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Fine vita, la lunga corsa a ostacoli della legge, tra Consulta, referendum, giudici e politica

Dalle "condizioni" della Corte ai paletti del centrodestra. Nello Rossi: "Una legge è indispensabile, ma il Parlamento sovrano può andare oltre la pur coraggiosa sentenza del giudice costituzionale"
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ROMA - Una sentenza della Consulta con quattro precise condizioni. Un referendum in attesa del via libera della stessa Corte costituzionale. Una legge in fieri in Parlamento, ma ferma ancora al vaglio delle Commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera. Sono questi i tre pilastri da tener presente per orientarsi nel diritto all'eutanasia e al suicidio assistito. Diritto che reclama chi è ridotto a vivere una vita che non si può più considerare tale. Diritto che Pd e M5S condividono, ma che il centrodestra - Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia - avversa. La Cei, più volte, è intervenuta contro ogni forma di legittimazione dell'omicidio del consenziente. A tutto questo si aggiungono le pronunce dei giudici di Ancona che hanno reso possibile la "morte" di Mario.

Suicidio assistito, la decisione della Consulta 

È del 25 settembre 2019 - ma depositata il 22 novembre - la decisione della Corte costituzionale…

ROMA - Una sentenza della Consulta con quattro precise condizioni. Un referendum in attesa del via libera della stessa Corte costituzionale. Una legge in fieri in Parlamento, ma ferma ancora al vaglio delle Commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera. Sono questi i tre pilastri da tener presente per orientarsi nel diritto all'eutanasia e al suicidio assistito. Diritto che reclama chi è ridotto a vivere una vita che non si può più considerare tale. Diritto che Pd e M5S condividono, ma che il centrodestra - Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia - avversa. La Cei, più volte, è intervenuta contro ogni forma di legittimazione dell'omicidio del consenziente. A tutto questo si aggiungono le pronunce dei giudici di Ancona che hanno reso possibile la "morte" di Mario.

Suicidio assistito, la decisione della Consulta 

È del 25 settembre 2019 - ma depositata il 22 novembre - la decisione della Corte costituzionale, presieduta in quel momento dal giurista Giorgio Lattanzi, che interviene sull'articolo 580 del codice penale che disciplina "l'istigazione o l'aiuto al suicidio". La Corte si pronuncia perché a richiedere il suo verdetto sono i magistrati di Milano alle prese con l'incriminazione di Marco Cappato che ha accompagnato in Svizzera Dj Fabo immobilizzato dopo un gravissimo incidente. 

La Corte, per la prima volta nella sua storia, dà al Parlamento la possibilità di cambiare la legge, concede 12 mesi per farlo. Siamo nel 2018, passa un anno, ma le Camere restano immobili. A quel punto la Consulta decide. La sua sentenza pone quattro condizioni in presenza delle quali l'aiuto al suicidio non è penalmente sanzionato.

Eccole. Non è punibile chi "agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente". 

Il testo è chiaro, ma è evidente che a questo punto serve una legge. Sulla base di questa decisione, il 23 dicembre del 2019, Marco Cappato - il tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, che da anni si batte per l'eutanasia - viene assolto dai giudici di Milano per il caso Dj Fabo.  

Il referendum sull'eutanasia 

Siamo al 2021 e il Parlamento sul fine vita latita ancora. L'Associazione Luca Coscioni lancia in primavera la raccolta delle firme per un referendum finalizzato all'abrogazione parziale dell'articolo 579 del codice penale

Nel quesito referendario si chiede il "si" dei cittadini per abrogare la sanzione penale attualmente prevista per l'omicidio del consenziente  - la reclusione da sei a quindici anni - mentre rimarrebbe in vita l'altra parte dell'articolo 579 che sancisce l'applicabilità delle disposizioni relative all'omicidio "se il fatto è commesso contro una persona minore degli anni diciotto, contro una persona inferma di mente (o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti) o contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno".  

L'associazione Luca Coscioni sostiene che la parziale abrogazione consentirebbe l'eutanasia "attiva", come viene praticata in Belgio e in Olanda. Qualora il referendum, che ha raccolto oltre un milione di firme, dovesse passare, dopo l'eventuale via libera della Consulta, "il principio dell'indisponibilità della vita, sancito dal codice Rocco del 1930, lascerebbe il posto a quello della disponibilità della propria vita a determinate condizioni, quelle previste dall'ordinamento e dalla sentenza della Consulta sul caso Cappato". Con questa strada, sempre secondo l'associazione Coscioni, "sarebbe possibile intervenire medicalmente, su richiesta della persona, per assisterla direttamente nel fine vita". Con l'effetto di "trasformare l'eutanasia clandestina, praticata oggi in Italia, in eutanasia legale".

A fronte di queste "certezze" tra i giuristi corrono molti dubbi. La domanda è: che cosa comporta la semplice cancellazione di una parte dell'articolo 579? Il rischio che si paventa è che l'articolo del codice penale, a quel punto, non direbbe nulla sulle "condizioni" in cui si trova di chi chiede di morire. Il rischio resta sempre quello di possibili "abusi" dell'eutanasia nei confronti di persone che non sono in grado di proteggersi.  

