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Infarto per troppo lavoro? L'azienda è responsabile

Lo ha stabilito una sentenza della Cassazione che ha condannato una nota azienda di telecomunicazioni a risarcire con 850mila euro i familiari di un dirigente morto per un attacco cardiaco
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ROMA - Il datore di lavoro è responsabile se il dipendente muore di infarto a causa dell'eccessivo carico di lavoro a cui è stato sottoposto. Lo ha sancito la Cassazione, confermando la responsabilità di una nota azienda di telecomunicazioni, che dovrà dunque risarcire con oltre 850mila euro i familiari - la vedova e una figlia minorenne - di un dirigente morto di infarto.

La sezione lavoro della Suprema Corte ha infatti rigettato il ricorso della società contro la sentenza con cui la Corte d'appello di Roma, ribaltando il verdetto emesso dal giudice di primo grado, aveva stabilito il risarcimento danni per i familiari dell'uomo. Egli svolgeva mansioni di quadro nella società e, negli ultimi mesi di lavoro si era trovato ad operare - aveva denunciato la famiglia - in "condizioni di straordinario aggravio fisico": l'attività lavorativa "si era intensificata fino a raggiungere ritmi insostenibili", con una media di &quo…
ROMA - Il datore di lavoro è responsabile se il dipendente muore di infarto a causa dell'eccessivo carico di lavoro a cui è stato sottoposto. Lo ha sancito la Cassazione, confermando la responsabilità di una nota azienda di telecomunicazioni, che dovrà dunque risarcire con oltre 850mila euro i familiari - la vedova e una figlia minorenne - di un dirigente morto di infarto.

La sezione lavoro della Suprema Corte ha infatti rigettato il ricorso della società contro la sentenza con cui la Corte d'appello di Roma, ribaltando il verdetto emesso dal giudice di primo grado, aveva stabilito il risarcimento danni per i familiari dell'uomo. Egli svolgeva mansioni di quadro nella società e, negli ultimi mesi di lavoro si era trovato ad operare - aveva denunciato la famiglia - in "condizioni di straordinario aggravio fisico": l'attività lavorativa "si era intensificata fino a raggiungere ritmi insostenibili", con una media di "circa 11 ore giornaliere" e con il "protrarsi dell'attività a casa e fino a tarda sera".

Il dipendente aveva avuto in gestione diretta "svariati e complessi progetti", senza "affiancamento di collaboratori". Una perizia tecnica aveva accertato che "l'infarto era correlabile, in via concausale, con indice di probabilità di alto grado, alle trascorse vicende lavorative". Il datore di lavoro si era invece difeso davanti alla Corte rilevando che tali ritmi "serratissimi" erano dovuti soltanto alla "attitudine" del dipendente "a sostenere e a lavorare con grande impegno" e al suo "coinvolgimento intellettuale ed emotivo nella realizzazione degli obiettivi". L'azienda si era detta ignara delle "modalità" con cui l'uomo "esplicava la sua attività lavorativa", dato che egli non aveva "mai espresso doglianze o manifestato disagi fisici".

I giudici di piazza Cavour non hanno affatto condiviso le tesi dell'azienda. "La responsabilità del modello organizzativo e della distribuzione del lavoro - si legge nella sentenza depositata oggi - fa carico alla società, la quale non può sottrarsi agli addebiti per gli effetti lesivi dell'integrità fisica e morale dei lavoratori che possano derivare dall'inadeguatezza del modello adducendo l'assenza di doglianze mosse dai dipendenti o, addirittura, sostenendo di ignorare le particolari condizioni di lavoro in cui le mansioni affidate ai lavoratori vengono in concreto svolte".

Infatti, scrive la sezione lavoro della Suprema Corte, "deve presumersi, salvo prova contraria, la conoscenza, in capo all'azienda, delle modalità attraverso le quali ciascun dipendente svolge il proprio lavoro, in quanto espressione ed attuazione concreta dell'assetto organizzativo adottato dall'imprenditore con le proprie direttive e disposizioni interne". Dalla ricostruzione del giudice del merito, "congruamente motivata e immune da vizi logici", osserva la Cassazione, era emerso che il dipendente "per evadere il proprio lavoro era costretto, ancorchè non per sollecitazione diretta, a conformare i propri ritmi di lavoro all'esigenza di realizzare lo smaltimento nei tempi richiesti dalla natura e molteplicità degli incarichi affidatigli" dalla società.

Inoltre è stato accertato che "l'oggettiva gravosità e l'esorbitanza dai limiti della normale tollerabilità non era in alcun modo riconducibile a iniziative volontarie" del lavoratore. I giudici di 'Palazzaccio', quindi, concludono ricordando che "sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno".