Accesso in corso.
La verifica delle infiltrazioni mafiose è stata avviata e si è in attesa della decisione finale (archiviazione o commissariamento). Risultano alcuni casi in cui la procedura non si è conclusa con un provvedimento formale di archiviazione o commissariamento.
Archiviazione.
Se dalla verifica effettuata dalla commissione di accesso non emergono elementi concreti e rilevanti sul condizionamento dell’attività dell’ente locale da parte della criminalità organizzata, il Ministro dell’Interno può terminare la procedura di verifica, disponendo l’archiviazione. Il provvedimento è pubblicato sul sito del Ministero.
Commissariamento.
Il commissariamento dell’ente locale è deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’Interno e poi sottoposto alla firma del Presidente della Repubblica.
Commissione di accesso.
Spetta ad una apposita commissione di tre funzionari del ministero, nominata dal Prefetto (previa autorizzazione del Ministro dell’Interno) l’esame approfondito della gestione amministrativa dell’ente locale al fine di individuare i provvedimenti volti a favorire aziende e persone legate ai clan mafiosi (ad esempio, in materia di appalti o di concessione di beni demaniali). La Commissione ha tre mesi di tempo (prorogabili a sei) per completare la propria istruttoria e predisporre la relazione.
Commissione parlamentare antimafia.
La legge che istituisce, ad inizio di ogni legislatura, la Commissione bicamerale di inchiesta sulle mafie, le attribuisce, tra gli altri compiti, quello di verificare l’efficacia della normativa sul commissariamento degli enti locali e la rimozione degli amministratori. A tal fine la Commissione svolge audizioni e missioni e predispone relazioni per l’Assemblea di Camera e Senato sull’evoluzione del fenomeno delle infiltrazioni mafiose nelle istituzioni locali e sulle possibili modifiche alla legislazione.
Commissione straordinaria di gestione.
Con il commissariamento, cessano dalla carica tutti i titolari delle cariche elettive; la gestione dell’ente locale è affidata per 18/24 mesi ad una commissione di tre membri che ha il compito di intervenire nei settori in cui si sono manifestate le maggiori criticità e garantire così il ritorno alla piena legalità, disponendo, se necessario, la revoca di deliberazioni già adottate o dei contratti in essere. Al termine del periodo di commissariamento, vengono indette le nuove elezioni.
Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Questo organismo esprime un parere sulla relazione del prefetto prima della sua trasmissione al Ministro dell’Interno. Alla riunione prendono parte, oltre al prefetto, al questore e ai rappresentanti delle forze dell’ordine, il Procuratore della repubblica e, di norma, anche un rappresentante della Direzione distrettuale antimafia.Consiglio dei ministri. La decisione finale sul commissariamento spetta al Consiglio dei ministri. Il decreto è poi firmato dal Presidente della Repubblica e pubblicato in gazzetta ufficiale. Al decreto sono allegate le relazioni del Ministro dell’Interno e del prefetto.
Consiglio di Stato.
Il massimo organo della giustizia amministrativa si pronuncia in via definitiva sui ricorsi presentati nei confronti delle sentenze emesse in primo grado dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio. Il Consiglio di Stato esprime inoltre il proprio parere in caso di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Corte costituzionale.
La Corte si è espressa più volte sulla legittimità della normativa sul commissariamento per mafia, in quanto misura di prevenzione straordinaria, giustificata dall’urgenza di contrastare l’ingerenza dei clan mafiosi nella vita delle istituzioni, da adottare cioè quando la criminalità organizzata è in grado di condizionare le decisioni dell’ente locale e favorire così i propri interessi.
Decreto del Presidente della Repubblica.
La decisione del Consiglio dei ministri di commissariare l’ente locale per infiltrazioni mafiose è sottoposta alla firma del Presidente della Repubblica.
IMAL.
