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Coppie gay, la Consulta: “Incostituzionale negare la pensione di reversibilità”

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La Corte riconosce il diritto al partner superstite di un matrimonio omosessuale contratto all’estero anche se il decesso è avvenuto prima della legge Cirinnà del 2016
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La pensione di reversibilità spetta anche al partner superstite di una coppia omosessuale sposata all'estero prima del 2016, anche se il compagno è deceduto prima dell'entrata in vigore della legge italiana sulle unioni civili. Lo ha stabilito con la sentenza 91 depositata oggi, 28 maggio, la Corte Costituzionale.

Per la Consulta non può essere il tempo a limitare un diritto o la data di morte, né può un vuoto legislativo, sanato solo dalla legge Cirinnà, a trasformarsi in una discriminazione permanente.

La questione era stata sollevata dalle Sezioni Unite della Cassazione nell’ambito di un giudizio in cui il superstite di una coppia legata da una relazione omoaffettiva, coniugata all’estero, aveva chiesto, dopo il decesso de…

La pensione di reversibilità spetta anche al partner superstite di una coppia omosessuale sposata all'estero prima del 2016, anche se il compagno è deceduto prima dell'entrata in vigore della legge italiana sulle unioni civili. Lo ha stabilito con la sentenza 91 depositata oggi, 28 maggio, la Corte Costituzionale.

Per la Consulta non può essere il tempo a limitare un diritto o la data di morte, né può un vuoto legislativo, sanato solo dalla legge Cirinnà, a trasformarsi in una discriminazione permanente.

La questione era stata sollevata dalle Sezioni Unite della Cassazione nell’ambito di un giudizio in cui il superstite di una coppia legata da una relazione omoaffettiva, coniugata all’estero, aveva chiesto, dopo il decesso del partner, la condanna dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps) a corrispondergli la pensione di reversibilità, che gli era stata negata perché la morte del marito era avvenuta prima dell’entrata in vigore della legge numero 76 del 2016.

I due si erano sposati negli Stati Uniti e avevano avuto un figlio tramite la Gpa nel 2010. Poi, nel 2015, uno dei due coniugi era morto all’improvviso. Quindi, è intervenuta la prima trascrizione mai fatta in Italia del secondo padre come genitore intenzionale, e poi la trascrizione del matrimonio nel registro delle unioni civili, introdotte nel frattempo.

I giudici della Corte costituzionale hanno valutato l'eccezionalità di questa situazione: visto che oggi lo Stato «riconosce ai matrimoni omosessuali contratti all’estero gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana» e «parificare, ai fini dell’attribuzione della pensione ai superstiti, il coniuge e l’unito civilmente», negare questo diritti a una coppia omosessuale solo perché uno dei due è morto prima del 2016, determina «una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre categorie di aventi titolo a pensione di reversibilità».

La Consulta interviene così sull’articolo 13 del regio decreto legge n. 636 del 1939, abbattendo un muro quasi centenario.

Per l’avvocato Alexander Schuster, legale dell'uomo che ha avviato la causa da cui è scaturita la pronuncia della Consulta, si tratta di «un passo avanti importante per le coppie omoaffettive». Ora la palla passa alla Corte di cassazione, che dovrà chiudere definitivamente la questione.

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