C'è un nesso fra la Costituzione e l’arte? Si dirà: c’è una norma (l’articolo 33) che protegge la libertà d’espressione artistica, dunque la prima è garanzia della seconda. Ma c’è anche una struttura, se non una comune genitura, che unisce il testo costituzionale a un testo letterario, o altrimenti a un brano musicale, a una scultura, a una tavola pittorica?
Per cercare risposte, conviene anzitutto interrogarsi sul reciproco mestiere dei giuristi e degli artisti. I primi somigliano a creature dantesche, con un piede all’inferno e l’altro in paradiso. «L’inferno dei viventi» scrive Calvino nella chiusa delle Città invisibili «è quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiano stando insieme».
Quest’inferno è dunque l’esperienza, la realtà dei rapporti vissuti, la «prassi», per usare il vocabolario dei giuristi. Tuttavia loro, per l’appunto, hanno i piedi su due sponde: l’essere (Sein) e il dover essere (Sollen), ossia la regola scritta, che pretende applicazione. Da tale distinzione muove la «dottrina pura» del diritto che formulò Hans Kelsen, individuando nel dover essere il paradiso del diritto, la sua specifica natura.
Sennonché questa lettura viene sovente contestata, se non anche rovesciata come un guanto. Perché le norme — s’osserva — vivono in concreto, non nel cielo delle Gazzette ufficiali. E perché i fatti possiedono un’intrinseca forza normativa (ex facto oritur ius). Vale per le leggi, ma vale altresì per la Carta costituzionale. La cui essenza risiede perciò nella Costituzione «materiale», nel modo con cui quest’ultima viene continuamente disegnata dalle forze politiche, non nel testo vergato in una stagione ormai lontana dai padri fondatori. Sicché quel testo diviene un semplice pretesto, può autorizzare le letture più difformi o deformanti. In Italia, succede di frequente.
Ne è prova il procedimento di formazione dei governi. Dove le prerogative del capo dello Stato e del presidente del Consiglio incaricato sono state, nel corso dei decenni, svuotate e sequestrate dai partiti. Finché, durante l’ultima crisi, Mattarella non ha convocato Draghi al Quirinale. Senza prima consultarsi con i segretari di partito, e senza che Draghi ricevesse da costoro la lista dei ministri. Una rivincita della Costituzione scritta, a leggerne l’articolo 92. Eppure taluno ha lamentato la violazione di prassi e convenzioni fin lì generalmente rispettate. Di più: ha paventato il rischio di una democrazia dall’alto, di un’oligarchia costituzionale incarnata dai nostri due presidenti.
In questa impostazione risuona l’antico concetto di Costituzione. Che corrisponde alla politeia dei Greci, al modo di essere della polis, della sua vita politica, per come si era andata strutturando attraverso un processo secolare. Quindi una nozione puramente descrittiva, non prescrittiva. A tale stregua la Costituzione rappresenta infatti la naturale ossatura dello Stato, e ovviamente non c’è Stato che possa esserne privo. Ma per i moderni ogni Costituzione ha sempre una valenza prescrittiva, nel senso che detta le sue leggi alla politica, ne regola il corso, anziché subirne il predominio. È questa l’accezione che ci hanno trasmesso le rivoluzioni di fine Settecento, quando s’avvertì il bisogno di porre limiti al potere per l’innanzi assoluto del sovrano, e di codificare tali limiti in un documento scritto.
Insomma la Costituzione non è affatto un guscio vuoto, che può essere riempito da qualsiasi materiale offerto dalla prassi. Regola è la norma scritta, non l’uso né l’abuso della norma. A meno che la traditio non si converta in textus, come avvenne per gli Atti degli apostoli; giacché in quest’ipotesi il diritto si riallinea al fatto, gli cede il passo, e però così ristabilisce il suo primato. Da parte loro, anche i costituzionalisti sono chiamati a esercitare un ruolo critico nei confronti della prassi. Giacché altrimenti finirebbero per legittimare l’esistente, quale che esso sia. Tradendo la funzione critica che dovrebbe viceversa accompagnarsi al mestiere intellettuale, e tradendo altresì il proprio compito d’interpreti e custodi della regola costituzionale, e perciò di sentinelle della legalità.
Tuttavia la legalità costituzionale si situa in una terza dimensione, distinta sia dall’essere che dal dover essere. È la sfera del «poter essere», chiamiamola così. Difatti la nostra Carta ospita un elenco di doveri (di lavorare, di votare, d’essere fedeli alla Repubblica) in cui vibra un timbro etico, piuttosto che giuridico. Non c’è una multa né una pena detentiva per chi non li rispetti, c’è solamente un moto di riprovazione, una sanzione morale. Allo stesso modo, nessun tribunale potrà mai processare i governi che disattendano le molte norme programmatiche (a partire dagli obiettivi d’eguaglianza sostanziale) che figurano nella Costituzione italiana.
Eppure quelle norme disegnano l’orizzonte della nostra vita collettiva. E l’orizzonte non puoi toccarlo con le dita, però non puoi nemmeno evitare di guardarlo. Allora ti si compone sotto gli occhi un altro mondo, un altro paesaggio esistenziale. Le parole della Costituzione suonano come un’evocazione del possibile, e al contempo come una critica dell’esistente, con i suoi fatti e misfatti. Anche l’arte sprigiona una potente forza evocativa. Giacché il suo specifico linguaggio viaggia per allusioni e per metafore, s’impasta di sogni e di visioni. «L’arte non parla se non di cose assenti», diceva Paul Valéry. Però la rappresentazione dell’assenza esprime in sé una critica all’ordine costituito, una protesta nei riguardi del potere.
Da qui la massima di Theodor Adorno: «Ogni opera d’arte è intrinsecamente rivoluzionaria». Perché dipinge una realtà opposta e conflittuale rispetto alle miserie che sperimentiamo tutti i giorni, perché indica un’altra via del nostro stare al mondo. Come ogni Costituzione democratica, né più né meno. La vocazione artistica delle Carte costituzionali, o se si vuole la vocazione costituzionale dell’arte, sta tutta in questi termini.