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La mansarda riqualificata con finestre sul tetto di Velux 

Superbonus: l'esperto risponde

Non è un incentivo per il fai-da-te. Fondamentale: rivolgersi a interlocutori competenti, sia dal punto tecnico che fiscale Guarda la gallery
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A distanza di nove mesi dalla sua introduzione, avvenuta con il decreto Rilancio del 19 maggio 2020, il Superbonus crea ancora parecchia confusione, tant'è che per fare chiarezza il Governo ha da poco lanciato il sito dedicato. Ecco perché abbiamo deciso di raccogliere le vostre domande e rivolgerle all'avvocato tributarista Giorgio Mangiaracina (scriveteci a design@repubblica.it, risponderemo ai vostri quesiti sul nostro sito).
«La domanda più frequente è: “ma se faccio questo lavoro, rientro nel Superbonus o in altri regimi fiscali?”», racconta Anna Roscio, responsabile Sales&Marketing imprese di Intesa Sanpaolo, banca che ha attivato con Deloitte un servizio di assistenza online gratuito per i clienti sul Superbonus e gli altri bonus edilizi.

La differenza è sostanziale: «Con il Superbonus, il contribuente fa i lavori a costo zero, se invece il tipo di intervento rientra in un altro incentivo, come l'Ecobonus, la percentuale di beneficio fiscale è inferiore, e quindi dovrà pagare la differenza. Gli altri dubbi sono sui documenti da presentare, che non sono pochi, come l'asseverazione tecnica e il visto di conformità fiscale, e chi li rilascia». Il privato, che per la prima volta si cimenta nella ristrutturazione, ha un po' di difficoltà, come continua Anna Roscio, «a comprendere la norma, il regime fiscale e la documentazione da produrre. Le imprese hanno meno perplessità, anzi si rendono conto che praticare lo sconto in fattura diventa un servizio in più per essere scelti dai clienti, soprattutto in caso di lavori condominiali; inoltre la legge di Bilancio, che ha prorogato il termine del Superbonus al 30 giugno 2022, ha dato più tempo e tranquillità agli operatori». A fare gola è la possibilità di non anticipare soldi optando, al posto dell'utilizzo diretto della detrazione, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito (leggi l'approfondimento sulla parte finanziaria).

La vera sfida diventa dunque quella di trovare gli interlocutori giusti, sia dal punto di vista tecnico che fiscale: «Gli italiani cercano figure competenti», spiegano Alessandra Ceriani e Antonio Piciocchi, partner di Deloitte; «in un primo momento abbiamo notato un forte senso di smarrimento e di diffidenza, anche frutto di una non agevole comprensione dei complessi parametri tecnici e dei requisiti fiscali nonché di una prassi stratificata nel tempo e sempre mutevole, con il tempo stiamo osservando una maturazione: ci troviamo di fronte a un pubblico più consapevole». Il principale ostacolo? «La comprensione del tessuto normativo e delle interpretazioni che si sono avvicendate. Un altro problema, mitigato dal ruolo degli istituti finanziari e di credito, è legato alla necessità di evitare esborsi monetari per cominciare i lavori, e alla conseguente richiesta, una volta iniziati i cantieri e sostenuti i primi investimenti, di avere certezze rispetto all’effettiva opportunità di certificazione del credito, che consente di fatto il riconoscimento del bonus e la possibilità di monetizzarlo».

L'errore è dietro l'angolo: «Di recente è stata definita la perdita del Superbonus se si utilizza un bonifico ordinario anziché un bonifico parlante”. In sintesi: “Non è un bonus adatto al fai-da-te».