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Cassazione: "Skype non sostituisce l'affetto dei genitori"

I giudici dell'Alta corte hanno bocciato il ricorso di una donna che chiedeva di trasferirsi in Inghilterra con il figlio, sostenendo che il padre avrebbe potuto vedere il minorenne tramite computer
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ROMA - Skype e altri sistemi di comunicazione audio-visiva non possono in alcun modo essere sostitutivi dei rapporti diretti con una mamma o con un papà. E' quanto sostiene la Cassazione che ha bocciato il ricorso di una donna di origini inglesi, madre di un bambino nato dalla relazione travagliata con un uomo di Trento, che chiedeva, nonostante l'affidamento condiviso, l'autorizzazione a trasferirsi con il figlio in Inghilterra.

In particolare, la donna, presentando ricorso contro la decisione della Corte d'appello di Trento, nel luglio dell'anno scorso, ha chiesto ai giudici dell'Alta corte l'autorizzazione a trasferirsi insieme al figlio, sostenendo che il minorenne avrebbe potuto mantenere la relazione con il padre grazie a skype.

La Prima sezione civile ha bocciato il ricorso della madre e ha sottolineato "la tenera età del bambino, dotato di limitate competenze linguistiche", il "favorevole ma non ancora stabilizzato esito degli interventi di sostegno …
ROMA - Skype e altri sistemi di comunicazione audio-visiva non possono in alcun modo essere sostitutivi dei rapporti diretti con una mamma o con un papà. E' quanto sostiene la Cassazione che ha bocciato il ricorso di una donna di origini inglesi, madre di un bambino nato dalla relazione travagliata con un uomo di Trento, che chiedeva, nonostante l'affidamento condiviso, l'autorizzazione a trasferirsi con il figlio in Inghilterra.

In particolare, la donna, presentando ricorso contro la decisione della Corte d'appello di Trento, nel luglio dell'anno scorso, ha chiesto ai giudici dell'Alta corte l'autorizzazione a trasferirsi insieme al figlio, sostenendo che il minorenne avrebbe potuto mantenere la relazione con il padre grazie a skype.

La Prima sezione civile ha bocciato il ricorso della madre e ha sottolineato "la tenera età del bambino, dotato di limitate competenze linguistiche", il "favorevole ma non ancora stabilizzato esito degli interventi di sostegno familiare attuati dai servizi sociali italiani. I giudici hanno ritenuto che tutti questi dati fossero "ostativi alla concessione della chiesta autorizzazione". La madre del minorenne è stata anche condannata a rifondere l'ex compagno con 3.200 euro per le spese processuali sostenute.