MILANO - "Non garantendo l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, l'Italia non rispetta il diritto dell'Unione europea". Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue riferendosi alla mancanza di indipendenza di Rfi, Rete ferroviaria italiana. Contemporaneamente, la Corte boccia la Commissione perché non ha dimostrato la mancanza d'indipendenza dell'organismo di regolamentazione del settore.
D'altra parte la liberalizzazione del trasporto ferroviario nell'Unione europea mira a obbligare gli Stati membri a garantire alle imprese del settore un accesso equo e non discriminatorio alla rete ferroviaria. In sostanza l'esercizio delle funzioni essenziali (dal rilascio delle licenze all'assegnazione delle linee ferroviarie) non può più essere assicurato dalle imprese ferroviarie storiche, ma deve essere affidato a gestori indipendenti.
In Italia, invece, la gestione delle "funzioni essenziali" è ripartita tra Rfi, gestore dell'infrastruttura sulla base di una concessione del ministero dei Trasporti, e lo stesso ministero. Rfi, inoltre, è parte del gruppo Fs che controlla Trenitalia ed è "incaricata del calcolo dei diritti di accesso alla rete per ogni operatore e della loro riscossione, sulla base delle tariffe fissate dal ministro".
Secondo la Commissione, la normativa italiana non garantisce l'indipendenza di gestione del gestore dell'infrastruttura perché "l'Italia, riservandosi il potere di fissare il livello dei diritti di accesso alla rete, priverebbe il gestore di uno strumento essenziale di gestione". Con la senteza di oggi, la Corte ha ribadito che il diritto dell'Ue persegue l'obiettivo di assicurare l'indipendenza di gestione del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, attraverso il sistema di determinazione dei diritti di utilizzo e che il ruolo dei gestori non può limitarsi a calcolare l'importo del diritto in ciascun caso concreto, applicando una formula fissata in precedenza mediante decreto ministeriale. Al contrario, questi devono disporre di un certo grado di flessibilità nella fissazione dell'importo dei diritti. La normativa italiana prevede che la determinazione dei diritti, fissata di concerto con il ministro, vincoli il gestore.
D'altra parte la liberalizzazione del trasporto ferroviario nell'Unione europea mira a obbligare gli Stati membri a garantire alle imprese del settore un accesso equo e non discriminatorio alla rete ferroviaria. In sostanza l'esercizio delle funzioni essenziali (dal rilascio delle licenze all'assegnazione delle linee ferroviarie) non può più essere assicurato dalle imprese ferroviarie storiche, ma deve essere affidato a gestori indipendenti.
In Italia, invece, la gestione delle "funzioni essenziali" è ripartita tra Rfi, gestore dell'infrastruttura sulla base di una concessione del ministero dei Trasporti, e lo stesso ministero. Rfi, inoltre, è parte del gruppo Fs che controlla Trenitalia ed è "incaricata del calcolo dei diritti di accesso alla rete per ogni operatore e della loro riscossione, sulla base delle tariffe fissate dal ministro".
Secondo la Commissione, la normativa italiana non garantisce l'indipendenza di gestione del gestore dell'infrastruttura perché "l'Italia, riservandosi il potere di fissare il livello dei diritti di accesso alla rete, priverebbe il gestore di uno strumento essenziale di gestione". Con la senteza di oggi, la Corte ha ribadito che il diritto dell'Ue persegue l'obiettivo di assicurare l'indipendenza di gestione del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, attraverso il sistema di determinazione dei diritti di utilizzo e che il ruolo dei gestori non può limitarsi a calcolare l'importo del diritto in ciascun caso concreto, applicando una formula fissata in precedenza mediante decreto ministeriale. Al contrario, questi devono disporre di un certo grado di flessibilità nella fissazione dell'importo dei diritti. La normativa italiana prevede che la determinazione dei diritti, fissata di concerto con il ministro, vincoli il gestore.