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Migranti, la Cassazione bacchetta il Viminale: spetta ai giudici valutare se un Paese è sicuro

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La sentenza sul rinvio pregiudiziale del Tribunale di Roma a partire dal mancato riconoscimento di protezione internazionale per un cittadino tunisino: il tribunale può “eventualmente disapplicare in via incidentale il decreto ministeriale”, se ci sono ragioni che minano la sicurezza del richiedente asilo
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Altra sconfitta per il governo sul fronte migranti. La Cassazione, con una sentenza pubblicata oggi, 19 dicembre, dà ragione al tribunale civile di Roma e torto al ministero dell'Interno sul caso di un migrante tunisino a cui era stato rifiutato l’asilo. E stabilisce che sì, i giudici possono valutare se un Paese sicuro per un richiedente asilo lo è davvero e possono “disapplicare” i decreti sui Paesi sicuri, se ci sono ragioni che minano l’incolumità di chi cerca protezione internazionale. O meglio: il problema della disapplicazione della legge nemmeno si pone perché la valutazione politica, in questo specifico caso, non conta.

La sentenza, va specificato, si riferisce a un caso precedente all'ultimo decreto legge sui Paesi sicuri siglato dal governo Meloni a ottobre, costruito per far sì che l’elenco degli Stati non a rischio diventasse norma primaria, ed è relativo, dunque, al precedente decreto interministeriale che però era identico nella sostanza.

Ecco i fatti. Nel luglio scorso…

Altra sconfitta per il governo sul fronte migranti. La Cassazione, con una sentenza pubblicata oggi, 19 dicembre, dà ragione al tribunale civile di Roma e torto al ministero dell'Interno sul caso di un migrante tunisino a cui era stato rifiutato l’asilo. E stabilisce che sì, i giudici possono valutare se un Paese sicuro per un richiedente asilo lo è davvero e possono “disapplicare” i decreti sui Paesi sicuri, se ci sono ragioni che minano l’incolumità di chi cerca protezione internazionale. O meglio: il problema della disapplicazione della legge nemmeno si pone perché la valutazione politica, in questo specifico caso, non conta.

La sentenza, va specificato, si riferisce a un caso precedente all'ultimo decreto legge sui Paesi sicuri siglato dal governo Meloni a ottobre, costruito per far sì che l’elenco degli Stati non a rischio diventasse norma primaria, ed è relativo, dunque, al precedente decreto interministeriale che però era identico nella sostanza.

Ecco i fatti. Nel luglio scorso, il tribunale di Roma aveva inviato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per chiedere se, quando il richiedente asilo che presenta ricorso contro il rigetto della sua domanda d’asilo, proviene da un paese sicuro (in quel caso specifico si trattava della Tunisia), il giudice ordinario sia vincolato alla designazione ministeriale di Paese sicuro o debba piuttosto valutare sulla base di informazioni sui paesi di origine aggiornate al momento della decisione, se il paese incluso nell’elenco sia effettivamente tale alla luce della normativa europea e nazionale”.

Ebbene, la Cassazione, partendo dal caso singolo sollevato dal tribunale di Roma, ha stabilito un principio di diritto. E cioè che “il giudice può valutare la sussistenza dei presupposti di legittimità di tale designazione, ed eventualmente disapplicare in via incidentale il decreto ministeriale recante la lista dei Paesi di origine sicuri allorché la designazione operata dall’autorità governativa contrasti in modo manifesto con i criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea o nazionale”.

Non solo: nel caso in cui “abbia adeguatamente dedotto l’insicurezza nelle circostanze specifiche in cui egli si trova, la valutazione governativa circa la natura sicura del Paese di origine non è decisiva, sicché non si pone un problema di disapplicazione del decreto ministeriale”.

I giudici riuniti in camera di Consiglio il 4 dicembre chiariscono che certo spetta "al circuito democratico della rappresentanza popolare la scelta politica di prevedere, in conformità della disciplina europea, un regime differenziato di esame delle domande di asilo per gli stranieri che provengono da paesi di origine designati come sicuri". E dunque il giudice "non può sostituirsi al ministro degli Affari Esteri" né "può annullare con effetti erga omnes il decreto ministeriale". Ma è poi il giudice a dover valutare e decidere dove il decreto può trovare applicazione e quando no. Senza che questo, ovviamente, significhi che quel decreto viene cancellato.

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