Consiglio di Stato, i paletti per il self check-in dei b&b: “Riconoscimento de visu anche da remoto”
di Antonella DonatiStop al self check-in per gli affitti brevi, ma solo se non è possibile un’identificazione “certa” anche a distanza. In sostanza non basta raccogliere i documenti in formato elettronico e poi fornire i codici d’accesso, ma è necessario verificare di persona le generalità dell’ospite, anche appunto con modalità elettroniche. Queste le indicazioni del Consiglio di Stato che ha annullato definitivamente la sentenza del Tar Lazio del 27 maggio scorso che aveva sospeso l'efficacia della circolare del Viminale del dicembre 2024 che imponeva il sul riconoscimento de visu degli alloggiati. Secondo la sentenza la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico prevale rispetto alla semplificazione commerciale, ma è possibile usare anche altri e non obbligare al riconoscimento di persona.
Stop al self check-in per gli affitti brevi, ma solo se non è possibile un’identificazione “certa” anche a distanza. In sostanza non basta raccogliere i documenti in formato elettronico e poi fornire i codici d’accesso, ma è necessario verificare di persona le generalità dell’ospite, anche appunto con modalità elettroniche. Queste le indicazioni del Consiglio di Stato che ha annullato definitivamente la sentenza del Tar Lazio del 27 maggio scorso che aveva sospeso l'efficacia della circolare del Viminale del dicembre 2024 che imponeva il sul riconoscimento de visu degli alloggiati. Secondo la sentenza la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico prevale rispetto alla semplificazione commerciale, ma è possibile usare anche altri e non obbligare al riconoscimento di persona.
La stretta contro le key box
La decisione del Consiglio di Stato arriva dopo una vicenda lunga un anno. Tutto inizia infatti con la circolare del 18 novembre 2024 del Viminale che di fatto vieta “lucchettoni” (o key-box) per l’accesso, non ritenendo sufficientemente tutelata la sicurezza pubblica. Con questo sistema, infatti, l’ospite riceve il codice via app per recuperare la chiave contenuta appunto nella key-box, dopo aver inviato i documenti per l’identificazione obbligatoria, senza aver nessun contatto diretto con il gestore della struttura. La circolare imponeva l’obbligo di riconoscimento fisico ai fini di sicurezza pubblica, anche in vista del Giubileo 2025, ritenendo che l'invio telematico dei documenti non fosse sufficiente a garantire la corrispondenza tra il soggetto che inviava i documenti e l’ospite effettivo. Su questa base molti sindaci avevano dato il via a massicce campagne per rimuovere i lucchettoni.
La sentenza del Tar
La circolare del Viminale era stata impugnata di fronte al Tar dalle associazioni di categoria (gestori di affitti brevi e B&B). Nel ricorso si sosteneva che la norma fosse obsoleta e che la tecnologia permettesse un riconoscimento sicuro, come peraltro in molte altre situazioni in cui c’è obbligo di identificazione. Il Tar del Lazio con la sentenza del 27 maggio scorso aveva accolto il ricorso. I giudici amministrativi avevano infatti ritenuto che l'obbligo di presenza fisica fosse sproporzionato e non esplicitamente previsto dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza (Tulps), liberalizzando di fatto il self check-in. Decisione annullata dal Consiglio di Stato.
Il ritorno al riconoscimento in presenza
Era stato il Ministero dell'interno a impugnare la decisione del Tar rivolgendosi al Consiglio di Stato (il massimo grado della giustizia amministrativa). Nel corso del giudizio il Ministero dell'interno ha evidenziato il ruolo determinante che può assumere, in termini di prevenzione di eventuali minacce, la verifica della corrispondenza tra la persona recata nel documento d'identità e quella che effettivamente entra nella struttura. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso. Si ribadisce quindi che i sistemi automatizzati (come l'invio di foto dei documenti via chat o app) non offrono la certezza assoluta che la persona che ritira le chiavi (o apre la porta con un codice) sia la stessa che ha inviato i documenti. Il controllo diretto del gestore è considerato un presidio di sicurezza irrinunciabile per la prevenzione dei reati e del terrorismo.
L’apertura del Consiglio di Stato alle nuove tecnologie
Identificazione “certa”, però, non significa per forza di persona. Infatti il Consiglio di Stato sottolinea che “a rigor di logica, la identificazione de visu al centro delle contestazioni non si esaurisce giocoforza nella verifica analogica in presenza da parte del titolare atteso che, attraverso le nuove tecnologie dell’informazione, essa potrebbe essere effettuata mediante appositi dispositivi di videocollegamento predisposti dal gestore all’ingresso della struttura purché idonei ad accertare, hic et nunc, l’effettiva corrispondenza tra ospite e titolare del documento di identità, esibito o trasmesso con altro canale telematico all’atto dell’accesso alla struttura (es. spioncino digitale o QR code che faccia un fermo immagine).” Le nuove tecnologie, quindi, possono essere di supporto per garantire comunque la sicurezza.