Il Vaticano: lo “sbattezzo” non è possibile, si può lasciare la Chiesa, non cancellarsi dal registro
di Iacopo ScaramuzziSi può abbandonare la Chiesa, se lo si vuole. Quello che non si può fare è cancellarsi dal registro di battesimo, perché per la Chiesa la ricezione di questo sacramento è un “fatto” storico fondamentale che deve essere annotato con puntualità, poiché dal battesimo discendono tutti gli altri sacramenti e dunque è essenziale accertare se sia stato amministrato. Di conseguenza, “non è consentito modificare o cancellare” i dati iscritti nel registro dei sacramenti, “salvo che per correggere eventuali errori di trascrizione”. A chiarire la questione è intervenuta oggi, 17 aprile, la nota esplicativa firmata, in data 7 aprile, dai vertici del Dicastero per i testi Legislativi, l’arcivescovo Filippo Iannone e il vescovo Juan Ignacio Arrieta.
Un fatto storico
Il diritto canonico, si legge all’inizio del documento, “non consente di modificare o cancellare le iscrizioni fatte nel Registro dei Battesimi, se non per correggere eventuali errori di trascrizione”. Scopo del registro, si precisa, è q…
Si può abbandonare la Chiesa, se lo si vuole. Quello che non si può fare è cancellarsi dal registro di battesimo, perché per la Chiesa la ricezione di questo sacramento è un “fatto” storico fondamentale che deve essere annotato con puntualità, poiché dal battesimo discendono tutti gli altri sacramenti e dunque è essenziale accertare se sia stato amministrato. Di conseguenza, “non è consentito modificare o cancellare” i dati iscritti nel registro dei sacramenti, “salvo che per correggere eventuali errori di trascrizione”. A chiarire la questione è intervenuta oggi, 17 aprile, la nota esplicativa firmata, in data 7 aprile, dai vertici del Dicastero per i testi Legislativi, l’arcivescovo Filippo Iannone e il vescovo Juan Ignacio Arrieta.
Un fatto storico
Il diritto canonico, si legge all’inizio del documento, “non consente di modificare o cancellare le iscrizioni fatte nel Registro dei Battesimi, se non per correggere eventuali errori di trascrizione”. Scopo del registro, si precisa, è quello di “dare certezza su determinati atti, rendendo possibile verificare la loro effettiva esistenza”, quindi “rappresenta il riscontro oggettivo di azioni sacramentali, o relative ai sacramenti, compiute storicamente dalla Chiesa”.
Sacramenti e libertà
Anche se il canone 535 del Codice di Diritto Canonico “non lo afferma esplicitamente”, dall’obbligatorietà con cui si “prescrivono l’iscrizione e la certificazione degli atti si desume senza dubbio”, ribadisce la nota vaticana, l’“assoluto divieto” di intervenire su un registro di battesimo. Il quale, d’altra parte, non essendo “una lista di membri” ma la sola attestazione di un “fatto storico ecclesiale”, “non intende - asserisce la nota - accreditare la fede religiosa delle singole persone o il fatto che un soggetto sia membro della Chiesa”. Questo perché, si legge ancora, i “sacramenti ricevuti e le registrazioni effettuate non limitano in alcun modo la libera volontà di quei fedeli cristiani che, in forza di essa, decidono di abbandonare la Chiesa”. Eventualmente, prosegue il documento dei testi Legislativi, al Registro di Battesimo dovrà essere apportato il cosiddetto actus formalis defectionis ab Ecclesia Catholica, ovvero “quando una persona indica di voler abbandonare la Chiesa Cattolica”. Dunque, “anche se i dati contenuti nei Registri della Chiesa non possono essere cancellati, in considerazione della finalità del proprio interesse e di quello di tutti i soggetti coinvolti, su semplice richiesta della persona coinvolta è consentito aggiungere le sue manifestazioni di volontà in tal senso nel contesto di un'udienza in contraddittorio”.