Albania, il tribunale di Roma dà la protezione a due migranti del Bangladesh trattenuti a Gjader
di Alessandra ZinitiDopo la sentenza della Corte di giustizia europea sui Paesi sicuri arrivano i primi provvedimenti dei giudici italiani conseguenti. Il tribunale di Roma ha riconosciuto la protezione internazionale a due migranti del Bangladesh tra i primi ad essere trattenuti nel centro di Gjader e a cui la commissione asilo l’aveva invece subito negata applicando loro le procedure accelerate di frontiera in quanto provenienti da un Paese che l’Italia ritiene sicuro.
E invece, dicono ora i giudici della sezione immigrazione del tribunale di Roma, il Bangladesh non può essere ritenuto un Paese sicuro e dunque non possono essere applicate le procedure accelerate a chi arriva da lì. E, esaminando a fondo le posizioni dei due migranti, secondo le procedure ordinarie, i giudici hanno invece ritenuto che sussistano le condizioni per poter concedere loro la protezione internazionale.
La storia
I due migranti erano stati trasferiti a Gjader il 18 ottobre. Il loro trattenimento non era stato convalidato dal …
Dopo la sentenza della Corte di giustizia europea sui Paesi sicuri arrivano i primi provvedimenti dei giudici italiani conseguenti. Il tribunale di Roma ha riconosciuto la protezione internazionale a due migranti del Bangladesh tra i primi ad essere trattenuti nel centro di Gjader e a cui la commissione asilo l’aveva invece subito negata applicando loro le procedure accelerate di frontiera in quanto provenienti da un Paese che l’Italia ritiene sicuro.
E invece, dicono ora i giudici della sezione immigrazione del tribunale di Roma, il Bangladesh non può essere ritenuto un Paese sicuro e dunque non possono essere applicate le procedure accelerate a chi arriva da lì. E, esaminando a fondo le posizioni dei due migranti, secondo le procedure ordinarie, i giudici hanno invece ritenuto che sussistano le condizioni per poter concedere loro la protezione internazionale.
La storia
I due migranti erano stati trasferiti a Gjader il 18 ottobre. Il loro trattenimento non era stato convalidato dal giudice che aveva ritenuto illegittima la procedura accelerata che era stata anticipata dalla decisione-lampo della Commissione del Viminale che aveva subito respinto le loro richieste d’asilo.
Al centro della pronuncia c'è il caso di un cittadino bengalese, padre di quattro figlie, fuggito dal proprio villaggio a causa della miseria, di un pesante indebitamento e di minacce di morte. Durante il lungo viaggio migratorio è stato sequestrato in Libia, dove ha subito torture per mesi, fino al pagamento di un riscatto da parte della famiglia. Il Tribunale ha ritenuto il suo racconto credibile, identificandolo come vittima di tratta e appartenente a un "particolare gruppo sociale" ai sensi della Convenzione di Ginevra, sottolineando l'obbligo di valutazione caso per caso, anche in presenza di designazioni generali di sicurezza. La Commissione territoriale, secondo il giudice, ha ignorato segnali evidenti di sfruttamento e di tratta già emersi in fase di audizione.
Le motivazioni
I giudici hanno evidenziato come in Bangladesh, soprattutto nelle zone rurali, l'indebitamento possa tradursi in una forma moderna di schiavitù, con lavoratori costretti a subire sfruttamento per saldare debiti impagabili. Nella decisione sulla protezione sussidiaria, il Tribunale ha evidenziato il concreto rischio di tortura e trattamenti inumani in caso di ritorno nel Paese d'origine, aggravato dalla diffusione di reti di trafficanti. Le motivazioni della sentenza, notificate l'8 agosto 2025, riprendono principi affermati dalla Grande Camera della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), secondo cui il giudice nazionale ha piena facoltà di valutare la legittimità della designazione di un Paese come sicuro, anche utilizzando fonti diverse da quelle dell'amministrazione, purché affidabili e rispettose del principio del contraddittorio.