La legge in Parlamento sul suicidio assistito

Sotto il titolo "Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita"  le commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera stanno faticosamente tentando di arrivare a una legge. Ma il cammino è molto difficile. Previsto in aula il 22 ottobre, il ddl è slittato prima al 22 novembre e poi ancora al 29. Ma il centrodestra sta premendo per un ulteriore e più pesante rinvio. 

Il testo attuale elenca i requisiti necessari per la richiesta di morte volontaria. Essa deve provenire da una persona maggiorenne, in grado di assumere decisioni libere e consapevoli ed affetta da sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili e può essere presa in considerazione se il richiedente è vittima di patologie irreversibili ed è tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale. 

A partire da questi presupposti il testo tratteggia una rapida procedura, che inizia con la richiesta e con un rapporto medico sulle condizioni del richiedente, prosegue con il parere del Comitato etico territorialmente competente e, nei casi di esito favorevole, si conclude con l'intervento del Servizio sanitario tenuto a garantire che la morte avvenga - nel domicilio del paziente o presso una struttura sanitaria pubblica - nel rispetto della dignità della persona malata e in modo da non provocare ulteriori sofferenze ed evitare abusi. 

Questo testo sarebbe efficace per risolvere il problema? Secondo Nello Rossi, già Avvocato generale in Cassazione e oggi direttore di Questione giustizia, la rivista online di Magistratura democratica (che domani pubblica un suo articolo sul tema),  "il testo all'esame del Parlamento" ha il pregio di individuare una procedura certa nei tempi e nelle responsabilità, ma " resta, su due nodi cruciali, troppo prigioniero di una impostazione che la Corte costituzionale ha dovuto adottare per rimanere nei limiti di una pur coraggiosa sentenza manipolativa". Secondo Rossi invece, avvalendosi della sua libertà, "il Parlamento può superare la formula 'trattamenti di sostegno vitale', chiarendo che i trattamenti sanitari che giustificano la richiesta di assistenza non sono solo quelli artificiali di collegamento a una macchina, ma anche tutti i trattamenti realizzati con dolorose terapie farmaceutiche, ad esempio una severa e permanente chemioterapia, o con altre forme di assistenza medica la cui interruzione determinerebbe la morte del malato in maniera non necessariamente rapida, diventando perciò fonte di ulteriori sofferenze". 

Il secondo punto "critico" dell'attuale testo, sempre secondo Rossi, è "la definizione della morte volontaria medicalmente assistita descritta come il decesso cagionato da un 'atto autonomò con il quale si pone fine alla propria vita con il supporto del Servizio sanitario nazionale. Se per 'atto autonomò si dovesse intendere solo un gesto fisico, materiale, e non invece un atto di autonoma volizione, il risultato sarebbe paradossale. L'assistenza pubblica sarebbe negata proprio a chi è così totalmente prigioniero del suo corpo e della malattia invalidante da non essere in grado di attuare una volontà che pure è ferma e inequivocabile". 

Il legislatore dunque potrebbe e  "dovrebbe chiarire che ove la volontà di por fine alla vita sia inequivocabile ma sia impossibile un gesto fisico autonomo, il morente possa ricevere l'aiuto materiale necessario per il suo compimento". Un tale "aiuto a morire" potrebbe essere ancora considerato come una forma di aiuto al suicidio o comunque essere qualificato dal legislatore come l'unica scriminante - limitatissima e chiaramente regolata - dell'omicidio del consenziente.

La parola passa ai giudici

Intanto, com'è sempre accaduto sin qui, la questione è di nuovo approdata nelle aule giudiziarie. Il paziente paraplegico "Mario" si è rivolto ai giudici di Ancona con il ricorso d'urgenza previsto dall'articolo 700 del codice di procedura civile.

In due successive ordinanze il giudice monocratico e il tribunale collegiale del capoluogo marchigiano hanno affermato che a "Mario" non può essere riconosciuto "un vero e proprio diritto soggettivo (azionabile in giudizio) a essere assistiti nel suicidio" da parte del personale del servizio sanitario nazionale. In assenza di un intervento del legislatore potrà essere esclusa, quando ricorrano le condizioni indicate dalla Corte costituzionale, solo la punibilità di un'eventuale condotta di aiuto al suicidio. 

Al paziente "Mario", dunque, è stato riconosciuto un diritto diverso e minore: quello di pretendere dall'Azienda sanitaria marchigiana "l'accertamento" nel caso di specie "della sussistenza dei presupposti richiamati nella sentenza della Corte costituzionale 242  del 2019 ai fini della non punibilità di un aiuto al suicidio praticato in suo favore da un terzo e di ottenere una verifica dell'idoneità ed efficacia del farmaco scelto dal paziente per porre fine alla sua vita. Quindi "Mario" non potrà ottenere l'aiuto a morire da parte del Servizio sanitario nazionale, ma chi lo aiuterà a morire potrà invocare la scriminante garantita dalla Consulta.