C’era una volta il “judicium feretris”. Il sospetto omicida veniva trascinato al cospetto del corpo della vittima. Se usciva sangue, c’era materiale per approfondire l’indagine, e il malcapitato veniva consegnato alla tortura. Barbarie primitiva? Ai nostri occhi sicuramente. Ma al tempo si trattava di una prova scientifica a tutti gli effetti, il tentativo di ancorare la ricostruzione di un evento criminale ad un fatto — o a una catena di fatti — oggettivamente misurabili, fornendo un’interpretazione logica, e basata su elementi concreti, ad accadimenti tutti da ricostruire.
Scienza e diritto procedono allineati dalla notte dei tempi. Nel ramo penalistico si è venuta costruendo, nell’arco dei secoli, una forma di convivenza forzata destinata a giocare un ruolo sempre più centrale nella gestione di inchieste e procedimenti. Un rapporto di costante, e quasi sempre conflittuale dialettica, lega gli apparati di ordine pubblico, gli inquirenti, i giudicanti, gli avvocati, alle scienze fore…
C’era una volta il “judicium feretris”. Il sospetto omicida veniva trascinato al cospetto del corpo della vittima. Se usciva sangue, c’era materiale per approfondire l’indagine, e il malcapitato veniva consegnato alla tortura. Barbarie primitiva? Ai nostri occhi sicuramente. Ma al tempo si trattava di una prova scientifica a tutti gli effetti, il tentativo di ancorare la ricostruzione di un evento criminale ad un fatto — o a una catena di fatti — oggettivamente misurabili, fornendo un’interpretazione logica, e basata su elementi concreti, ad accadimenti tutti da ricostruire.
Scienza e diritto procedono allineati dalla notte dei tempi. Nel ramo penalistico si è venuta costruendo, nell’arco dei secoli, una forma di convivenza forzata destinata a giocare un ruolo sempre più centrale nella gestione di inchieste e procedimenti. Un rapporto di costante, e quasi sempre conflittuale dialettica, lega gli apparati di ordine pubblico, gli inquirenti, i giudicanti, gli avvocati, alle scienze forensi. La ragione è facilmente comprensibile: la prova scientifica può incastrare o liberare, ciò che vale per l’accusa vale per la difesa. La scienza progredisce, muta, si aggiorna costantemente, a volte rinasce dalle proprie ceneri. In un gioco inarrestabile nel quale accade sovente che certezze che un tempo apparivano granitiche si sgretolino sotto l’incalzare di nuove metodologie di analisi, oppure che ricognizioni che apparivano impossibili si possano realizzare proprio in virtù di quelle stesse metodologie. Qualunque prova scientifica deve necessariamente essere oggetto di studio, revisione critica, analisi, approfondimento. Deve esserlo, a meno di non volerla trasformare in un dogma. Grave errore: perché dopo il cadavere che sanguina abbiamo avuto il morso da cui si poteva risalire all’arcata dentaria dell’autore, e quindi attribuirgli il fatto. Ma così non era. E via dicendo.
Come governare, dunque, la prova scientifica? In una corretta lettura del mondo contemporaneo, sarebbe bene richiamarsi ai principi della Dichiarazione di Sydney del 2022. Il testo venne redatto da alcuni scienziati, capeggiati dal professor Claude Roux, consapevoli dello stato di crisi in cui versava — e versa — la scienza forense. Vi si leggono affermazioni che dovrebbero ispirare l’azione di ogni scienziato chiamato a collaborare all’amministrazione della giustizia. E che non sarebbe male ricordare nei tanti spazi (diciamo così) informativi dedicati alle più clamorose vicende giudiziarie. Dicono i professori: è impossibile eliminare le incertezze, sempre presenti in materie aperte alla ricerca. Si può solo affrontarle scientificamente, con la consapevolezza della loro ineluttabilità. Sembra l’ABC del buonsenso: non sarà questa traccia da sola a risolvere il caso. Ma contribuirà a farlo: a condizione che si tratti di una traccia autentica e acquisita correttamente agli atti. Seguono indicazioni tecniche operative: la scienza forense consiste nella raccolta di tracce, e questa raccolta deve iniziare immediatamente, sulla scena del crimine. I dati devono essere analizzati alla luce di principi logici. E aggiungono: bisogna prendere sempre in considerazioni le alternative — cioè non concentrarsi su una sola “pista” — ma una posizione scientificamente valida va sostenuta con forza. Ne deriva un sentito richiamo al senso etico dell’operatore, al quale si chiedono lealtà e indipendenza.
Si pensi solo a quanto influisce, sul giudizio degli esperti, l’appartenenza a diverse accademie o correnti di pensiero, e si pensi al ruolo determinante che può dispiegare la veste processuale assunta: già un secolo fa Salvatore Ottolenghi, il padre della polizia scientifica italiana, colui che incastrò gli assassini di Matteotti, annotava: “non ammetto che un perito possa dirsi di parte, per quanto richiesto da una delle parti. Il perito, seppur chiamato da una delle parti, deve procedere con la massima obbiettività”. Ma un senso etico alto è richiesto anche al sistema investigativo — giudiziario nel suo complesso. Insistono da Sydney: i risultati scientifici acquistano significato solo se analizzati nel loro specifico contesto, al fine di mitigare i bias. In altri termini: attenzione a quanti interventi e manipolazioni sul dato grezzo effettuiamo per far sì che l’esito finale dell’analisi coincida con la nostra ipotesi di base, che sia essa accusatoria o difensiva. Non foss’altro per evitare il rischio, segnalato anni fa dallo studioso Goldstein, di ingaggiare una battaglia fra mezzi e risultato, piegando i primi al secondo: “tutte le burocrazie sono così preoccupate della gestione interna e così coinvolte nei propri modus operandi da perdere di vista la propria ragion d’essere”. Che, a costo d’essere ingenui nel ricordarlo, dovrebbe coincidere con la ricerca della verità.
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