Nell’assenza di una legge sul suicidio assistito – il testo in discussione fortemente restrittivo sui diritti dei malati è ormai da mesi impantanato al Senato - la strada verso la libertà di scelta sul fine vita continuano a tracciarla i giudici e le sentenze della Corte Costituzionale. Ci sono infatti tre sentenze fondamentali dietro la decisione della gip Milano Sara Cipolla che ha accolto la richiesta di archiviazione dell'inchiesta della procura per Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, accusato di aiuto al suicidio per aver accompagnato, nel 2022, nella clinica svizzera “Dignitas” due pazienti gravissimi, Elena Altamira, di 69 anni, veneta, malata terminale di cancro, e poi Romano, 82 anni, ex giornalista e pubblicitario, affetto da una forma grave di Parkinson.
Nell’assenza di una legge sul suicidio assistito – il testo in discussione fortemente restrittivo sui diritti dei malati è ormai da mesi impantanato al Senato - la strada verso la libertà di scelta sul fine vita continuano a tracciarla i giudici e le sentenze della Corte Costituzionale. Ci sono infatti tre sentenze fondamentali dietro la decisione della gip Milano Sara Cipolla che ha accolto la richiesta di archiviazione dell'inchiesta della procura per Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, accusato di aiuto al suicidio per aver accompagnato, nel 2022, nella clinica svizzera “Dignitas” due pazienti gravissimi, Elena Altamira, di 69 anni, veneta, malata terminale di cancro, e poi Romano, 82 anni, ex giornalista e pubblicitario, affetto da una forma grave di Parkinson.
"Il sostegno vitale come accanimento terapeutico”
La gip ha riconosciuto che nei due casi il trattamento di “sostegno vitale” era in realtà "accanimento terapeutico". Ma soprattutto ha chiarito che sostegno vitale non significa soltanto essere attaccati a un "macchinario" ma anche essere sottoposti a un trattamento alternativo "medicalmente previsto e prospettato", come un nuovo ciclo di chemioterapia per Elena o l’inserimento di una “Peg”, per Romano.
Trattamenti che però i pazienti avevano rifiutato in quanto "inutili" ed espressione di quell'accanimento terapeutico da loro "non ritenuto dignitoso”. Ma per capire l’importanza del ruolo della Corte Costituzionale dietro questa sentenza - che di fatto allarga le possibilità per accedere al suicidio assistito - bisogna ricostruire i passaggi giuridici di questo lungo percorso.
La prima sentenza su dj Fabo
Com’è noto la prima sentenza della Consulta che ha reso oggi legalmente possibile il suicidio assistito in Italia, con il supporto del sistema sanitario nazionale, è la numero 242 del 2019. Marco Cappato accompagnò a morire in Svizzera, Fabiano Antoniani, famoso Dj, rimasto cieco e tetraplegico dopo un incidente stradale. Dj Fabo aveva invano chiesto di poter mettere fine alla sua vita, ormai soltanto sofferenza, in Italia, con l’eutanasia, facendone una vera e propria battaglia civile.
Nulla era seguito ai suoi appelli, così accompagnato da Marco Cappato e dalla mamma Carmen Carollo, Fabiano morì con il suicidio assistito a Zurigo il 27 febbraio del 2017. Rientrato in Italia Cappato si era coraggiosamente autodenunciato, così come avrebbe fatto per tutti i viaggi seguenti, compresi quelli nei quali accompagnò a morire Elena e Romano, casi per i quali oggi è stato assolto.
Ma è da quel primo doloroso viaggio - e dal processo lungo e difficile che ne scaturì - che per la prima volta la Consulta affermò che in certe condizioni e con certi requisisti, il suicidio assistito sarebbe stato ammissibile anche in Italia. I requisiti sono (anzi erano) quattro: essere affetti da una patologia irreversibile che causi sofferenze fisiche e psichiche insopportabili, essere tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale, essere naturalmente capaci di intendere e di volere.
I trattamenti di sostegno vitale sono stati per lungo tempo interpretati come l’essere attaccati alle macchine salva vita, ai respiratori, o legati alla nutrizione e idratazione forzata. Lasciando fuori però tutta un’altra casistica di “sostegni vitali” come ad esempio i trattamenti di chemioterapia puramente palliativa, o essere dipendenti per qualunque attività vitale dall’aiuto di terza persone.
La sentenza della Consulta
Su questo punto però la Consulta si era espressa con la sentenza numero 66 del 2025, secondo cui il requisito del trattamento di sostegno vitale non può essere interpretato in modo restrittivo e meramente tecnico-formale. Ma già nel 2024 la Consulta pur ribadendo le quattro condizioni della sentenza Dj Fabo ne aveva di fatto allargato i confini. Affermando che la nozione di "trattamenti di sostegno vitale" include tutte le procedure necessarie per la sopravvivenza, la cui interruzione provocherebbe la morte del paziente.
Dunque l’assoluzione di Marco Cappato per il suo accompagnamento nell’ultimo viaggio a Zurigo di Elena e Romano, ha dietro questo lungo lavoro dei giudici della Consulta. Nella totale assenza del Parlamento che sta scrivendo (forse) una legge ormai vecchia rispetto alle nuove sentenze.
Commenta Filomena Gallo, avvocata di Marco Cappato e Segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni. “La giudice per le indagini preliminari di Milano ha applicato in modo rigoroso e coerente i principi affermati dalla Corte costituzionale. Dalle motivazioni del decreto di archiviazione emerge con chiarezza che il requisito del trattamento di sostegno vitale non può essere ridotto alla sola presenza attuale di un macchinario o di un presidio sanitario in funzione. Ma comprende, invece, anche i trattamenti prescritti dal medico e consapevolmente rifiutati dalla persona nell’esercizio del proprio diritto all’autodeterminazione terapeutica”.
Aggiunge Gallo: “È un passaggio giuridico decisivo, già chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza numero 135 del 2024 e ribadito con la numero 66 del 2025: non può esserci discriminazione tra chi è già sottoposto a un trattamento e chi, nelle stesse condizioni cliniche, sceglie legittimamente di rifiutarlo. Il decreto della gip di Milano conferma quindi che la via indicata dalla Corte è già oggi giuridicamente praticabile: il rifiuto di trattamenti di sostegno vitale, quando siano prescritti dal medico ma non accettati dalla persona malata, non può escludere l’accesso all’area di non punibilità delineata dalla Consulta”.