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Cannabis, il Tribunale di Trento: “Chi coltiva e vende legalmente la canapa può continuare a farlo”

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Il ricorso di due associazioni chiedeva la disapplicazione dell’articolo 18 del Decreto sicurezza. Per il giudice l’attività dei produttori non è vietata. Il reato scatta solo se il prodotto ha effetto drogante
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ROMA – “Chi coltiva e vende legalmente la canapa può continuare a farlo”. Lo afferma il Tribunale di Trento, che si è pronunciato sul ricorso delle associazioni Canapa sativa Italia e Imprenditori canapa Italia, associazioni che avevano chiesto la disapplicazione dell’articolo 18 del Decreto sicurezza, perché “in contrasto con i principi europei”. Le infiorescenze di canapa sono legali se prive di efficacia drogante, è il cuore della sentenza.

ln realtà il ricorso è stato respinto per un problema formale: il giudice, infatti, non può intervenire in astratto su una norma, ma può pronunciarsi solo in riferimento a un caso specifico. E le associazioni che avevano presentato il ricorso non avevano subito provvedimenti penali o amministrativi. Ma n…

ROMA – “Chi coltiva e vende legalmente la canapa può continuare a farlo”. Lo afferma il Tribunale di Trento, che si è pronunciato sul ricorso delle associazioni Canapa sativa Italia e Imprenditori canapa Italia, associazioni che avevano chiesto la disapplicazione dell’articolo 18 del Decreto sicurezza, perché “in contrasto con i principi europei”. Le infiorescenze di canapa sono legali se prive di efficacia drogante, è il cuore della sentenza.

ln realtà il ricorso è stato respinto per un problema formale: il giudice, infatti, non può intervenire in astratto su una norma, ma può pronunciarsi solo in riferimento a un caso specifico. E le associazioni che avevano presentato il ricorso non avevano subito provvedimenti penali o amministrativi. Ma nell’ordinanza il tribunale scrive chiaramente che chi coltiva e vende legalmente canapa può continuare a farlo (rispettando il limite massimo di Thc, il principio attivo della cannabis, dello 0,6 per cento).

Si torna alla Cassazione del 2019

Il giudice ha dunque confermato che gli operatori del settore possono continuare a lavorare, in quanto l’attività non è penalmente rilevante se i prodotti derivati “non hanno efficacia psicotropa”.

L’articolo 18 del Dl 48, ovvero il Decreto sicurezza, “non introduce un nuovo regime penale e si innesta sulla lettura delle Sezioni Unite 2019 che impongono la verifica dell’offensività in concreto”. Vale ancora, quindi, quanto stabilito dalla Cassazione nel 2019. Le aziende che coltivano e vendono canapa nel rispetto delle regole possono proseguire nell’attività. Il reato scatta solo se il prodotto ha effetto drogante.

La Commissione Agricoltura Ue legalizza la coltivazione

Ieri la Commissione Agricoltura dell’Unione europea ha approvato l’emendamento alla Politica agricola comune che renderebbe legale coltivazione, raccolta, trasformazione e commercializzazione dell’intera pianta di canapa in tutta l’Unione.

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