ROMA - Poche righe, in coda a una sentenza. Che non hanno la caratura del “monito” al Parlamento, di quelli che la Consulta, per numerosi anni, ha inviato al legislatore suggerendogli caldamente di modificare, adeguare, sostituire un’intera legge o parte di essa. Per lo più senza alcun effetto. Tant’è che la Corte è ricorsa all’obbligo di modifica, con tanto di scadenza temporale (un anno, ad esempio, per cambiare l’ergastolo ostativo o il fine vita). Eppure quelle righe - le ha scritte il giudice costituzionale Nicolò Zanon affrontando il tema delle visite in carcere per i detenuti al 41 bis senza vetro divisorio se hanno di fronte figli sotto i 12 anni - per l’argomento cui si riferiscono, sono molto dense di significato. E sbaglierebbe il legislatore a non tenerne conto. Perché affrontano ancora una volta un tema da sempre caldissimo, il perimetro restrittivo dell’articolo 41bis dell’ordinamento penitenziario, noto impropriamente come “carcere duro”, anche se il Garante delle persone private della libertà Mauro Palma la considera “una definizione impropria e da evitare assolutamente”.
La spinta al Parlamento a fare una legge
Ma leggiamo assieme il capoverso conclusivo della sentenza che respinge la richiesta del giudice di sorveglianza di Spoleto Fabio Gianfilippi, il quale, dopo aver affrontato un caso specifico, contesta il 41bis nella parte in cui impone regole stringenti per i colloqui. Scrive Zanon: “Nulla impedisce ovviamente al legislatore di disciplinare in fonte primaria le modalità dei colloqui con i familiari, in particolare con i minori, evitando peraltro scelte rigide che potrebbero risultare non adeguate, per eccesso o per difetto, al cospetto delle specifiche esigenze evidenziate dal caso singolo”.
Detto in modo semplice Zanon sta dicendo che il Parlamento potrebbe fare una legge per stabilire quali sono le regole dei colloqui tra chi è ristretto al 41bis e i suoi familiari, “evitando scelte rigide che potrebbero risultare non adeguate, per eccesso o per difetto”, come quella, che risale a Berlusconi, di imporre un vetro tra il carcerato e i suoi visitatori, a meno che questi non siano suoi figli, ma solo al di sotto dei 12 anni. Se ne hanno di più il vetro è obbligatorio.
Contemperare le esigenze del rigore della detenzione con i principi della pena vissuta come rieducazione
L’invito del giudice della Consulta è chiaro. Pur non giudicando incostituzionale la legge esistente e bocciando quindi la richiesta del giudice di sorveglianza di Spoleto, Zanon, autore di altre sentenze sul carcere, si rende conto che su un tema così delicato - e su cui le direttive delle Corti europee lasciano ben poco spazio a interpretazioni da carcere duro - la via migliore sarebbe quella di evitare le circolari del Dipartimento delle carceri, proprio come quelle che rendono obbligatorio l’uso del vetro divisorio, per una disciplina omogenea, dettagliata, che contemperi le esigenze del rigore estremo della detenzione di chi è tuttora mafioso, con i principi costituzionali della pena vissuta comunque come rieducazione. Una pena che non può essere “scontata” indirettamente anche dai figli dei detenuti. Che solo se sono sotto i 12 anni vedono “cadere” il vetro divisorio che impedisce il passaggio di qualsiasi “pizzino”, ma che se invece ne hanno 14 devono subire proprio quel vetro.
Il Parlamento può lasciare lasciare la decisione finale su un tema così delicato, che attiene non solo ai diritti costituzionali delle singole persone, ma anche alla stessa concezione del valore della pena, alle righe di una circolare? Non c’è che dire - per tornare alle parole di Zanon - “nulla impedisce al legislatore di disciplinare in fonte primaria le modalità dei colloqui con i familiari, in particolare con i minori”.