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Sblocca Italia, ecco cosa cambia per la casa

Sconti sulle tasse per chi compra la casa e la dà in affitto a canone concordato, possibilità di ridurre l'Imu a chi abbassa il costo delle locazioni. E ancora, chiarezza sul rent to but e corsia agevolata per le ristrutturazioni. Ecco come la legge incide sul mattone degli italiani
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ROMA - Sconti fiscali per chi compra case da destinare alla locazione a canone calmierato; rent to buy con regole certe; lavori in casa con meno oneri di concessione. Con l'atteso via libera dal parte del Senato al testo del decreto sblocca Italia diventano definitive le norme varate dal governo con lo scopo di sostenere il settore delle locazioni tramite agevolazioni fiscali, e favorire l'accesso alla proprietà senza ricorrere a mutui bancari.

Sconto sulle tasse per chi compra e dà in affitto
L'agevolazione fiscale dedicata ai proprietari che affittano ha una doppia valenza in quanto aiuta i costruttori a cedere l'invenduto. Prevista, infatti, la deduzione dal reddito di un importo pari al 20% del prezzo pagato (su un massimo di 300.000 euro) per chi acquista da imprese immobili invenduti o completamente ristrutturati, con lo scopo di darli in locazione. Per ottenere l'agevolazione il contratto di locazione dovrà essere stipulato entro il termine massimo di sei mes…
ROMA - Sconti fiscali per chi compra case da destinare alla locazione a canone calmierato; rent to buy con regole certe; lavori in casa con meno oneri di concessione. Con l'atteso via libera dal parte del Senato al testo del decreto sblocca Italia diventano definitive le norme varate dal governo con lo scopo di sostenere il settore delle locazioni tramite agevolazioni fiscali, e favorire l'accesso alla proprietà senza ricorrere a mutui bancari.

Sconto sulle tasse per chi compra e dà in affitto
L'agevolazione fiscale dedicata ai proprietari che affittano ha una doppia valenza in quanto aiuta i costruttori a cedere l'invenduto. Prevista, infatti, la deduzione dal reddito di un importo pari al 20% del prezzo pagato (su un massimo di 300.000 euro) per chi acquista da imprese immobili invenduti o completamente ristrutturati, con lo scopo di darli in locazione. Per ottenere l'agevolazione il contratto di locazione dovrà essere stipulato entro il termine massimo di sei mesi dal rogito; dovrà avere una durata di almeno otto anni e un canone pari a quello concordato per i contratti con durata 3+2.

La deduzione, che può quindi arrivare fino a 60.000 euro, di fatto annulla le imposte sull'affitto, in quanto può essere usufruita in rate annuali per la durata di otto anni. Deducibile anche la quota di interessi pagata per l'eventuale mutuo sottoscritto per l'acquisto. L'inquilino in ogni caso non potrà essere un familiare di primo grado, esclusi, quindi, figli e genitori del proprietario. L'agevolazione spetta anche a chi ha già stipulato un compromesso, in quanto se ne ha diritto per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio di quest'anno e fino al 31 dicembre 2017. Attese le indicazioni dell'Agenzia delle entrate per rendere operativo lo sconto.

Possibile Imu ridotta per chi riduce il canone
Sempre in tema di locazioni si conferma l'esenzione dal bollo in caso di registrazione di accordi per la riduzione del canone per i contratti in corso. Possibile in questo caso ottenere anche uno sconto sull'Imu. Le norme prevedono infatti che l'inquilino possa presentare al proprietario una richiesta motivata di riduzione del canone, e se la trattativa si conclude un accordo, è facoltà dei Comuni riconoscere per questi contratti uno sconto sull'imposta dovuta dai proprietari.

Regole certe per il rent to buy
Sono invece destinate a favorire il passaggio da locazione a proprietà anche per gli inquilini che possono avere difficoltà a chiedere un mutuo di importo elevato le norme che regolano i contratti di affitto con riscatto, o rent to buy. Si tratta di quei contratti che consentono all'inquilino di acquistare l'immobile ad un prezzo e ad una data prefissati, iniziando però fin da subito ad utilizzare l'appartamento a fronte del pagamento di un canone di locazione più elevato di quello di mercato, ma con una quota parte destinata ad  acconto sul prezzo di vendita. Allo scadere del contratto si sarà quindi ridotto l'importo dovuto per l'acquisto, e, semmai, si potrà richiedere un mutuo di importo relativamente basso.

Con la regolamentazione decisa dal governo si lascia la possibilità agli interessati di stabilire tutte le clausole del contratto, in particolare in riferimento alla quota di canone da considerare come acconto, e alla quota di canone che il proprietario dovrà restituire se l'inquilino cambia idea e decide di non procedere più con l'acquisto. Per legge invece se l'inquilino non è in regola con i pagamenti e salta anche solo un ventesimo delle rate, scatta la risoluzione del contratto. A tutela delle parti, i contratti di questo tipo debbono obbligatoriamente essere trascritti nei registri immobiliari. In questo modo il futuro acquirente non corre il rischio che l'immobile possa essere ceduto ad altri se per caso il proprietario dovesse cambiare idea nel corso degli anni, mentre per il proprietario sarà più facile far valere il diritto a tornare in possesso della casa se l'inquilino non paga più.

Per le ristrutturazioni corsia agevolata
Altro fronte toccato dal decreto è quello delle agevolazioni per ristrutturazioni. La novità principale riguarda l'accorpamento e la divisione di immobili, che rientrano ora nell'ambito della semplice manutenzione straordinaria e possono essere eseguiti a fronte della presentazione della Cila, la Comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico. Sufficiente che con questo atto si attesti che non vengono tocchino le strutture portanti dell'edificio, non si aumenti la cubatura del condominio e che i lavori sono in regola con le norme edilizie. In questo modo non sono più dovuti oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche se sul fronte dei costi la norma si è un po' ridimensionata nel corso dell'esame parlamentare rispetto al testo originario in quanto è stato reintrodotto l'obbligo di allegare il progetto, il che comporta il pagamento di oneri amministrativi  al Comune.

Confermata invece la possibilità di utilizzare la Cila anche ai fini della variazione catastale, una volta presentata la comunicazione di  fine lavori. In questo modo si ha un risparmio economico in quanto non occorre più incaricare un tecnico di predisporre la domanda e presentarla, pagando quindi sia il tecnico sia gli oneri di segreteria all'Agenzia del territorio, dato che ad occuparsi della pratica dovrà ora essere il Comune. Inoltre la responsabilità del proprietario termina con la dichiarazione di fine lavori e in caso di ritardi nella presentazione della richiesta di variazione non si corre più il rischio di sanzioni.