Cronaca

Affido condiviso, la Cassazione dà ragione alla madre: no a visite non concordate ai figli

Al padre, in sede di separazione, era stato riconosciuto il diritto di fare visita alla figlia nell'abitazione materna quando voleva. La mamma era stata condannata perché in alcune occasioni non aveva ottemperato all'obbligo, per lo scarso preavviso. Perciò era stata condannata dal tribunale penale e Corte d'Appello. Fino alla sentenza della Corte Suprema
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ROMA - No al diritto "incondizionato" di visita del figlio per un papà separato, anche se si tratta di un affido condiviso. È la sentenza con cui la Cassazione ha dato ragione ad una donna, imputata per il reato di "mancata esecuzione dolosa di un provvedimento", perché, secondo l'accusa, aveva "reiteratamente eluso" la decisione del presidente del Tribunale di Roma, nell'ambito del giudizio di separazione dal marito, sull'affidamento condiviso della figlia minorenne: era stato riconosciuto al papà il diritto di fare visita alla figlia nell'abitazione materna "quando vuole".

Tale prescrizione, definita dai giudici della Suprema Corte "vaga e generica" aveva inasprito i rapporti fra gli ex coniugi (e per questo venne revocata dopo i fatti in esame), dato che il padre della bimba "approfittando della situazione, comunicava quando intendeva recarsi dalla minore senza concordare nulla" con la mamma. Quest'ultima, in alcune occasioni (durante le feste di Natale nel 2009 e quelle di Pasqua del 2010), anche per "effettive esigenze di lavoro e familiari" (una volta per recarsi al Pronto soccorso con la bambina) non aveva ottemperato all'obbligo di far incontrare la figlia con il padre e, quindi, si era vista contestare dal giudice penale il reato previsto dall'articolo 388 del codice. Il tribunale e la Corte d'appello di Roma la avevano quindi condannata alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore dell'ex.

La Cassazione, invece, ha annullato con rinvio la sentenza di condanna emessa dai giudici di secondo grado: "eludere significa frustrare, rendere vane le legittime pretese altrui e ciò anche attraverso una mera omissione - si legge nella sentenza depositata oggi al 'Palazzaccio' di Roma - e il genitore affidatario è tenuto a favorire, a meno che non sussistano contrarie indicazioni di particolare gravità, il rapporto del figlio con l'altro genitore, e ciò proprio perché entrambe le figure genitoriali sono centrali e determinanti per la crescita equilibrata del minore", ma l'imputata "per adempiere a quel provvedimento, avrebbe dovuto essere perennemente a disposizione dell'ex coniuge, non avrebbe potuto mai allontanarsi dalla propria abitazione perché ciò avrebbe comportato sempre l'ineliminabile rischio di sottrarsi alla richiesta incondizionata e non previamente concordata" dell'ex marito "di fare visita alla bambina".