MILANO - Via libera alla sospensione delle rate del mutuo. Da oggi, infatti, torna operativo il Fondo di Solidarietà del Tesoro: chi ha perso il lavoro e non riesce a pagare potrà infatti chiedere lo stop delle rate fino a 18 mesi. Il Fondo - operativo dalla fine del 2010 e rifinanziato dal Decreto "Salva Italia" con ulteriori 20 milioni di euro - sosterrà i costi relativi agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo della sospensione: in sostanza ripagherà alla banca il tasso di interesse applicato al mutuo. Finora ha consentito la sospensione di circa 6mila mutui.
Chi può fare richiesta. I nuovi criteri previsti dalla legge e dal Regolamento del Fondo prevedono che la sospensione sia concessa per i mutui di importo erogato non superiore a 250mila euro, in ammortamento da almeno un anno, il cui titolare abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30mila euro. Hanno diritto alla sospensione i disoccupati che hanno perso il lavoro dopo la stipula del contratto e da meno di tre anni dal momento della rischiesta di sospensione. Gli stessi parametri si applicano in caso di gravi handicap e invalidità civili non inferiori all'80%.
Come fare richiesta. E' necessario compilare i moduli sul sito del Mef (www.mef.gov.it) e della Consap (www.consap.it): le domande di accesso al beneficio vanno presentate direttamente presso la banca o l'intermediario finanziario che ha erogato il mutuo. Verificata la completezza dell'istanza la banca inoltra la documentazione a Consap che rilascia il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate.
Limiti alle richieste. La sospensione non può essere richiesta per i mutui che abbiano registrato un ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato. La domanda non è valida neppure in caso di fruizione di agevolazioni pubbliche e neppure di fronte a un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui sopra, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.
Chi può fare richiesta. I nuovi criteri previsti dalla legge e dal Regolamento del Fondo prevedono che la sospensione sia concessa per i mutui di importo erogato non superiore a 250mila euro, in ammortamento da almeno un anno, il cui titolare abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30mila euro. Hanno diritto alla sospensione i disoccupati che hanno perso il lavoro dopo la stipula del contratto e da meno di tre anni dal momento della rischiesta di sospensione. Gli stessi parametri si applicano in caso di gravi handicap e invalidità civili non inferiori all'80%.
Come fare richiesta. E' necessario compilare i moduli sul sito del Mef (www.mef.gov.it) e della Consap (www.consap.it): le domande di accesso al beneficio vanno presentate direttamente presso la banca o l'intermediario finanziario che ha erogato il mutuo. Verificata la completezza dell'istanza la banca inoltra la documentazione a Consap che rilascia il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate.
Limiti alle richieste. La sospensione non può essere richiesta per i mutui che abbiano registrato un ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato. La domanda non è valida neppure in caso di fruizione di agevolazioni pubbliche e neppure di fronte a un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui sopra, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.