Non importa se per il padrone sono “i miei cuccioli” o se sono cresciuti in cattività per generazioni. Non conta nemmeno il legame che si è creato con l’animale. I servali (o gattopardi africani) sono animali selvatici e non possono vivere in casa. Lo ricorda la Cassazione in una delle ultime sentenze della terza sezione penale, che ha rigettato il ricorso presentato da una donna bresciana contro la confisca dei suoi due esemplari scattata nell’aprile del 2025.
La richiesta di intervento della Cassazione è legata al fatto che la posizione della padrona è stata archiviata perché è stata valutata “la tenuità de fatto”. È stata lei, d’altronde, a denunciare di avere in casa i due gattopardi africani, nel momento in cui è andata al centro per i vaccini. Da lì la trafila che ha porta…
Non importa se per il padrone sono “i miei cuccioli” o se sono cresciuti in cattività per generazioni. Non conta nemmeno il legame che si è creato con l’animale. I servali (o gattopardi africani) sono animali selvatici e non possono vivere in casa. Lo ricorda la Cassazione in una delle ultime sentenze della terza sezione penale, che ha rigettato il ricorso presentato da una donna bresciana contro la confisca dei suoi due esemplari scattata nell’aprile del 2025.
La richiesta di intervento della Cassazione è legata al fatto che la posizione della padrona è stata archiviata perché è stata valutata “la tenuità de fatto”. È stata lei, d’altronde, a denunciare di avere in casa i due gattopardi africani, nel momento in cui è andata al centro per i vaccini. Da lì la trafila che ha portato alla confisca dei due servali richiesta dalla procura e accolta dal gip e il loro affidamento a un centro di accoglienza individuato dal ministero dell’Ambiente. Per la Cassazione il bene principale da tutelare è “la salute e l’incolumità pubblica” che può essere messa “in pericolo dalla possibilità di custodire animali capaci sia di arrecare danni all’integrità fisica anche dell’uomo che di trasmettere malattie infettive”. Anche se l’amante dei due esemplari, che è volata fino in Slovenia per acquistarli, ha specificato nel suo atto di ricorso che “gli animali detenuti non rientrano fra quelli per i quali vige il divieto, visto che gli stessi sono in cattività alla quinta generazione” e quindi “hanno perso le loro caratteristiche originarie”.
I due gattopardi africani, secondo quanto dimostrato dalla donna, sarebbero “animali di compagnia” con tanto di passaporto animale rilasciato dalla Repubblica slovena e di microchip. Ma non basta. La Cassazione rigetta i cinque motivi di ricorso e specifica subito che, richiamando la norma, nessuno può avere con sé “animali vivi di specie selvatica anche nati e allevati in cattività”. Perché “la circostanza che si siano riprodotti in cattività non incide sulla trasmissione dell’originario patrimonio genetico del tipo animale”. Insomma, la “pericolosità” più volte richiamata dalla Suprema corte, rimarrebbe impressa nel dna dell’animale.
La Corte suprema spiega poi che la confisca viene decisa anche se “non è pronunciata condanna penale” della padrona degli animali. Gli ermellini restano fermi sulle loro posizioni anche davanti a quello che giudicano un “suggestivo riferimento alla inevitabile interruzione del legame di consuetudine” tra la padrona e i due gattopardi. È prevalente comunque “l’interesse alla tutela della salute e della pubblica incolumità, non foss’altro per l’incidenza che lo stesso ha su una pluralità tendenzialmente indeterminata di soggetti”. I gattopardi andranno in un centro, il ricorso è rigettato in toto. La padrona adesso dovrà pagare anche le spese processuali.