Ong, il giudice conferma l’annullamento del fermo della Humanity: è illegittimo. “La Guardia costiera libica non fa salvataggi perché la Libia non è porto sicuro”
di Alessia CanditoLa Libia non è un porto sicuro e quelle della sua Guardia costiera non possono essere definite operazioni di salvataggio. È una sentenza granitica e fondamentale quella con cui il giudice della sezione civile del tribunale di Crotone, Antonio Albenzio, ha confermato la sospensione del fermo amministrativo della nave ong Humanity1, “l'unica imbarcazione ad intervenire per adempiere, nel senso riconosciuto dalle fonti internazionali, al dovere di soccorso in mare dei migranti".
Le argomentazioni dell'Avvocatura dello Stato di Catanzaro, in rappresentanza di ministero delle Infrastrutture e trasporti e Capitaneria di porto, Viminale, Questura di Crotone, ministero dell'Economia e la Guardia di finanza, non hanno fatto cambiare idea al giudice che ha confermato la bocciatura del fermo.
La Libia non è un porto sicuro e quelle della sua Guardia costiera non possono essere definite operazioni di salvataggio. È una sentenza granitica e fondamentale quella con cui il giudice della sezione civile del tribunale di Crotone, Antonio Albenzio, ha confermato la sospensione del fermo amministrativo della nave ong Humanity1, “l'unica imbarcazione ad intervenire per adempiere, nel senso riconosciuto dalle fonti internazionali, al dovere di soccorso in mare dei migranti".
Le argomentazioni dell'Avvocatura dello Stato di Catanzaro, in rappresentanza di ministero delle Infrastrutture e trasporti e Capitaneria di porto, Viminale, Questura di Crotone, ministero dell'Economia e la Guardia di finanza, non hanno fatto cambiare idea al giudice che ha confermato la bocciatura del fermo.
"Quello non era un salvataggio, la Libia non può farne”
La nave umanitaria, durante quella missione raggiunta anche da colpi di arma da fuoco, era stata bloccata con l’accusa – ormai la più frequente contro la flotta civile – di non aver rispettato gli ordini dei libici e di averne ostacolato i soccorsi. Una ricostruzione falsa secondo il giudice perché di fatto la Libia non può effettuare operazioni di soccorso. Non è un Paese sicuro.
Primo, sottolinea il giudice, non si trattava di un salvataggio “per le modalità stesse con cui tale attività è stata esplicata”. Video, foto e testimonianze rendono “circostanza incontestata e documentalmente provata” che il personale libico “fosse armato e che, in occasione di tali attività, avesse altresì esploso colpi di arma da fuoco”.
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Non è soccorso senza porto sicuro, la Libia non lo è
Secondo e forse ancor più importante. Per norme internazionali e diritto del mare, un’operazione di soccorso si conclude quando i naufraghi possono sbarcare in un porto sicuro e “nessun luogo sicuro risulta essere stato reso noto dalle stesse autorità libiche intervenute per coordinare sul posto le operazioni di recupero dei migranti".
Di certo, "allo stato attuale non è possibile considerare la Libia un posto sicuro ai sensi della Convenzione di Amburgo, essendo il contesto libico caratterizzato da violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani”. A confermarlo, ricorda il giudice Albenzio, il rapporto dell’Alto Commissariato dell’Onu per i diritti umani del maggio 2021 “che in più occasioni ha evidenziato il mancato rispetto, durante le operazioni di recupero espletate dalla guardia costiera libica, dei diritti fondamentali della persona”. In più, la Libia non ha mai ratificato la Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati.
Humanity1 unica titolata ad intervenire
“Tutti questi elementi – si legge nell’ordinanza – sono sufficienti per escludere l’esistenza di qualsivoglia qualificazione delle operazioni effettuate dalla guardia costiera libica, con personale armato e senza individuazione di un luogo sicuro conforme ai parametri internazionali sopra delineati, nei confronti dei migranti, come operazioni di salvataggio”.
Ecco perché la nave ong Humanity1 non andava fermata. In quel contesto era l’unica autorizzata ad operare e “nessun ordine di allontanamento è giustificabile nei confronti dell'unica imbarcazione che ha posto in essere condotte in adempimento del dovere assoluto di soccorso in mare". E per un motivo molto semplice: non sussisteva “alcuna interferenza con altra autorità a ciò concretamente e seriamente preposta”. La Guardia costiera libica non lo è.