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Dolce&Gabbana e il Fisco:
"Sapevano dell'esterovestizione"

Secondo le motivazioni del Tribunale di Milano che ha condannato gli stilisti a un anno e otto mesi per omessa dichiarazione dei redditi, i due erano a conoscenza della strttura e delle finalità della Gado, la società utilizzata per aggirare il Fisco
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MILANO - Gli stlisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana erano consapevoli del fatto che la società Gado srl (a cui avevano ceduto i marchi del loro gruppo di moda) era esterovestita. E' quanto si legge nelle motivazioni della sentenza del tribunale di milano che il 19 luglio scorso ha condannato i due stilisti a un anno e otto mesi di reclusione per il reato di omessa dichiarazione dei redditi. La procura aveva chiesto, invece, una condanna a due anni e sei mesi. Il tribunale ha anche assolto gli stilisti dall'accusa di dichiarazione infedele dei redditi perchè il fatto non sussiste, mentre la procura aveva chiesto di dichiarare questo reato estinto per intervenuta prescrizione.

"La condotta di esterovestizione si è tradotta nella costituzione di una società solo apparentemente allocata in lussemburgo e non dotata di alcuna struttura amministrativa gestionale, contabile e idonea a legittimare il dubbio circa la discilplina impositiva applicabile", si…
MILANO - Gli stlisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana erano consapevoli del fatto che la società Gado srl (a cui avevano ceduto i marchi del loro gruppo di moda) era esterovestita. E' quanto si legge nelle motivazioni della sentenza del tribunale di milano che il 19 luglio scorso ha condannato i due stilisti a un anno e otto mesi di reclusione per il reato di omessa dichiarazione dei redditi. La procura aveva chiesto, invece, una condanna a due anni e sei mesi. Il tribunale ha anche assolto gli stilisti dall'accusa di dichiarazione infedele dei redditi perchè il fatto non sussiste, mentre la procura aveva chiesto di dichiarare questo reato estinto per intervenuta prescrizione.

"La condotta di esterovestizione si è tradotta nella costituzione di una società solo apparentemente allocata in lussemburgo e non dotata di alcuna struttura amministrativa gestionale, contabile e idonea a legittimare il dubbio circa la discilplina impositiva applicabile", si legge nelle motivazioni, nelle quali si aggiunge che "la consapevolezza di tale fatto costituisce elemento soggettivo certamente integrato in capo ai due stilisti" che, continua il tribunale, "avendo ceduto i marchi alla società, ne conoscevano evidentemente la struttura e le finalità, non potendosi certamente credere che gli stessi abbiano rinunciato a controllare l'effettiva titolarità dei marchi".

I due stilisti vengono anche indicati come "i beneficiari effettivi" di tutta l'operazione, anche se questo non incide sulla condotta contestata di omessa dichiarazione dei redditi, in quanto ciò che interessa al tribunale è "il contributo causale" dei due creatori di moda nella vicenda. In particolare, per il giudice antonella brambilla della seconda sezione penale del tribunale di milano, ciò che conta è la "concreta riferibilità agli stilisti delle singole decisioni relative ai contratti di licenza della gado e all'attività di tutela dei marchi, laddove il fatto di essere beneficiari effettivi della intera operazione rileva quale conferma del loro consapevole contributo".

Per gli avvocati di Dolce & Gabbana, "nessuno può essere condannato a pagare imposte su redditi che non ha mai percepito. La sentenza è un doveroso riconoscimento alla piena legittimità della condotta dei due stilisti: la cessione dei marchi è avvenuta mediante un contratto di compravendita rispetto al quale Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno pagato regolarmente tutte le imposte". Per questo i due stilisti sono stati assolti dal reato di dichiarazione infedele. "Per quanto riguarda l'asserita responsabilità dei due stilisti quali concorrenti della predetta esterovestizione, la sentenza non tiene conto di quanto dimostrato in aule: che Domenico Dolce e Stefano Gabbana non hanno avuto alcun ruolo".