Acronimo di Infiltrazioni Mafiose nelle Amministrazioni locali. Così è definita la banca dati realizzata da La Repubblica al fine di garantire la conoscenza di dati e documenti sul fenomeno delle infiltrazioni mafiose nelle istituzioni locali. Sono disponibili le relazioni allegate ai decreti di commissariamento, i provvedimenti di archiviazione, le sentenze dei giudici amministrativi, nonché gli atti parlamentari (interrogazioni e interpellanze, relazioni periodiche del Governo, audizioni e relazioni della Commissione antimafia).
Incandidabilità.
In seguito al commissariamento, i giudici (su proposta del prefetto) possono disporre l’incandidabilità degli amministratori locali che abbiano avuto specifiche responsabilità nel favoreggiamento dei clan mafiosi. Il divieto di presentarsi alle elezioni (locali, regionali, nazionali, europee) si estende ai due successivi turni elettorali.
Infiltrazioni mafiose nelle istituzioni locali.
Perché si giunga al commissariamento, la legge prescrive l’esistenza di “elementi concreti, univoci e rilevanti su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare” con gli amministratori “tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi”. Il commissariamento può essere deliberato anche in assenza di specifiche responsabilità penali dei soggetti coinvolti.
Ministro dell’Interno.
Il Ministro autorizza l’istituzione della commissione di accesso. In base alla relazione predisposta dal prefetto può decidere l’archiviazione del procedimento ovvero sottoporre al Consiglio dei ministri la proposta di commissariamento.
Pluricommissariati.
Sono numerosi gli enti locali che hanno subito più di un commissariamento per infiltrazioni mafiose dal 1991 ad oggi.
Prefetto.
Il prefetto, sulla base delle risultanze delle indagini della magistratura e delle forze di polizia può proporre al Ministro dell’Interno l’istituzione di una commissione di accesso, che redige una dettagliata relazione. Il prefetto formula la sua proposta conclusiva con una apposita relazione per il Ministro dell’Interno.
Proroga.
La durata iniziale del commissariamento è di norma di 18 mesi, termine prorogato nei casi in cui il lavoro di ripristino della legalità richieda un periodo più ampio per completare l’opera di risanamento dell’ente locale.
Relazione del Governo alle Camere.
Il Governo trasmette periodicamente a Camera e Senato una relazione con i dati sull’esito dell’attività di verifica (archiviazioni e commissariamenti), la sintesi degli orientamenti giurisprudenziali e l’analisi dell’attività delle commissioni straordinarie di gestione.
Responsabilità dei dipendenti dell’ente locale.
Nei confronti dei dipendenti dell’ente locale considerati responsabili del favoreggiamento delle organizzazioni criminali viene aperto un procedimento disciplinare e può essere disposta la sospensione dall’impiego ovvero la destinazione ad altro ufficio.
Ricorsi.
Contro i decreti di commissariamento è possibile effettuare un ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio e, successivamente, al Consiglio di Stato. In alternativa può essere presentato il ricorso straordinario al presidente della Repubblica.
Testo unico sugli enti locali (Tuel).
La disciplina del commissariamento per mafia, introdotta con una legge del 1991, è ora riportata all’interno del Tuel (articoli da 143 a 146). La procedura si applica ai comuni e agli altri enti locali (comunità montane, unioni di comuni, circoscrizioni) province nonché alle aziende sanitarie e ospedaliere.
Tribunale amministrativo regionale (Tar).
Il Tribunale amministrativo del Lazio è il giudice competente ad esaminare i ricorsi avverso i decreti di commissariamenti. Nei confronti delle sentenze del Tar è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato.
Verifica in corso.
Con l’istituzione della commissione di accesso si avvia la verifica sull’esistenza di infiltrazioni della criminalità organizzata nell’ente locale; la relazione della commissione sarà poi esaminata dal prefetto e quindi dal Governo ai fini della decisione finale (commissariamento o archiviazione). Risultano peraltro alcuni casi in cui all’istituzione di una commissione di accesso non ha fatto seguito il provvedimento conclusivo (si può parlare di verifica non ultimata).