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Italia obbligata ad accogliere il rifugiato respinto, il giudice: “Violati i diritti garantiti, azione illegittima”

(ansa)
Harry potrà chiedere protezione internazionale che da cinque anni gli viene negata
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L’Italia nel 2018 si è macchiata di un vero e proprio respingimento in Libia, di fatto coordinato dalla Marina militare che ha omesso di prestare soccorso ad un'imbarcazione in difficoltà ed è atto totalmente illegale. È pesantissima per le autorità italiane e potrebbe fare storia e giurisprudenza la sentenza con cui il tribunale di Roma obbliga l’Italia, Farnesina in testa, a “emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l’immediato ingresso nel territorio dello Stato” ad un rifugiato sudanese respinto in Libia nel 2018. Motivo? Perché “a causa di una condotta illegittima da parte dell’autorità italiana”, scrive il giudice nel motivare la propria decisione, non ha potuto chiedere protezione. E già solo questo basta – si spiega in sentenza – per imporre alle autorità “il ripristino del diritto violato”.

Violazione dei diritti garantiti

Ma è nel ricostruire l’intera vicenda che il magistrato mette nero su bianco una serie di indicazioni in radicale contrasto con le linee guid…

L’Italia nel 2018 si è macchiata di un vero e proprio respingimento in Libia, di fatto coordinato dalla Marina militare che ha omesso di prestare soccorso ad un'imbarcazione in difficoltà ed è atto totalmente illegale. È pesantissima per le autorità italiane e potrebbe fare storia e giurisprudenza la sentenza con cui il tribunale di Roma obbliga l’Italia, Farnesina in testa, a “emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l’immediato ingresso nel territorio dello Stato” ad un rifugiato sudanese respinto in Libia nel 2018. Motivo? Perché “a causa di una condotta illegittima da parte dell’autorità italiana”, scrive il giudice nel motivare la propria decisione, non ha potuto chiedere protezione. E già solo questo basta – si spiega in sentenza – per imporre alle autorità “il ripristino del diritto violato”.

Violazione dei diritti garantiti

Ma è nel ricostruire l’intera vicenda che il magistrato mette nero su bianco una serie di indicazioni in radicale contrasto con le linee guida seguite negli ultimi mesi dalla Guardia costiera, spesso intervenuta in soccorso dei naufraghi ma solo in zona di salvataggio (Sar) di competenza italiana. “L’avvenuto contatto qualificato con lo Stato italiano” spiega il giudice è “tale da determinare in ogni caso l’applicabilità delle c.d. “obbligazioni positive” elaborate dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo ai fini della piena tutela dei diritti enunciati nella Convenzione europea”. Tradotto dal grigio linguaggio dei tribunali significa che le autorità italiane, qualora messe a conoscenza della situazione di pericolo in cui si trovino uno o più individui, deve assicurare loro i diritti garantiti dai trattati che ha sottoscritto, a partire dalla Convenzione di Ginevra. E la storia di Harry – nome di fantasia necessario per tutelarne l’identità – lo dimostra plasticamente. Rifugiato del Darfur, lembo di terra stracciato da conflitti civili, poi come tanti finito in Libia, per fuggire ha tentato la traversata su uno degli sgonfi che partono dalla sponda sud del Mediterraneo. Come spesso accade, quando arriva in acque internazionali quel canotto si rompe. Qualcuno a bordo riesce a contattare la Guardia costiera italiana, c’è la Duilio della Marina militare nei pressi, tant’è che poco dopo l’elicottero di bordo arriva a monitorare la situazione dall’alto. Ma ad intervenire sono i libici, che caricano tutti a bordo, per poi intercettare altri due gommoni. Risultato, sulla motovedetta sono troppi, la barca si rompe e lì è la Marina militare a ordinare al mercantile Asso29 di intervenire per poi fare rotta verso Tripoli.

“Azione illegittima”

Un’azione – afferma il giudice - totalmente illegittima. “I naufraghi”, si ricostruisce in sentenza, sono stati presi a bordo “in acque internazionali, ovvero in una zona non soggetta, secondo il diritto internazionale consuetudinario, alla sovranità libica” e “gli scambi documentati” – si legge in sentenza – “ suggeriscono una partecipazione decisiva della Marina militare italiana all’esito dell’operazione”. E non si può, spiega dettagliatamente il magistrato citando leggi, trattati e precedente giurisprudenza, per quelle “obbligazioni positive” che impongono a ogni Stato membro dell’Ue di intervenire, anche con “misure ragionevoli di tipo operativo” per garantire il pieno godimento dei diritti sanciti dalla Convenzione europea. “Il venir meno dell’Italia a dette obbligazioni positive - si spiega nella pronuncia -è insito nell’adozione di atti coerentemente ed inequivocabilmente finalizzati ad ottenere il rientro in Libia del ricorrente e degli altri naufraghi per il tramite della condotta di un attore privato (l’equipaggio della Asso 29) con il conseguente rischio reale ed immediato di sottoposizione a trattamenti vietati dall’art. 3 CEDU”. Nello specifico torture, detenzioni arbitrarie, trattamenti inumani e degradanti. E ad Harry e gli altri è successo, come a tanti altri.

Le autorità italiane dovevano metterlo in conto – argomenta il magistrato – perché che la Libia non sia un Paese sicuro è atto notorio e la stessa Farnesina l’ha esclusa dai Paesi ritenuti tali. “Tale circostanza – sottolinea con forza il magistrato - resta ferma anche nell’ipotesi in cui a coordinare le azioni di soccorso fosse effettivamente stata la guardia costiera libica. Il trasbordo dei naufraghi sulla nave Asso 29 è avvenuto in acque internazionali e nel momento in cui sono saliti sulla nave battente bandiera italiana, sottoposta alla giurisdizione italiana, lo Stato italiano aveva il dovere di applicare le convenzioni internazionali cui l’Italia ha aderito, il diritto UE e il diritto interno; non avrebbe dovuto, pertanto, dare alcun ausilio allo sbarco dei naufraghi in territorio libico da parte di una nave sottoposta alla sua giurisdizione”. È un altro passaggio chiave, che potrebbe avere riflessi determinanti sulle operazioni di soccorso.

La vittoria di Harry

Da tempo ormai le ong, a partire da Sea Watch che ha documentato almeno due casi, denunciano che i mercantili, con il coordinamento del centro di ricerca e soccorso di Roma, vengono utilizzati per consegnare alla Libia naufraghi che da lì sono fuggiti. E – adesso c’è una sentenza che lo ribadisce - non si può. Nel caso della Asso29 “lo stato italiano avrebbe dovuto non offrire ausilio alla guardia costiera libica per sbarcare i naufraghi in Libia, ma assicurare il loro trasporto in un luogo sicuro”. Per Harry, già riconosciuto come rifugiato dall’Unhcr, questo significa che potrà far valere quel diritto a chiedere protezione internazionale che da cinque anni gli viene negato. Per le autorità italiane, che con l’Avvocatura di Stato hanno provato ad affossare il ricorso e per questo sono state condannate anche a pagare 3.600 euro di spese di lite, l’obbligo a tirarlo fuori da quell’inferno. Per molti altri naufraghi forse la possibilità di sottrarsi a una quotidianità di torture, violenze e violazioni.

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