La Cassa integrazione è il principale ammortizzatore sociale previsto dalla normativa del lavoro italiano. Negli anni ha subito vari interventi di modifica. Ultimo, in ordine di tempo, quello che ha adeguato momentaneamente termini e procedure all'emergenza Covid. Ecco, in sintesi, una descrizione degli amortizzatori sociali e del loro funzionamento ordinario.
Cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo)
E' prevista per danni ambientali, eventi atmosferici, crisi aziendali o situazioni del mercato, con effetti temporanei.Possono accedere i lavoratori dipendenti (operai, impiegati e quadri) delle imprese appartenenti ai settori dell’industria e dell’edilizia, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto. Di norma è corrisposta fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile in casi eccezionali per successivi periodi trimestrali, fino a un massimo complessivo di 52 settimane.
Cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs)
E' riservata alle imprese che affrontano una riorganizzazione aziendale . Possono beneficiarne le imprese industriali, quelle edili e quelle artigiane che abbiano occupato nel semestre precedente alla richiesta oltre 15 dipendenti; le aziende che abbiano occupato nel semestre precedente più di 50 dipendenti appartenenti al settore del commercio, delle agenzie di viaggio e turismo. Queste le varie tipologie: durata massima della Cassa Integrazione di 24 mesi anche continuativi, in un quinquennio mobile; una crisi aziendale con durata massima di 12 mesi anche continuativi; un contratto di solidarietà di durata massima di 24 mesi anche continuativi, in un quinquennio mobile.
Cassa integrazione in deroga
Viene attivata in situazioni di crisi diffusa, che colpisce tutte le aziende (comprese le piccole e le micro), gli studi professionali, e le imprese escluse dalla Cassa integrazione ordinaria. È gestita dalle Regioni, ma pagata sempre direttamente dall’Inps. Dal 2015 sono stati introdotti altri strumenti per chi non può accedere alla Cigo: il Fondo di integrazione salariale e i Fondi di solidarietà bilaterale.
Il finanziamento della Cassa integrazione
La Cassa integrazione ordinaria è pagata da ogni impresa con un contributo sul monte retribuzioni lordo e con un contributo addizionale sulle integrazioni salariali anticipate. Il contributo ordinario è pari al 2,20% del monte retribuzioni lordo per le imprese con più di 50 dipendenti, e all'1,9% per quelle fino a 50 addetti. Il contributo addizionale è rispettivamente pari all'8% o al 4% delle integrazioni salariali da corrispondere.
La Cassa straordinaria è finanziata dai datori di lavoro e dai lavoratori con un contributo rispettivamente pari allo 0,6% e allo 0,3% della retribuzione lorda. Anche nella Cigs vi è un onere addizionale a carico dell'impresa, pari al 4,5% o al 3% delle integrazioni salariali, da anticipare rispettivamente per quelle con più di 50 o fino a 50 dipendenti.
Contratti di solidarietà
I contratti di solidarietà sono accordi tra azienda e sindacati, che prevedono la diminuzione dell'orario di lavoro e della retribuzione per i dipendenti, al fine di mantenere l'occupazione in caso di crisi aziendale, evitando così tagli al personale. La legge prevede due tipologie: per le aziende rientranti nel regime di Cigs; e per aziende non rientranti nel regime di Cigs o aziende artigiane.
Naspi
La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (Naspi) è una prestazione a domanda, erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione. Spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti; i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato; il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato; i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.
Cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo)
E' prevista per danni ambientali, eventi atmosferici, crisi aziendali o situazioni del mercato, con effetti temporanei.Possono accedere i lavoratori dipendenti (operai, impiegati e quadri) delle imprese appartenenti ai settori dell’industria e dell’edilizia, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto. Di norma è corrisposta fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile in casi eccezionali per successivi periodi trimestrali, fino a un massimo complessivo di 52 settimane.
Cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs)
E' riservata alle imprese che affrontano una riorganizzazione aziendale . Possono beneficiarne le imprese industriali, quelle edili e quelle artigiane che abbiano occupato nel semestre precedente alla richiesta oltre 15 dipendenti; le aziende che abbiano occupato nel semestre precedente più di 50 dipendenti appartenenti al settore del commercio, delle agenzie di viaggio e turismo. Queste le varie tipologie: durata massima della Cassa Integrazione di 24 mesi anche continuativi, in un quinquennio mobile; una crisi aziendale con durata massima di 12 mesi anche continuativi; un contratto di solidarietà di durata massima di 24 mesi anche continuativi, in un quinquennio mobile.
Cassa integrazione in deroga
Viene attivata in situazioni di crisi diffusa, che colpisce tutte le aziende (comprese le piccole e le micro), gli studi professionali, e le imprese escluse dalla Cassa integrazione ordinaria. È gestita dalle Regioni, ma pagata sempre direttamente dall’Inps. Dal 2015 sono stati introdotti altri strumenti per chi non può accedere alla Cigo: il Fondo di integrazione salariale e i Fondi di solidarietà bilaterale.
Il finanziamento della Cassa integrazione
La Cassa integrazione ordinaria è pagata da ogni impresa con un contributo sul monte retribuzioni lordo e con un contributo addizionale sulle integrazioni salariali anticipate. Il contributo ordinario è pari al 2,20% del monte retribuzioni lordo per le imprese con più di 50 dipendenti, e all'1,9% per quelle fino a 50 addetti. Il contributo addizionale è rispettivamente pari all'8% o al 4% delle integrazioni salariali da corrispondere.
La Cassa straordinaria è finanziata dai datori di lavoro e dai lavoratori con un contributo rispettivamente pari allo 0,6% e allo 0,3% della retribuzione lorda. Anche nella Cigs vi è un onere addizionale a carico dell'impresa, pari al 4,5% o al 3% delle integrazioni salariali, da anticipare rispettivamente per quelle con più di 50 o fino a 50 dipendenti.
Contratti di solidarietà
I contratti di solidarietà sono accordi tra azienda e sindacati, che prevedono la diminuzione dell'orario di lavoro e della retribuzione per i dipendenti, al fine di mantenere l'occupazione in caso di crisi aziendale, evitando così tagli al personale. La legge prevede due tipologie: per le aziende rientranti nel regime di Cigs; e per aziende non rientranti nel regime di Cigs o aziende artigiane.
Naspi
La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (Naspi) è una prestazione a domanda, erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione. Spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti; i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato; il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato; i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.