Economia

Tasi-Imu: fino al 16 luglio niente sanzioni per i ritardatari

Lo certifica una circolare del Dipartimento delle Finanze, dopo l'anticipazione del sottosegretario Zanetti. Troppa incertezza e tempi ristretti per il versamento, che scadeva il 16 luglio nei Comuni che hanno approvato la relativa delibera: scatta lo Statuto dei diritti del contribuente

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MILANO - Lo aveva anticipato il sottosegretario all'Economia, Enrico Zanetti, rispondendo a un question time parlamentare; lo ha messo nero su bianco il Dipartimento delle Finanze del Tesoro, che ha per oggetto l'"inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi nel caso di insufficiente o mancato versamento del tributo" in base all'articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente. Di fatto, niente multa per chi non è riuscito a versare la Tasi o l'Imu, nei Comuni dove questa era prevista, alla scadenza del 16 giugno scorso.

"L'inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi", spiegano alle Finanze nella circolare "sarebbe giustificata dalle criticità relative sia alla tempistica di versamento del tributo, oggetto di recentissime novità legislative" pubblicate nella Gazzetta Ufficiale a meno di una settimana dalla scadenza dei termini, "sia alla determinazione stessa del tributo. Queste circostanze hanno generato difficoltà dal punto di vista applicativo e organizzativo, soprattutto per i Centri di assistenza fiscale (Caf) che gestiscono un numero elevatissimo di versamenti. Al riguardo, considerata la situazione di incertezza normativa che ha caratterizzato il meccanismo del versamento della prima rata della Tasi, soprattutto in ragione delle citate novità normative intervenute a stretto ridosso della scadenza del 16 giugno 2014".

La circolare delle Finanze

Questa situazione di scarso preavviso e complicazione della materia fa "ritenere applicabile" l'articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente. Questo prevede che la "collaborazione e la buona fede" siano alla base dei rapporti tra cittadino e amministrazione finanziaria, ma sopraattutto che "non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa"; e ancora che "le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria".

Alle Finanze hanno esteso i dubbi relativi alla Tasi al capitolo Imu, "soprattutto in ragione della stretta interdipendenza esistente fra i due tributi". "Pertanto", conclude la circolare firmata dal direttore delle Finanze, Fabrizia Lapecorella, "si ritiene che sussistano le condizioni per cui i comuni possano considerare applicabili le disposizioni recate dall’art. 10 dello Statuto del contribuente, stabilendo, quindi, un termine ragionevole (un mese dalla scadenza del termine del 16 giugno 2014)": il 16 luglio è quindi il nuovo termine "entro il quale i contribuenti possono effettuare i versamenti in questione senza applicazione di sanzioni e interessi".