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Tutti gli scenari possibili del caos Tasi.
Guida al pagamento di Tassa sui servizi e Imu

L'unico dato certo è che a giugno bisogna pagare l'Imu, con eccezione delle prime case non di lusso. Bisogna invece aspettare ancora qualche giorno per capire quali Comuni approveranno in tempo la delibera della Tasi, e quindi chiameranno subito al pagamento i loro cittadini. Il modello e i codici per pagare la Tassa sui servizi

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ROMA - A giugno alla cassa per l'Imu, e questo è un dato certo. Per sapere se insieme all'Imu si dovrà versare anche la Tasi occorre attendere ancora. I Comuni, infatti, hanno tempo fino al 23 maggio prossimo per approvare le delibere che dovranno essere pubblicate sul sito del Dipartimento delle finanze entro il 31 maggio. Se la delibera non viene approvata, il pagamento slitta al 16 settembre per le seconde case, e direttamente al 16 dicembre per la prima casa. Solo dal 1° giugno sarà quindi possibile sapere con certezza se il proprio Comune rientra tra quelli per i quali le scadenze slittano. E finché non ci sono le delibere, non è possibile sapere neppure quanto si dovrà versare. Solo i "fortunati" che abitano nei 514 comuni le cui delibere sono attualmente pubblicate possono sapere quanto dovranno versare per la nuova imposta.

La Tasi sulla prima casa. Per chi possiede solo un'abitazione principale non di lusso, quindi non più soggetta ad Imu, la Tasi è l'unica imposta patrimoniale dovuta (la base imponibile è infatti la stessa dell'Imu, ossia la rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per 160) anche per le pertinenze, fino ad un massimo di tre e una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (cantine e soffitte, box, posti auto scoperti). Il peso della Tasi teoricamente dovrebbe essere minore dell'Imu, in quanto l'aliquota massima applicabile è pari al 2,5 per mille, contro il 4 per mille dell'Imu sulla prima casa. Non ci sono però detrazioni uguali per tutti per legge, ma i Comuni possono stabilirne di proprie e come ritengono più opportuno: sulla base del numero degli occupanti, in base ai metri quadri, relativamente al quartiere, in riferimento al reddito o altro, senza alcun limite alle ipotesi praticabili. E' anche possibile prevedere riduzioni di aliquote o annullare l'imposta sulla prima casa, a scapito di chi possiede più di un immobile: se le prime case sono esenti le aliquote sugli altri immobili possono arrivare fino al 3,3 per mille.

Alla cassa a dicembre se il Comune non pubblica la delibera. In ogni caso per la gran parte dei Comuni la Tasi sulla prima casa sarà rinviata a dicembre. Secondo le norme approvate pochi giorni fa, infatti, per gli immobili adibiti ad abitazione principale, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata entro il termine del 16 dicembre 2014 in tutti i casi in cui i Comuni non abbiano pubblicato la delibera di pagamento sul sito del Dipartimento delle finanze entro il 31 maggio 2014. Per verificare se il Comune ha preso o meno le decisioni in materia occorre, dunque, consultare la banca dati a questo indirizzo: www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm, inserendo il nome del proprio Comune.
 
Le regole e gli appuntamenti per gli altri immobili. Per chi possiede più di un appartamento, altre pertinenze che non rientrano tra quelle esenti, o immobili commerciali, il pagamento della prima rata a giugno è certo per l'Imu, e per la Tasi dei Comuni "puntuali" con le decisioni. Negli altri casi si pagherà solo la prima rata dell'Imu entro il 16 giugno; sarà poi la volta della prima rata della Tasi entro il 16 settembre. L'appuntamento per il saldo delle due imposte, sarà, invece, entro il 16 dicembre. Insomma una gran confusione. Ma non c'è modo di uscirne, perché con il federalismo fiscale tutto è demandato ai singoli Comuni e non è possibile far riferimento ad altro che a queste decisioni. L'unica certezza, se ci si può consolare così, è che tra Imu e Tasi non si pagherà più del 10,5 per mille per lo stesso immobile. La Tasi, peraltro, è dovuta anche sui terreni edificabili, anche in questo caso "abbinata" all'Imu.

Quale aliquota Imu se non ci sono nuove delibere. In ogni caso, se per la Tasi è possibile il rinvio, l'Imu è invece dovuta anche se il Comune non ha pubblicato le nuove delibere. In questo caso la prima rata dell'Imu deve essere versata sulla base dell'aliquota prevista per il 2013. Chi si trovasse a pagare per la prima volta può consultare nella stessa banca dati le delibere dell'anno precedente.

Occhio ai codici per l'F24. Per  il pagamento della la Tasi va utilizzato il modello F24 come previsto per l'Imu. I codici di pagamento sono diversi per cui anche chi deve pagare per un solo immobile dovrà compilare due righi. E' possibile utilizzare anche per la Tasi eventuali crediti d'imposta per i quali si è deciso di optare per la compensazione.

Il modello e i codici per la Tasi
 
La quota a carico dell'inquilino. Nei Comuni che hanno pubblicato le delibere saranno chiamati alla cassa a giugno anche gli inquilini per pagare la Tasi. La legge prevede, infatti, che una quota sia a carico di chi occupa l'appartamento, o l'immobile commerciale, sia in affitto sia a titolo di comodato gratuito. Unica eccezione i contratti con durata entro i tre mesi nel corso dell'anno. In questo caso, infatti, il pagamento spetta solo al proprietario. La legge mette a carico dell'inquilino una quota tra il 10 e il 30% dell'imposta e non è prevista la possibilità di rivalersi sul proprietario se l'inquilino non paga. E' prevedibile, quindi, che nella stragrande maggioranza dei casi la quota dell'inquilino sia del solo 10%. La certezza, però, può darla solo la delibera comunale.