ROMA - Ogni automobilista ha in ogni caso il diritto di chiedere la presenza del proprio avvocato prima di essere sottoposto all'alcoltest, non solo quando risulta positivo allo stesso. E se le forze dell'ordine procedono con la verifica senza ricordare al fermato tale facoltà, i risultati del test sono nulli. Come anche le conseguenze penali, previste dalla legge, nel caso in cui il conducente si rifiuti di eseguire l'esame.
Lo ha stabilito, in una sentenza del 22 marzo e depositata qualche giorno fa, la Cassazione, che ha analizzato il ricorso di un automobilista condannato dalla corte d'Appello di Trieste a otto mesi di carcere e 1.800 euro di ammenda. L'uomo si era rifiutato di sottoporsi al test dell'etilometro, ma gli agenti non gli avevano chiesto se aveva intenzione di convocare prima il proprio avvocato.
La Corte ha dunque riformato il giudizio espresso precedentemente in appello, proprio a causa del "mancato avviso al ricorrente della facoltà di farsi assistere da un difensore nel momento in cui venne formalizzata la richiesta di effettuare il test alcolemico". A dare la notizia il portale di informazione giuridica dirittoegiustizia.it. La sentenza rende l'avviso delle forze dell'ordine un elemento imprescindibile di tutto la procedura: in assenza di questa comunicazione, il conducente che si nega al test non può essere penalmente punibile.
Una sentenza simile era arrivata a Milano nel 2013, quando con le stesse motivazioni un gup aveva assolto un ventenne che era stato trovato positivo all'etilometro e che si era aggrappato al cavillo della mancata convocazione del suo avvocato. In quell'occasione l'Asaps, l'associazione dei sostenitori della polizia stradale, aveva sottolineato come l'obbligo delle forze dell'ordine di informare il conducente non possa corrispondere all'obbligo per gli agenti di attendere l'arrivo sul posto del difensore oltre un termine ragionevole.
Lo ha stabilito, in una sentenza del 22 marzo e depositata qualche giorno fa, la Cassazione, che ha analizzato il ricorso di un automobilista condannato dalla corte d'Appello di Trieste a otto mesi di carcere e 1.800 euro di ammenda. L'uomo si era rifiutato di sottoporsi al test dell'etilometro, ma gli agenti non gli avevano chiesto se aveva intenzione di convocare prima il proprio avvocato.
La Corte ha dunque riformato il giudizio espresso precedentemente in appello, proprio a causa del "mancato avviso al ricorrente della facoltà di farsi assistere da un difensore nel momento in cui venne formalizzata la richiesta di effettuare il test alcolemico". A dare la notizia il portale di informazione giuridica dirittoegiustizia.it. La sentenza rende l'avviso delle forze dell'ordine un elemento imprescindibile di tutto la procedura: in assenza di questa comunicazione, il conducente che si nega al test non può essere penalmente punibile.
Una sentenza simile era arrivata a Milano nel 2013, quando con le stesse motivazioni un gup aveva assolto un ventenne che era stato trovato positivo all'etilometro e che si era aggrappato al cavillo della mancata convocazione del suo avvocato. In quell'occasione l'Asaps, l'associazione dei sostenitori della polizia stradale, aveva sottolineato come l'obbligo delle forze dell'ordine di informare il conducente non possa corrispondere all'obbligo per gli agenti di attendere l'arrivo sul posto del difensore oltre un termine ragionevole.