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Il garante per la privacy: "No alle liste dei prof 'no vax'. Illogico verificare il Certificato solo di chi non è immunizzato"

Pasquale Stanzione, il presidente dell'Autorità di garanzia per la protezione dei dati personali 
L’intervista a Pasquale Stanzione, presidente dell’Authority per la protezione dei dati personali
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Presidente Pasquale Stanzione, sindacati, presidi, ministri tirano in ballo il Garante della privacy. Chiariamo un punto: le scuole possono avere gli elenchi dei prof vaccinati per non dover controllare i loro Green Pass ogni giorno?

Questa soluzione solleva più d’una perplessità, non solo in termini di privacy ma anche di ragionevolezza della misura. In tal modo, infatti, non si potrebbe accertare una condizione di positività eventualmente sopravvenuta rispetto a un soggetto vaccinato, così vanificando la finalità di contenimento dei contagi sottesa al green pass. Per quanto poi concerne le certificazioni di esenzione, esse, in quanto legate a patologie dell’interessato, esigono cautele specifiche volte a evitare un’indebita rivelazione dei suoi dati sanitari. Esse ben potranno essere disciplinate in linea generale, rispetto a tutte le ipotesi di utilizzo di tali attestazioni, previste (anche) dal decreto legge 105. Ma al di l&agr…

Presidente Pasquale Stanzione, sindacati, presidi, ministri tirano in ballo il Garante della privacy. Chiariamo un punto: le scuole possono avere gli elenchi dei prof vaccinati per non dover controllare i loro Green Pass ogni giorno?

Questa soluzione solleva più d’una perplessità, non solo in termini di privacy ma anche di ragionevolezza della misura. In tal modo, infatti, non si potrebbe accertare una condizione di positività eventualmente sopravvenuta rispetto a un soggetto vaccinato, così vanificando la finalità di contenimento dei contagi sottesa al green pass. Per quanto poi concerne le certificazioni di esenzione, esse, in quanto legate a patologie dell’interessato, esigono cautele specifiche volte a evitare un’indebita rivelazione dei suoi dati sanitari. Esse ben potranno essere disciplinate in linea generale, rispetto a tutte le ipotesi di utilizzo di tali attestazioni, previste (anche) dal decreto legge 105. Ma al di là di questi aspetti, ciò che non è consentito è la verifica diretta delle scelte vaccinali e, comunque, della condizione sanitaria da parte dei dirigenti scolastici, dovendo essi (tramite il personale specificamente incaricato) limitarsi a verificare il possesso di una certificazione valida. Le modalità di verifica previste dal Dpcm del 17 giugno- richiamate dal decreto legge 111 anche per il contesto scolastico – consentono, invece, di minimizzare il trattamento dei dati personali, limitandosi a generare, mediante l’app di verifica ufficiale, solo un segnale positivo o negativo secondo i casi.

Nel 2017, quando venne introdotto l’obbligo di nuovi vaccini per i bambini, l’Autorità consentì alle scuole di inviare gli elenchi degli iscritti alle Asl per verificare la situazione vaccinale di ognuno e attivarsi per la regolarizzazione. Cosa c’è di diverso ora?

Il contesto relativo al decreto legge 73/2017, era diverso sotto molti profili. In quel caso la vaccinazione era prevista come obbligatoria e riguardava soltanto i bambini e non anche il personale scolastico, incidendo dunque su situazioni soggettive diverse. Inoltre, la pronuncia del Garante riguardava soltanto la disciplina transitoria, essendo già normativamente previsto che, a regime, le scuole trasmettessero alle asl gli elenchi degli iscritti. In ogni caso, le modalità di attuazione della disciplina introdotta dal decreto legge 111 sul green pass nelle scuole potranno essere utilmente precisate in sede di conversione, individuando- auspicabilmente con il contributo del Garante- le soluzioni miglior per bilanciare i vari diritti in gioco.

Il sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso sostiene che la scelta più logica per controllare i Green Pass a scuola è attraverso un’autocertificazione. È una strada percorribile?

Anche in tal caso, questa forma di attestazione non è prevista dalla normativa vigente. Laddove, tuttavia, dovesse essere introdotta con norma primaria, si dovrebbe assicurare che il contenuto della dichiarazione sia limitato alla sola attestazione dell’assenza di condizioni ostative all’ingresso a scuola, senza riferimento a dati ulteriori.

Siete al lavoro per modificare o allentare alcuni vincoli sulla privacy alla luce delle richieste che giungono per attuare l’estensione nell’uso del Green Pass?

La privacy ha dimostrato di essere un diritto straordinariamente duttile e mai tiranno, capace di continui bilanciamenti con le esigenze collettive. Non si è mai posto un aut aut tra salute e privacy, ma si è sempre tentato di realizzare la migliore sinergia tra le due. Non vi è, dunque, bisogno di deroghe ma di dialogo istituzionale per individuare il più alto equilibrio tra i diritti in gioco.

Si parla di estendere il Green Pass anche al lavoro in azienda. Si porrebbero gli stessi problemi emersi oggi con la scuola?

Ogni contesto in cui si utilizza il green pass è diverso e necessita di cautele modulate sulle relative peculiarità. Ciò che va, comunque, evitato sono le discriminazioni in ragione delle scelte vaccinali e l’indebita conoscenza da parte dei soggetti non legittimati dei dati sanitari degli interessati.

Oggi chi non ha il Pass può lavorare ma non entrare a mensa. Non c’è il rischio che i dipendenti siano comunque riconoscibili e individuabili dai datori di lavoro?

Questa è un’esigenza di cui sicuramente, in sede di conversione del decreto legge 105, si dovrà tenere conto, contrastando ogni possibile rischio di discriminazione in ragione, tra l’altro, delle scelte vaccinali.

Come Autorità avete anche “ammonito” la Regione Sicilia che aveva emesso un’ordinanza sull’utilizzo del Pass per accedere agli uffici pubblici. Perché non si può fare?

L’ordinanza presidenziale regionale non è fonte idonea a disciplinare una questione – quale quella relativa all’ambito di utilizzo del green pass -che interseca materie di competenza statale (profilassi internazionale, privacy, autodeterminazione terapeutica). Il trattamento di dati personali svolto in base a una previsione normativa che dovesse ritenersi invalida potrebbe, dunque, risultare illegittimo.