Le decisioni dei medici sull’interruzione dei trattamenti vitali possono prevalere sulle volontà espresse dal paziente nel biotestamento. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti umani, respingendo il ricorso presentato contro la Francia dai familiari di un uomo morto nel 2022 dopo la sospensione delle cure. Una sentenza che crea un precedente per tutti i 46 Stati membri del Consiglio d'Europa (come l’Italia) in casi analoghi, dove cioè la legge che regola la materia sia equiparabile.
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Il caso: incidente e coma irreversibile
L’uomo, coinvolto il 18 maggio 2022 in un grave incidente mentre effettuava delle riparazioni su un furgone, era arrivato in ospedale in condizioni critiche. I medici avevano accertato l’assenza di riflessi del tronco cerebrale e di attività cerebrale, oltre a gravissime lesioni anossiche. Nonostante nel biotestamento il paziente avesse espresso la volontà di essere mantenuto in vita in situazioni analoghe, i sanitari avevano avviato la procedura per l’interruzione dei sostegni vitali. La decisione era stata poi autorizzata dal Consiglio di Stato. L’uomo è deceduto il 16 dicembre 2022.
Il ricorso dei familiari a Strasburgo
A rivolgersi alla Corte di Strasburgo sono state la moglie e le due sorelle del paziente. Secondo le donne, la Francia avrebbe violato il diritto alla vita dell’uomo ignorando le sue direttive anticipate e concedendo ai medici un margine di discrezionalità eccessivo, tale da esporre a rischi di arbitrarietà.
La legge francese
Il caso rientra nell’ambito della normativa francese sul fine vita, che consente ai medici di non attenersi al biotestamento quando le direttive anticipate “appaiono manifestamente inappropriate” rispetto alla situazione clinica. Proprio questo punto è stato al centro delle critiche dei familiari, che hanno contestato la possibilità per lo Stato di derogare alla volontà del paziente.
La decisione della Cedu
La Corte europea dei diritti umani ha però respinto il ricorso. Secondo i giudici, la scelta del legislatore francese rientra nel margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati nel bilanciare gli interessi in gioco. La Cedu ha stabilito che il quadro normativo francese è compatibile con l’articolo 2 della Convenzione europea dei diritti umani, che tutela il diritto alla vita, anche nella parte in cui consente ai medici di non seguire le direttive anticipate del paziente.
Il ruolo dei medici e dei giudici nazionali
I giudici di Strasburgo hanno inoltre sottolineato che la decisione medica è stata presa in modo collegiale, tenendo conto non solo delle volontà espresse dall’uomo ma anche delle opinioni dei familiari. Anche l’iter seguito dai tribunali francesi è stato ritenuto conforme ai requisiti dell’articolo 2, portando così la Corte alla conclusione che non vi sia stata alcuna violazione del diritto alla vita.