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Da “aveva i jeans” a “in 10 secondi non è molestia”: quelle sentenze shock sulle violenze di genere

(reuters)

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I verdetti controversi che hanno sollevato proteste e polemiche
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L’11 febbraio del 1999 Alessandra Mussolini indossa un paio di jeans e si piazza sui gradini della corte di Cassazione. Accanto a lei ci sono altre due parlamentari, Stefania Prestigiacomo e Sandra Fei. In mano hanno tre cartelli che letti insieme formano la scritta “jeans alibi per stupro”.

La Cassazione sui jeans

Era successo questo: la Suprema corte con la sentenza numero 1636 del 1999 aveva assolto uno stupratore perché la vittima indossava i jeans: pantaloni che, scrissero i giudici, «non possono essere sfilati nemmeno in parte se chi li indossa non dà una fattiva collaborazione».

A indossare quei jeans era stata una studentessa di 18 anni di Potenza, violentata dal suo istruttore di guida, di 45 anni, in una stradina di campagna al suo primo giorno di lezione. La corte d’Appello aveva condannato l’uomo a 2 anni e 10 mesi, ma la Cassazione aveva ribaltato la sentenza perché, appunto, i jeans, erano «impossibili da sfilare» e dunque la ragazza doveva per forza essere consenziente…

L’11 febbraio del 1999 Alessandra Mussolini indossa un paio di jeans e si piazza sui gradini della corte di Cassazione. Accanto a lei ci sono altre due parlamentari, Stefania Prestigiacomo e Sandra Fei. In mano hanno tre cartelli che letti insieme formano la scritta “jeans alibi per stupro”.

La Cassazione sui jeans

Era successo questo: la Suprema corte con la sentenza numero 1636 del 1999 aveva assolto uno stupratore perché la vittima indossava i jeans: pantaloni che, scrissero i giudici, «non possono essere sfilati nemmeno in parte se chi li indossa non dà una fattiva collaborazione».

A indossare quei jeans era stata una studentessa di 18 anni di Potenza, violentata dal suo istruttore di guida, di 45 anni, in una stradina di campagna al suo primo giorno di lezione. La corte d’Appello aveva condannato l’uomo a 2 anni e 10 mesi, ma la Cassazione aveva ribaltato la sentenza perché, appunto, i jeans, erano «impossibili da sfilare» e dunque la ragazza doveva per forza essere consenziente, altro che stupro.

Il prof assolto perché “toccò solo con i palmi”

È forse questo il primo caso che viene in mente quando si parla di sentenze shock sulla violenza di genere in cui gli autori vengono assolti, le loro pene ridotte, le vittime offese, violate una seconda volta dai verdetti. L’ultimo episodio, come racconta Repubblica, è quello del prof del policlinico di Catania assolto perché a una studentessa ha solo «appoggiato i palmi al seno», ma «non c’è stata una pressione particolare delle mani».

“Dieci secondi sono troppo pochi per una violenza”

A luglio dello scorso anno una domanda era diventata virale sui social: “Quanti sono dieci secondi?”. Prima che l’appello ribaltasse le carte, un bidello dell’istituto cine-tv Rossellini di Roma era stato assolto dal tribunale della capitale dall’accusa di molestie sessuali denunciate da una studentessa di 17 anni che un anno prima, nell’aprile del 2022, si era sentita palpeggiata mentre saliva le scale di scuola.

Secondo i giudici di primo grado, «le modalità dell’azione lasciano ampi margini di dubbio sulla volontarietà nella violazione della libertà sessuale della ragazza, considerato la natura di sfioramento dei glutei, per un tempo sicuramente minimo, visto che l’intera azione si concentra in una manciata di secondi, senza alcun indugio nel toccamento».

Dieci secondi dunque non potevano essere considerati una molestia, la palpata doveva essere archiviata come «sfioramento», l’atto bollato come «scherzoso».

Assolto perché la vittima “non reagì in venti secondi”

È una questione di tempi, di secondi, che decide pure l’assoluzione, decisa nel 2022 dai giudici del tribunale di Busto Arsizio (Varese) e confermata in secondo grado, di un assistente di volo ex sindacalista Cisl, accusato di aver palpeggiato nel 2018 una hostess.

Nelle discusse motivazioni si legge come l’imputato «non abbia adoperato alcuna forma di violenza, ancorché si sia trattato effettivamente di molestie repentine, tale da porre la persona offesa in una situazione di assoluta impossibilità di sottrarsi alla condotta». Condotta che, però, «non ha (senz’altro) vanificato ogni possibile reazione della parte offesa, essendosi «protratta per una finestra temporale, 20-30 secondi, che le avrebbe consentito anche di potersi dileguare».

Se la violenza dura poco, insomma, la donna può scappare. Dunque, non è violenza.

Non è molestia se la donna è di aspetto “mascolino”

C’è ancora, nell’inventario dei verdetti da sgranare gli occhi, quella delle tre giudici donne della Corte d’appello di Ancona che nel 2017 avevano assolto due giovani dall’accusa di stupro nei confronti di una ragazza peruviana a Senigallia nel 2015 perché «la ragazza neppure piaceva, tanto da averne registrato il numero di cellulare sul proprio telefonino con il nominativo “Vikingo” con allusione a una personalità tutt'altro che femminile quanto piuttosto mascolina». Agli atti era allegata una foto e le giudici commentavano: «Come la fotografia presente nel fascicolo processuale appare confermare».

Sotto la voce di sessismo giudiziario va poi la sentenza su un femminicidio avvenuto a Genova nel 2018 all’interno di una coppia dell’Ecuador. Il verdetto parla di un «misto di rabbia e disperazione, acuito dai fiumi dell’alcol», causato «dal comportamento sempre più ambiguo della moglie». La magistrata Paola di Nicola a Repubblica commentò: «È come se questo femminicidio sia stato in un certo senso provocato dalla vittima stessa». Nel linguaggio degli studi di genere si chiama "rivittimizzazione secondaria". In tribunale, da vittima la donna diventa complice, consenziente o causa della violenza o addirittura della propria morte.

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