La rivoluzione dei Pepp è pronta a partire. Dal 22 marzo scorso è infatti applicabile il Regolamento (Ue) 2019/1238 sui Pan-European Personal Pension Product (Pepp), i cosiddetti fondi pensione europei, ed esattamente dieci giorni prima, il 12 marzo, si è conclusa la consultazione sullo schema di decreto recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento. Quest’ultimo armonizza alcuni elementi chiave come, ad esempio, la distribuzione, il contenuto minimo dei contratti, le opzioni di investimento, il trasferimento e la portabilità, mentre il decreto va a disciplinare gli aspetti lasciati alla responsabilità degli Stati membri. I principali nodi che restano da sciogliere riguardano la fiscalità e l’impossibilità del conferimento del Tfr.
Per quel che concerne la fiscalità lo schema di decreto sembra prevedere una differenziazione di trattamento fiscale tra i Pepp istituiti in Italia e quelli istituiti all’estero che offrano sottoconti italiani. Solo i primi, infatti, sconterebbero l’imposta sostitutiva del 20% sui rendimenti maturati nella fase di accumulazione. “Se confermata, tale scelta determinerebbe una discriminazione di carico impositivo tra i risparmiatori Pepp, a seconda della circostanza che abbiano aperto un sottoconto italiano presso un Pepp istituito in Italia, ovvero, siano titolari di un sottoconto italiano di un Pepp estero distribuito nel territorio dello Stato - scrive in una nota Assogestioni - Al fine di evitare tale disparità di trattamento, Assogestioni ha chiesto che sia previsto il medesimo trattamento fiscale per tutti i sottoconti italiani, a prescindere dal Paese di istituzione del Pepp”.
Il decreto prevede poi che i sottoconti italiani dei Pepp possano essere finanziati con le medesime modalità previste per le forme pensionistiche complementari, fatta eccezione per le quote di Trattamento di fine rapporto (Tfr). Per Assogestioni, si tratta di un’esclusione che sembra essere in contrasto con l’impianto generale del sistema di previdenza complementare italiano, determinando una discriminazione tra i prodotti pensionistici individuali qualificati come Pepp e le altre forme pensionistiche ad adesione individuale già presenti nel nostro Paese.
Una volta licenziato il decreto legislativo, i potenziali fornitori (banche, assicurazioni, Iorp, società d'investimento, gestori di fondi alternativi) potranno presentare l’istanza di autorizzazione alla registrazione del prodotto, al fine di ottenere l’inserimento nel Registro Pubblico Centrale da parte di Eiopa e dare avvio alla commercializzazione dei fondi pensione europei. “Quello dei Pepp è, come noto, un progetto ambizioso, fortemente voluto e sostenuto dalla Commissione europea e dall’Eiopa, che ha come obiettivo principale quello di creare un mercato di successo della previdenza privata individuale su scala europea”, spiega Arianna Immacolato, direttore Fisco e previdenza di Assogestioni.
I Pepp sono fondi pensione con gli stessi standard all’interno dei confini dell’Ue e la loro caratteristica più importante è la trasferibilità all’interno dell’Unione. Sono dunque adatti ai giovani che, per motivi di lavoro, lasciano il proprio Paese, ma hanno importanti benefici anche per chi non ha la necessità di trasferirsi: permettono infatti ai sottoscrittori di godere delle condizioni più favorevoli presenti all’interno dell’Unione in termini di riscatto. Inoltre, ogni cinque anni i risparmiatori hanno il diritto di cambiare il fornitore sia a livello nazionale che transfrontaliero, a costi limitati.
La Commissione europea definisce il “prodotto pensionistico individuale paneuropeo” come un “prodotto pensionistico individuale di risparmio a lungo termine offerto, nel quadro di uno schema Pepp approvato, da un’impresa finanziaria regolamentata autorizzata, ai sensi della normativa dell’Unione, alla gestione degli investimenti o del risparmio collettivi o individuali e sottoscritto volontariamente dal singolo risparmiatore in Pepp a fini pensionistici, con nessuna possibilità di rimborso o con possibilità strettamente limitate”.
“Quello relativo ai Pepp è un framework normativo tutt’altro che semplice, rispetto al quale vi sono degli ancora interrogativi aperti che necessitano di trovare risposte - conclude l’esperta di Assogestioni - Ci auguriamo che il dibattito che si è aperto possa essere da stimolo per aprire una nuova stagione della previdenza complementare italiana che indubbiamente necessita di alcuni interventi di riforma, a partire dal trattamento fiscale”.