Coppia feconda ovociti con Pma, poi si separa ma la donna decide di avere lo stesso un figlio. Il padre: "E' incostituzionale". Adesso decide la Consulta
a cura di Redazione Cronaca , a cura di Redazione CronacaUna donna che separata o divorziata dal proprio compagno, assieme al quale aveva affrontato un percorso di Procreazione medicalmente assistista, può utilizzare, dopo la separazione, embrioni residui per tentare una gravidanza in solitaria contro la volontà dell'ex partner?
È questo il nodo su cui è chiamata a esprimersi la Corte costituzionale chiamata ancora una volta a pronunciarsi sulla legge 40/2004, quella appunto sulla Pma. Il Tribunale di Roma ha infatti accolto un ricorso dell'avvocato Gianni Baldini, direttore tra l'altro della Fondazione Pma Italia, e ha sollevato questione di legittimità costituzionale di quel comma (il 3 dell'articolo 6) che riguarda appunto l'irrevocabilità del consenso alla Pma dopo la fecondazione dell'ovocita.
La legge 40, ha spiegato Baldini all'Ansa, "riconosce il diritto dell'embrione allo sviluppo e, conseguentemente, riconosce il diritto della donna separata o divorzi…
Una donna che separata o divorziata dal proprio compagno, assieme al quale aveva affrontato un percorso di Procreazione medicalmente assistista, può utilizzare, dopo la separazione, embrioni residui per tentare una gravidanza in solitaria contro la volontà dell'ex partner?
È questo il nodo su cui è chiamata a esprimersi la Corte costituzionale chiamata ancora una volta a pronunciarsi sulla legge 40/2004, quella appunto sulla Pma. Il Tribunale di Roma ha infatti accolto un ricorso dell'avvocato Gianni Baldini, direttore tra l'altro della Fondazione Pma Italia, e ha sollevato questione di legittimità costituzionale di quel comma (il 3 dell'articolo 6) che riguarda appunto l'irrevocabilità del consenso alla Pma dopo la fecondazione dell'ovocita.
La legge 40, ha spiegato Baldini all'Ansa, "riconosce il diritto dell'embrione allo sviluppo e, conseguentemente, riconosce il diritto della donna separata o divorziata di procedere anche contro la volontà dell'ex partner all'impianto dell'embrione. Per questo, ad oggi, i Centri di Pma, previo provvedimento del giudice, dovevano procedere al trattamento richiesto e al transfer delle blastocisti soprannumerarie residuate su richiesta della donna anche senza o contro la volontà dell'ex partner. Dopo alcune sentenze in tal senso (Tribunale di Santa Maria di Capua Vetere nel gennaio del 2021, ad esempio), il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso presentato e ha sollevato questione di legittimità costituzionale relativo alla irrevocabilità del consenso alla Pma dopo la fecondazione dell'ovocita".
Tra qualche mese, spiega l'avvocato, la Corte Costituzionale "dovrà dunque pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'articolo 6 comma 3 che prevede l'irrevocabilità del consenso prestato, confermando la disposizione o dichiarandone la contrarietà alla Costituzione sancendo così la piena revocabilità del consenso informato reso in Pma parimenti a quanto avviene per qualsiasi altro trattamento sanitario".
"La giurisprudenza di merito - prosegue Baldini - ha in maniera costante riconosciuto tale diritto alla donna che potrebbe dunque procedere anche contro la volontà dell'ex partner al transfer, obbligando lo stesso partner ad assumere tutti gli obblighi morali ed economici nei confronti del figlio nato anche a distanza di anni". Mentre secondo l'avvocato, che definisce "assurda la prospettiva" di procedere con gli uso degli embrioni sovrannumerari con i conseguenti obblighi di paternità nonostante la fine di un progetto di vita condiviso, bene ha fatto il tribunale di Roma ad accogliere il suo ricorso.
Intanto i numeri dicono che circa il 20% delle coppie in età fertile presenta problemi di sterilità; i nati da Pma sono nel nostro Paese circa 17mila ogni anno; circa 85.000 sono gli embrioni sovrannumerari conservati nei centri di Pma.